F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN-SVE del 28 Gennaio 2025 (motivazioni) – SSD ASD SSC Capua / US Catanzaro 1929 Srl – Reg. Prot. 8/TFN-SVE
Decisione/0018/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0008/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Antonino Piro – Componente
Marco Scarpati - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 gennaio 2025, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla s ASD SSC Capua (930726) nei confronti della società US Catanzaro 1929 Srl (933800) avverso la decisione della Commissione Premi relativa al premio di preparazione per il calciatore Carlo Pellegrino (3378039), pubblicata sul C.U. n. 5/E del 12 dicembre 2024, la seguente
DECISIONE
Con provvedimento del 12 dicembre 2024 - prot. 50-14820 (in C.U. n. 5/E – 12/12/24) la Commissione Premi FIGC, a seguito del ricorso presentato dalla ASD SSC Capua nei confronti della US Catanzaro 1929 SRL, per il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto, ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, del calciatore Pellegrino Carlo, nato il 15 gennaio 2009, “rilevato che il tesseramento sottoscritto dalla Società resistente in data 11 ottobre 2023 non soddisfa il requisito previsto dal testo previgente dell’art. 96 NOIF”, deliberava di respingere il ricorso.
Avverso tale decisione, notificata il 17/12/2024, la ASD SSC Capua, proponeva reclamo davanti a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con atto depositato in data 21/12/2024.
La società reclamante osservava che la sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione, di cui all’art. 96 NOIF ante riforma, doveva essere valutata alla data della loro maturazione, cioè al momento in cui il giovane calciatore era stato formato, quindi nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, periodo in cui lo stesso era loro tesserato; sostenendo, pertanto, che la versione dell’art. 96 NOIF applicabile in tale fattispecie, in base al principio dell’irretroattività della Legge, fosse quella previgente alla riforma del 01/07/2023, che riconosceva il premio alle ultime tre società negli ultimi cinque anni titolari del vincolo annuale. Si costituiva in giudizio la US Catanzaro 1929 depositando memoria ex art. 91, c. V, C.G.S. FIGC, in cui, in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva l’inammissibilità del reclamo proposto dalla ASD SSC Capua per violazione dell’art. 96, comma 3, 5° capoverso, delle NOIF, per non aver prodotto le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto; sempre in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del reclamo per mancata indicazione del quantum debeatur; nel merito, posto che, a far data dal mese di luglio 2023, l’art. 96 delle NOIF non regolava più il premio di preparazione ma quello di tesseramento, quest’ultimo faceva riferimento esclusivamente alle società che richiedevano il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” e non già ai Club che richiedevano i tesseramenti come “giovani di serie”, così come nel caso di specie, essendo la US Catanzaro 1929 un Club professionistico; sempre nel merito rilevava, inoltre, che con riferimento alla posizione del giovane calciatore Carlo Pellegrino, la US Catanzaro 1929 e la ASD SSC Capua avevano raggiunto, peraltro, un accordo transattivo con apposita quietanza liberatoria in data 22/09/2023 (che veniva allegata alla memoria) in cui il legale rappresentante della ASD SSC Capua, sig. Giuseppe Merolla, dichiarava di rinunciare al premio di formazione tecnica (art. 99 NOIF) dovuto per il tesseramento biennale come “giovane di serie” del calciatore Pellegrino Carlo.
La vertenza, discussa in modalità videoconferenza, con la presenza delle parti, veniva quindi decisa nella riunione del 21 gennaio 2025.
Preliminarmente, si rileva che l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla società resistente, relativa alla mancata produzione davanti alla Commissione Premi delle tessere del calciatore per le stagioni sportive per cui veniva richiesto il premio di preparazione, è priva di pregio, non essendo stata precedentemente sollevata davanti alla Commissione Premi che nulla ha rilevato sul punto. Parimenti non conferente risulta essere l’ulteriore eccezione di inammissibilità del reclamo per la mancanza del quantum debeatur, vista la possibilità, in ogni caso, di trasmissione degli atti alla Commissione Premi per la certificazione del premio.
Nel merito il reclamo è comunque infondato e non merita accoglimento.
Difatti, considerato come il premio di preparazione maturi al momento del tesseramento, la norma transitoria apposta in calce alla nuova formulazione dell’art. 96 NOIF, entrata in vigore dal 01/07/2023 (prima quindi della sottoscrizione del tesseramento del calciatore da parte della società resistente, avvenuto in data 11/10/2023) recita testualmente: “Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie”, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato”. Ciò comporta che l’art. 96 NOIF ante riforma continui ad essere applicabile fino al 30/06/2024 solamente per i calciatori che abbiano sottoscritto il vincolo pluriennale come “giovani di serie” nella stagione 2022/2023; viceversa, lo stesso articolo non è invece più applicabile (neanche fino al 30/06/2024) per i calciatori che abbiano sottoscritto il vincolo pluriennale come “giovani di serie” nella stagione 2023/2024, cioè dopo la data del 01/07/2023. Tale assunto è confermato, peraltro, dal nuovo dettame dell’art. 96 NOIF che non prevede più alcun premio di preparazione per la sottoscrizione del tesseramento come “giovane di serie”, bensì solo per i casi di sottoscrizione del vincolo come “giovane dilettante” o “non professionista”. Nella fattispecie in esame il calciatore Carlo Pellegrino ha sottoscritto il vincolo biennale come “giovane di serie” con la US Catanzaro 1929 SRL in data 11/10/2023 e, pertanto, nessun premio di preparazione può maturare a favore della reclamante.
Non si provvede alla liquidazione delle spese di giudizio stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD SSC Capua e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Marco Scarpati Stanislao Chimenti
Depositato in data 28 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai