FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.306/AA del 05/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIAGIOLI ORVIETANA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto BIAGIOLI e della società ORVIETANA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO BIAGIOLI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’ordinamento federale in quanto Presidente della società ORVIETANA CALCIO S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso successivamente alla disputa della gara FEZZANESE vs ORVIETANA - svoltasi in data 15 dicembre 2024, valevole per la 16° giornata del campionato di Serie D Girone E della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 0-1, espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali rilasciate alla testata giornalistica online “Orvieto Sport” in data 18.12.2024;
ORVIETANA CALCIO SRL, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Roberto BIAGIOLI nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BIAGIOLI e dal Sig. Lorenzo Biagioli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ORVIETANA CALCIO SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Roberto BIAGIOLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ORVIETANA CALCIO SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.