F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/TFN-SVE del 28 Gennaio 2025 (motivazioni) – SSD ASD SSC Capua / Monza Spa – Reg. Prot. 10/TFN-SVE
Decisione/0017/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0010/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
Marco Scarpati - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 gennaio 2025, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società SSD ASD SSC Capua (930726) contro il Monza SpA (943309) avverso la decisione della Commissione Premi relativa al premio di preparazione per il calciatore Rosindo Zanni (3350840), pubblicata sul C.U. n. 5/E del 12 dicembre 2024, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 15/02/2024 la società ASD SSC Capua adiva la Commissione Premi per richiedere il premio di preparazione riferito al calciatore Rosindo Zanni e ritenuto dovutole, ai sensi dell’art. 96 NOIF, dalla AC Monza Spa per l’avvenuto tesseramento da parte di quest’ultima del medesimo calciatore come giovane di serie.
La convenuta contestava la richiesta in quanto non spettante in ragione della vigente normativa.
La Commissione Premi con delibera del 12 dicembre 2024 - pubblicata nel C.U. 5/E stessa data – rigettava il ricorso.
Avverso tale delibera la ASD SSC Capua ha proposto rituale impugnazione di fronte a questa sezione del Tribunale Federale insistendo nella propria tesi per cui la sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione va valutata al momento in cui il calciatore viene formato e conseguentemente sostenendo l’applicabilità dell’art. 96 NOIF nel testo previgente al 1/07/2023. A fondamento della propria posizione eccepiva la irretroattività della nuova formulazione del suddetto articolo ai sensi dei principi generali del diritto civile e citava alcune decisioni del Collegio di Garanzia dello sport e di questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio l’AC Monza Spa chiedendo il rigetto della impugnazione in virtù della dovuta, al contrario, applicabilità del vigente art.96 NOIF.
Alla fissata udienza del 21 gennaio 2025, tenutasi in videoconferenza, presenziavano entrambe le parti che si riportavano, nella sostanza, agli atti del procedimento.
La vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale.
Il reclamo non può essere accolto in quanto non fondato in punto di diritto.
Innanzitutto devesi evidenziare come il premio di preparazione maturi, senza dubbio, al momento del tesseramento così come deducibile letteralmente dal testo dell’art. 96 NOIF che, sia nella precedente che nell’attuale versione, statuisce che le società che “richiedono” il tesseramento con vincolo annuale delle varie tipologie di giovani calciatori lì previste “sono tenute a versare alla o alle Società…” il dovuto premio.
E nel caso in discussione il tesseramento da parte dell’AC Monza Spa del calciatore Rosindo Zanni è avvenuto il 28 luglio 2023 successivamente, quindi, alla entrata in vigore (1° luglio 2023) della nuova previsione del novellato, suddetto, art. 96 NOIF. Articolo novellato su cui non può trovare più fondamento la richiesta dell’odierna reclamante così come deciso dalla Commissione Premi nella delibera impugnata.
Inoltre, al di là di quanto sopra rilevato, anche ove vi potessero essere stati margini per una diversa interpretazione temporale e sostanziale delle norme (come avvenuto nelle decisioni citate dalla ASD SSC Capua per casi in cui non vi era peraltro alcuna norma transitoria) in relazione alla suddetta maturazione del diritto al premio tenendo pure conto del succedersi nel tempo del loro diverso dettato, nella fattispecie in esame ciò non può in ogni caso verificarsi per l’espressa volontà manifestata dal legislatore Federale.
Volontà chiaramente espressa nella statuizione della Norma Transitoria apposta in calce allo stesso articolo 96: “Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie”, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato”.
Non sussistono quindi dubbi o possibili diverse interpretazioni sulla retroattività o meno dell’art. 96 NOIF oggi vigente che deve essere applicato al caso qui in discussione e che non contempla il diritto richiesto dalla ASD SSC Capua.
Non si provvede a liquidazione di spese di giudizio stante la particolarità della fattispecie. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD SSC Capua e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 28 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai