F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0134/TFN – SD del 31 Gennaio 2025 (motivazioni) – Taranto FC 1927 Srl + altri – Reg. Prot. 127-128/TFN-SD

Decisione/0134/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0127/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 gennaio 2025, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 15674/535pf2324/GC/blp e n. 15676/536pf24-25/GC/blp del 31 dicembre 2024, preliminarmente riuniti, nei confronti dei sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove, nonché nei confronti della società Taranto FC 1927 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 31 dicembre 2024, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 00127/TFNSD/2024-2025 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. ALFONSO Salvatore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 161.436,00;

- le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024 dovuti a n. 3 tesserati per un importo di circa Euro 13.560,00;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Salvatore Alfonso nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 del 21 – 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale.

2. il sig. CAMPBELL Mark Colin, all'epoca dei fatti institore dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) secondo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 161.436,00;

- le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024 dovuti a n. 3 tesserati per un importo di circa Euro 13.560,00.

3. il sig. GIOVE Massimo, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) secondo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 161.436,00;

- le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024 dovuti a n. 3 tesserati per un importo di circa Euro 13.560,00;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Massimo Giove nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 del 21 – 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale;

4. la società TARANTO F.C. 1927 s.r.l. per rispondere:

a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove, rispettivamente amministratore unico, institore e procuratore speciale, tutti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) secondo capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società Taranto FC 1927 s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 del 21 – 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale.

Con altro distinto atto del giorno 31 dicembre 2024, depositato lo stesso giorno e rubricato dalla Segreteria del Tribunale Federale Nazionale al n. 00128/TFNSD/2024-2025 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. ALFONSO Salvatore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relative alle mensilità di settembre e ottobre 2024.

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 20.355,00;

- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 8.389,00;

- i contributi INPS per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 58.213,00;

- due rate, in scadenza nel periodo settembre ed ottobre 2024, del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021 - febbraio 2023, per un importo pari a circa Euro 43.014,00;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Salvatore Alfonso nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 306pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 del 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale;

2. il sig. CAMPBELL Mark Colin, all'epoca dei fatti institore dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relative alle mensilità di settembre e ottobre 2024.

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 20.355,00;

- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 8.389,00;

- i contributi INPS per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 58.213,00;

- due rate, in scadenza nel periodo settembre ed ottobre 2024, del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021 - febbraio 2023, per un importo pari a circa Euro 43.014,00;

3. il sig. GIOVE Massimo, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relative alle mensilità di settembre e ottobre 2024.

Segnatamente per non aver versato:

- le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 20.355,00;

- le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 8.389,00;

- i contributi INPS per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 58.213,00;

- due rate, in scadenza nel periodo settembre ed ottobre 2024, del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021 - febbraio 2023, per un importo pari a circa Euro 43.014,00;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Massimo Giove nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 306pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 del 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale;

4. la società TARANTO F.C. 1927 s.r.l.:

a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell e Massimo Giove, rispettivamente amministratore unico, institore e procuratore speciale, tutti dotati di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società Taranto FC 1927 s.r.l. nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 306pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 del 21 – 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale.

La fase istruttoria

In data 20.12.2024 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Segreteria Co.Vi.So.C., pervenutale lo stesso giorno, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 535pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento, da parte della società F.C. Taranto 1927 S.r.l., entro il termine del 16 dicembre 2024, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF”.

Sempre in data 20.12.2024, a seguito di analoga segnalazione della Segreteria Co.Vi.So.C., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 536pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione della Covisoc in ordine al mancato versamento, da parte della società F.C. Taranto 1927 S.r.l., entro il termine del 16 dicembre 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF”.

Con le due distinte comunicazioni di cui si è detto la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale che nella riunione del 20 dicembre 2024, aveva riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, che "la Società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF. Nello specifico, si segnala che la Società alla scadenza federale del 16 dicembre 2024: - non ha pagato gli emolumenti netti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024 per un importo pari a circa 161.436 Euro; non ha pagato le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024 dovuti a n. 3 tesserati per un importo pari a circa 13.560 Euro. Per completezza di informazione si rappresenta che la medesima Società alla menzionata scadenza federale del 16 dicembre 2024, depositava copia della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico con la quale attestava le specifiche omissioni” nonché che “la Società Taranto F.C. 1927 S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 dicembre2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relative alle mensilità di settembre e ottobre 2024 (di seguito “periodo di riferimento”), così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF. Nello specifico, si segnala che la Società alla scadenza federale del 16 dicembre 2024: - non ha versato le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per il periodo di riferimento per un importo pari a circa 20.355 Euro; - non ha versato le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, per un importo pari a circa 8.389 Euro; - non ha versato i contributi Inps relativi alle mensilità di riferimento per un importo pari a circa 58.213 Euro; - non ha versato le due rate in scadenza nel periodo di riferimento, per un importo pari a circa 43.014 Euro, di una rateazione Inps relativa alle mensilità pregresse del periodo luglio2021-febbraio 2023, come da piano di ammortamento allegato (all. 2). Per completezza di informazione si rappresenta che la medesima Società alla menzionata scadenza federale del 16 dicembre 2024, depositava copia della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico con la quale attestava le specifiche omissioni".

L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, sempre in data 20.12.2024 notificava ai sigg.ri Salvatore ALFONSO, Mark Colin CAMPBELL e Massimo GIOVE nonché alla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C..

Nessuno dei deferiti svolgeva attività defensionale di talché la Procura Federale, con distinti atti del giorno 31 dicembre 2024, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale tutti i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 28.01.2025. Nessuna delle parti depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 28.01.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto n. 1 del 1°.07.2024 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno per i deferiti.

Preliminarmente il Collegio provvedeva a riunire il procedimento n. 00128/TFNSD/2024-2025, relativo al procedimento della Procura Federale n. 15674/535pf23-24/GC/blp, al procedimento n. 00127/TFNSD/2024-2025, relativo al procedimento della Procura Federale n. 15676/536pf23-24/GC/blp, per evidenti ragioni di connessione soggettiva e di opportunità.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrati brevemente i deferimenti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: A) relativamente al deferimento del Procuratore Federale n. 15674/535pf23-24/GC/blp: al sig. Salvatore ALFONSO inibizione per mesi 3 oltre a euro 2.500,00 di ammenda in virtù della contestata recidiva; al sig. Mark Colin CAMPBELL inibizione per mesi 3; al sig. Massimo GIOVE inibizione per mesi 3 oltre a euro 2.500,00 di ammenda in virtù della contestata recidiva; alla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre a euro 2.500,00 in virtù della contestata recidiva; B) relativamente al deferimento del Procuratore Federale n. 15676/536pf23-24/GC/blp: al sig. Salvatore ALFONSO inibizione per mesi 3 oltre a euro 2.500,00 di ammenda in virtù della contestata recidiva; al sig. Mark Colin CAMPBELL inibizione per mesi 3; al sig. Massimo GIOVE inibizione per mesi 3 oltre a euro 2.500,00 di ammenda in virtù della contestata recidiva; alla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre a euro 2.500,00 in virtù della contestata recidiva

La decisione

Il Tribunale ritiene che tutti gli addebiti contestati al TARANTO F.C. 1927 S.R.L. a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C. del 20.12.2024 risultino provati e, nondimeno, non contestati dalla Società stessa che, peraltro, ha depositato, innanzi alla Commissione di Vigilanza, autografe dichiarazioni ammissive delle proprie condotte omissive.

Gli omessi versamenti, entro il termine del 16 dicembre 2024, degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 161.436,00, delle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024 dovuti a n. 3 tesserati per un importo di circa Euro 13.560,00, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 20.355,00, delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di ottobre 2024, per un importo pari a circa Euro 8.389,00, dei contributi INPS per le mensilità di settembre ed ottobre 2024 per un importo pari a circa Euro 58.213,00 e di due rate, in scadenza nel periodo settembre ed ottobre 2024, del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021 - febbraio 2023, per un importo pari a circa Euro 43.014,00 integrano, senza ombra di dubbio, la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F.

La responsabilità di tali omissioni è riconducibile a coloro che avevano, al 16 dicembre 2024, poteri di rappresentanza del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati che, anche se si fossero avvalsi di dipendenti e/o collaboratori, risponderebbero direttamente del loro operato in ragione del ruolo ricoperto.

Da ciò discende che la Società, in conseguenza dei comportamenti ascritti ai sigg.ri Salvatore ALFONSO, Mark Colin CAMPBELL e Massimo GIOVE, all’epoca dei fatti rispettivamente Amministratore Unico, Institore e Procuratore Speciale, tutti con poteri di rappresentanza della stessa, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3 lett. b), del C.G.S che pone gli obblighi contestati nella nota Co.Vi.So.C. e nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che le sanzioni richieste dalla Procura Federale non possano essere integralmente condivise atteso che le stesse, pur risultando adeguate al dettato normativo di riferimento per quanto attiene i mancati o i ritardati pagamenti, nonché congruamente commisurate e corrispondenti all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale con riferimento a quanto ascritto ai deferiti, non risultano conformi a quanto disposto dall’art. 18 del CGS in tema di recidiva. Recita, infatti, la norma di riferimento “… alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni …”. Ritiene, infatti, il Tribunale che laddove la norma in esame prevede l’applicazione di “un aumento di pena”, il cosiddetto “aumento” debba essere conforme alla natura di quella che viene determinata come sanzione principale, con la conseguenza, a mero titolo esemplificativo, che se viene comminata un’ammenda, l’applicazione della recidiva non potrà comportare altra sanzione se non quella di un aumento dell’ammenda stessa e non certo una squalifica o un’inibizione.

Dall’applicazione dell’enunciato principio discende che ai tesserati sigg.ri Salvatore ALFONSO e Massimo GIOVE, per ciascuno dei quali viene richiesta, per ognuno dei due procedimenti, l’inibizione per mesi tre, l’applicazione della recidiva comporterà l’aggravamento di tale sanzione e non l’irrogazione dell’ammenda come richiesto dalla Procura Federale. Nello specifico il Tribunale ritiene congruo quantificare la sanzione “aumentata” in complessivi mesi 9 di inibizione ciascuno determinata dalla sommatoria di quattro mesi e mezzo per ciascun procedimento.

Per quanto riguarda la Società, osserva il Tribunale che le violazioni contestate nei due procedimenti riuniti sono complessivamente tre (mancato pagamento degli emolumenti netti, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF) e che per ciascuna violazione il minimo edittale è di due punti di penalizzazione. L’applicazione della norma di cui all’art. 18 del CGS comporterà quindi, ad avviso del Collegio, un “aumento” di un punto di penalizzazione per ogni violazione contestata con la sanzione finale determinata in un totale di 9 punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Congrue le sanzioni richieste per il sig. Mark Colin CAMPBELL al quale non è stata contestata la recidiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per il sig. Mark Colin Campbell, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Massimo Giove, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società Taranto FC 1927 Srl, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                  Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 31 gennaio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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