F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0132/TFN – SD del 28 Gennaio 2025 (motivazioni) – Novara FC SpA + altri – Reg. Prot. 126/TFN-SD

Decisione/0132/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0126/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15672 /537pf2425/GC/blp del 31 dicembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Marco La Rosa, Fabio Aldo Boveri ed Ezio Cizza, nonché nei confronti della società Novara FC SpA, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15672 /537pf24-25/GC/blp del 31 dicembre 2024 nei confronti di:

1) Marco La Rosa, all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della società Novara Football Club S.p.A.:

a) della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2) secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento di quota parte dei contributi INPS relativi al pregresso periodo giugno – luglio 2023, per un ammontare complessivo di Euro 86.966,00, oggetto di un piano di dilazione concesso dall’INPS in data 7.9.2023 e revocato dallo stesso Ente in data 13.9.2024;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 dicembre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Novara Football Club S.p.A., alla data del 16 dicembre 2024, ha effettuato tutti i versamenti dei contributi INPS dovuti per le mensilità di settembre ed ottobre 2024;

2) Fabio Aldo Boveri, all'epoca dei fatti Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della società Novara Football Club S.p.A.: della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2) secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento di quota parte dei contributi INPS relativi al pregresso periodo giugno – luglio 2023, per un ammontare complessivo di Euro 86.966,00, oggetto di un piano di dilazione concesso dall’INPS in data 7.9.2023 e revocato dallo stesso Ente in data 13.9.2024;

3) Ezio Cizza, all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale dotato di poteri di rappresentanza della società Novara Football Club S.p.A.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 dicembre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Novara Football Club S.p.A., alla data del 16 dicembre 2024, ha effettuato tutti i versamenti dei contributi INPS dovuti per le mensilità di settembre ed ottobre 2024; 4) Novara FC SpA:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco La Rosa, Fabio Aldo Boveri ed Ezio Cizza, rispettivamente presidente, vice presidente e Presidente del Collegio Sindacale, tutti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Marco La Rosa, Fabio Aldo Boveri ed Ezio Cizza, nonché la società Novara FC SpA, hanno dichiarato a verbale di proporre accordi rimessi alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, udite le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Fabio Angelo Fazzo in rappresentanza di tutti i deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Marco La Rosa, giorni 120 (centoventi) di inibizione ed euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;

- per il sig. Fabio Aldo Boveri, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

- per il sig. Ezio Cizza, giorni 80 (ottanta) di inibizione ed euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;

- per la società Novara FC SpA, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025.

 

I RELATORI                                                              IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                     Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 28 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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