FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.305/AA del 30/01/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAURO ASD REAL PRATA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 539 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Domenico LAURO e della società ASD REAL PRATA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO LAURO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Prata, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, in data 15 dicembre 2024 alle ore 22.57 dopo la gara Real Prata – Vis Castelpetroso, disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Molise, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “ASD Real Prata” del social network “facebook” e sulla pagina denominata “asd_realprata” del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro;

ASD REAL PRATA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Domenico Lauro all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico LAURO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL PRATA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Domenico LAURO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD REAL PRATA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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