F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFN-SVE del 30 Gennaio 2025 (motivazioni) – ASD SSC Capua / Bologna FC 1909 SpA – Reg. Prot. 7/TFN-SVE
Decisione/0020/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0007/TFNSVE/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Divinangelo D’Alesio – Componente
Roberta Landi – Componente
Carmine Fabio La Torre - Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 gennaio 2025, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) nei confronti della società Bologna FC 1909 SpA (81706) avverso la decisione della Commissione Premi relativa al premio di preparazione per il calciatore Marco De Michele (3020115), pubblicata sul C.U. n. 5/E del 12 dicembre 2024, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 15.02.2024 la ASD SSC Capua adiva la Commissione Premi per chiedere la condanna della società Bologna FC 1909 SpA al pagamento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore De Michele Marco poiché tesserato, come giovane di serie, per la stagione sportiva 2023 – 2024.
Con delibera del 12.12.2024, pubblicata sul CU n. 5/E, la Commissione Premi, vista anche la difesa della società Bologna FC 1909 SpA, ha deliberato di respingere il ricorso in quanto il tesseramento sottoscritto, in data 1° settembre 2023, dalla ASD SSC Capua non era idoneo a soddisfare il requisito previsto dal testo previgente dell’art. 96 NOIF.
Avverso tale delibera la ASD SSC Capua ha proposto rituale impugnazione deducendo l’errata interpretazione della norma alla luce del principio di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale. Infatti, a dire della reclamante, la sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione, di cui all’art. 96 NOIF ante riforma, doveva essere valutata alla data della loro maturazione e, quindi, al momento in cui il giovane calciatore era stato formato.
Essendo stato il calciatore tesserato e formato per le stagioni sportive dal 2019/2020 al 2021/2022, la versione applicabile in tale fattispecie dell’art. 96 NOIF (tenuto anche conto del principio di irretroattività della legge) doveva essere quella previgente alla riforma del 1° luglio 2023 (che riconosce il diritto al premio alle ultime tre società negli ultimi cinque anni titolari del vincolo annuale).
La società Bologna FC 1909 SpA, seppur tempestivamente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 29 gennaio 2025, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti. Il reclamo è infondato e va rigettato.
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La delibera della Commissione Premi è esente da vizi ed i motivi di impugnazione risultano infondati.
Dall’esame degli atti di causa risulta che il calciatore De Michele Marco è stato tesserato dalla ASD SSC Capua, come giovane di serie, per la sola stagione sportiva 2023/2024.
Tale circostanza, come correttamente sostenuto dalla Commissione Premi, non soddisfa i requisiti stabiliti dal nuovo art. 96 NOIF (cfr. C.U. 232/A del 28 giugno 2023). Infatti, considerato che il diritto al premio di preparazione maturi al momento del tesseramento, la norma transitoria apposta in calce alla nuova formulazione dell’art. 96 NOIF (entrata in vigore dal 1° luglio 2023 ovvero prima della sottoscrizione del tesseramento del calciatore da parte della ASD SSC Capua), testualmente prescrive che: “(…) Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie”, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato (…)”.
Quanto detto è sufficiente a ritenere che l’art. 96 NOIF ante riforma continui ad essere applicabile fino al 30 giugno 2024 e per i soli calciatori che abbiano sottoscritto il vincolo pluriennale come “giovani di serie” per la stagione 2022/2023.
Alla luce di ciò sembra chiaro che tale disposizione non risulta più applicabile per i calciatori che abbiano sottoscritto il vincolo pluriennale come “giovani di serie” per la stagione 2023/2024 ovvero dopo la data del 1° luglio 2023. Infatti, il nuovo dettame dell’art. 96 NOIF prevede espressamente, in luogo del premio di preparazione (riconosciuto in caso di sottoscrizione del tesseramento come “giovane di serie”), un premio di tesseramento nel caso di sottoscrizione del vincolo come “giovane dilettante” o “non professionista”.
In altre parole, la ASD SSC Capua non può vantare alcunché nei confronti della società Bologna FC 1909 SpA, poiché il calciatore De Michele Marco è stato tesserato come “giovane di serie” per la stagione 2023/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società ASD SSC Capua e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carmine Fabio La Torre Giuseppe Lepore
Depositato in data 30 gennaio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai