F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0137/TFN – SD del 5 Febbraio 2025 (motivazioni) – Palma Stefania Di Salvo e Rimini FC Srl – Reg. Prot. 125/TFN-SD
Decisione/0137/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0125/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15670/533pf23-24/GC/blp del 31 dicembre 2024 nei confronti della sig.ra Palma Stefania Di Salvo e della società Rimini FC Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Co.Vi.So.C, nella riunione del 20 dicembre 2024, ha riscontrato all'esito delle verifiche effettuate dall'ufficio preposto al supporto delle attività degli organi di controllo che la società RIMINI F.C. s.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, delle NOIF, segnalando che a 45 tesserati, per complessivi Euro 347.063=, gli emolumenti erano stati versati il 17 dicembre 2024 e che per 4 tesserati, per complessivi Euro 10.581,00=, gli emolumenti erano stati versati sempre il 17 dicembre 2024, il giorno successivo a quello della scadenza. Pertanto ha proceduto alla relativa comunicazione alla Procura Federale con nota prot. n. 5531/2024 del 20 dicembre 2024, allegando il memorandum riepilogativo.
La Procura Federale ha provveduto all'iscrizione nel registro dei procedimenti in data 20 dicembre 2024 al n. 533pf24-25.
In pari data la Co.Vi.So.C. trametteva alla Procura Federale una nota con la quale il sodalizio affermava di aver regolarmente eseguito i versamenti delle ritenute IRPEF ed INPS relative alle mensilità di settembre ed ottobre 2024 e di aver programmato, in data 15 dicembre 2024, il pagamento degli emolumenti relativi a detto bimestre con disposizione in data 16 dicembre 2024, per un importo complessivo di Euro 363.382,51=. Aggiungeva che lo sponsor Co.Ge s.r.l. avrebbe dovuto versare l'importo della sponsorizzazione entro il 13 dicembre 2024, avendo però disposto un bonifico "urgente" solo il 16 dicembre 2024 che non veniva visualizzato, al punto da costringerlo a chiedere al Gruppo Responsible un bonifico istantaneo (sempre nel circuito Banca Intesa) a titolo di finanziamento terzi, che non veniva eseguito per problematiche tecniche bancarie, allegando documentazione.
All'esito dell'attività di indagine nella quale sono stati acquisiti gli accertamenti istruttori della Co.Vi.So.C ed i fogli di censimento trasmessi dalla Lega Pro, la visura camerale della società sportiva, la Procura Federale elevava la comunicazione di conclusione delle indagini prot. n. 15474/533pf24.25/GC/gb del 20 dicembre 2024, con gli avvertimenti di rito, notificandola alla signora Palma Stefania Di Salvo, nella sua qualità di Amministratore Unico, ed alla società RIMINI F.C. s.r.l.
Questi ultimi hanno fatto pervenire alla Procura Federale la memoria difensiva datata 23 dicembre 2024 nella quale, ribadite le deduzioni in fatto e sottolineato che gli emolumenti sarebbero stati pagati poche ore dopo la mezzanotte del 16 dicembre 2024 e che la società sarebbe dotata di solidità finanziaria e nulla le sarebbe imputabile sotto il profilo soggettivo, chiedevano l'applicazione delle seguenti sanzioni: alla signora Palma Stefania Di Salvo, la sanzione di mesi tre di inibizione, ridotta a mesi due per l'applicazione delle circostanze di rito di cui all'art. 126 CGS, con ulteriore riduzione di 50 giorni per le circostanze attenuanti e così la sanzione finale di 10 giorni di inibizione da commutare in ammenda di Euro 1.000,00=; alla società RIMINI F.C. s.r.l. punti due di penalizzazione, ridotti a uno per l'applicazione delle circostanze di rito di cui all'art. 126 CGS, con ulteriore riduzione e commutazione per le circostanze attenuanti e così una sanzione finale di Euro 15.000,00= di ammenda.
La Procura Federale ha comunque provveduto al deferimento indicato in epigrafe a carico della signora Palma Stefania Di Salvo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotata dei poteri di rappresentanza della società sportiva per la violazione degli artt. 4.com a 1 e 33, comma 3, lett. b), CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, punto 2) secondo capoverso, NOIF per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento in favore di tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di settembre ed ottobre 2024 ed a carico di RIMINI F.C. s.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla signora Palma Stefania Di Salvo, come già descritti ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. b) CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, punto 2) secondo capoverso, NOIF che pone gli obblighi in esame in capo anche della società in modo diretto.
La fase predibattimentale
Dopo la rituale convocazione per l'odierna udienza, i difensori dei deferiti hanno depositato altra memoria difensiva datata 20 gennaio 2025, con allegati, nella quale chiedono, in contrasto con le conclusioni della precedente memoria difensiva, in principalità, in applicazione dell'art. 7 CGS, "l'integrale rigetto ed annullamento del deferimento" con loro proscioglimento e, in subordine, "l'applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionale rispetto ai fatti occorsi, tenendo conto di tutte le scriminanti e/o attenuanti della responsabilità dei suddetti soggetti, difesi in questa sede, a norma di quanto disposto all'art. 7 e all'art. 13, co. 1, lett. c) ed e) comma 2 CGS" e, in via di estremo subordine, "L'applicazione di una sanzione ridotta rispetto al minimo edittale di cui al CGS...".
Il dibattimento
All'odierna udienza risultano presenti per collegamento da remoto l'avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale e l'avv. Valentina Porzia, difensore dei due deferiti.
L'avv. D'Oria, richiamato l'atto di deferimento, eccepiva che gli eventuali problemi tecnici della piattaforma bancaria avrebbero riguardato soggetti terzi e non la società deferita. Quest'ultima era a conoscenza della non capienza della valuta in conto al 16 dicembre 2024 rispetto all'entità degli emolumenti maturati, precisando che neppure nell'ipotesi fosse stato accreditato in tale data l'importo della sponsorizzazione si sarebbe raggiunta la provvista necessaria e l'irrilevanza del modello organizzativo. Ha poi concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi tre a carico della signora Palma Stefania Di Salvo e della sanzione di due punti di penalizzazione da scontare nella presente stagione sportiva a carico del sodalizio.
L'avv. Porzia, richiamata integralmente la sua ultima memoria difensiva, ha negato che il ritardato pagamento degli emolumenti risultasse imputabile alla società sportiva, la quale si sarebbe trovata nell'impossibilità di adempiere per i problemi tecnici dell'istituto bancario con il quale intrattenevano rapporti sia lo sponsor Co.Ge. s.r.l., sia la società Responsible s.p.a. che avrebbe inteso finanziare Rimini F.C. s.r.l. Ha poi aggiunto che il pagamento del giorno successivo alla scadenza non avrebbe comunque inciso sulla par condicio delle società concorrenti e che avrebbe adottato un modello di comportamento che ne escludeva o attenuava la responsabilità per quanto accaduto, dichiarando che il sodalizio avrebbe goduto di solidità economica-finanziaria.
I motivi della decisione
- I fatti oggetto del deferimento risultano pacificamente provati a livello documentale e neppure contestati dai deferiti nel loro accadimento.
1.2. Dalla nota della Co.Vi.SO.C. del 20 dicembre 2024 che ha dato origine al presente procedimento e dall'allegato memorandum riepilogativo, emerge che la società sportiva ha corrisposto gli emolumenti relativi al bimestre settembre-ottobre 2024 per Euro 347.063,00= a favore di 45 tesserati solo in data 17 dicembre 2024, il giorno successivo alla scadenza prevista dall'ordinamento settoriale, nonostante abbia effettuato le disposizioni di bonifico entro il giorno 16, in quanto "i pagamento sono stati eseguiti
dall'istituto bancario successivamente all'accredito sul conto corrente dedicato delle somma necessarie agli stessi". Lo stesso è accaduto per gli emolumenti di altri 4 tesserati, sempre in relazione al medesimo bimestre, per l'importo di Euro 10.581,00=, pure corrisposti solo in data 17 dicembre 2024, con un giorno di ritardo per la medesima causale.
1.3. La ragione del ritardato pagamento di siffatti emolumenti deriva dalla pacifica circostanza che alla data del 16 dicembre 2024 sul conto corrente della società sportiva non v'era sufficiente provvista per effettuare i bonifici, contrariamente a quanto avvenuto per il pagamento delle ritenute IRPEF e INPS, regolarmente versate nei termini.
2. Le argomentazioni difensive addotte dai deferiti per escludere e/o attenuare la loro responsabilità per l'inadempimento alla scadenza prefissata, oggetto della memoria del 20 gennaio 2025, non sono fondate.
2.1. La circostanza che lo sponsor Co.Ge. s.r.l. avrebbe violato l'obbligo contrattuale di versare alla società sportiva l'importo di Euro 150.000,00= entro il 13 dicembre 2024, essendosi limitata a disporre un bonifico "urgente" a favore del sodalizio solo il successivo giorno 16, alle ore 15.54, a mezzo Banca Intesa, è palesemente irrilevante per l'azione disciplinare.
2.2. Peraltro va anche rilevato che tale bonifico, per l'orario e per le modalità con le quali è stato ordinato, non nella forma dell'istantaneità, non avrebbe potuto trovare esecuzione in pari data. Ed invero Rimini F.C. s.r.l. confessa apertamente che era cosciente e consapevole che i pagamenti degli emolumenti non sarebbero stati evasi il giorno 16, al punto di essersi rivolta nel tardo pomeriggio del medesimo giorno a tale Responsible s.p.a. per ottenere un finanziamento terzi tramite "bonifico istantaneo" sul suo conto corrente, acceso presso la Banca Malatestiana.
2.3. Inoltre emerge dalle risultanze dell'estratto conto societario che se anche Co.Ge s.r.l. avesse disposto un bonifico istantaneo della somma di cui alla sponsorizzazione ottenendone l'accredito in data 16, Rimini F.C. s.r.l. non avrebbe accumulato la provvista nell'entità necessaria per eseguire i bonifici degli emolumenti.
2.4. Quanto al tentativo della società sportiva di reperire per altra via detta provvista sempre in data 16 dicembre ricorrendo ad un un finanziamento terzi ad opera di Responsible s.p.a., lo stesso non ha palesemente sortito esito alcuno ed ancora una volta le vicende tra tale società terza e la sua banca di appoggio restano irrilevanti. Nessun effetto scriminante e/o attenuante della responsabilità del sodalizio può ricavarsi dalla e-mail del 20 dicembre 2024 apparentemente inoltrata da tale signor Antonio Michele Perla, direttore di Banca Intesa Sanpaolo della filiale di Foggia-Campobasso indirizzata alla Responsible s.p.a. ed alla signora Stefania Di Salvo, presumibilmente in virtù di un qualche rapporto organico con detta società, nella quale si riferisce dell'impossibilità di effettuare bonifici istantanei verso Rimini F.C. s.r.l. dal conto corrente di Responsible s.p.a. nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2024 per problematiche tecniche "accorse a seguito dell'aggiornamento del suo profilo su piattaforma INBIZ" nonostante la presenza di un saldo capiente, liquido ed esigibile presente sul conto corrente della società terza. Si aggiunge poi che il bonifico sarebbe stato eseguibile, in attesa del ripristino dell'user id, per l'utilizzo della piattaforma informatica, fruendo del servizio di cassa richiedendolo però alla filiale di radicamento del conto in Milano e presso la filiale di Foggia, titolare della gestione del rapporto, escludendo che lo si potesse fare dalla filiale di Campobasso che, a quanto pare, avrebbe legittimamente rifiutato di eseguire l'operazione.
Si tratta ancora di circostanze che, se fossero debitamente provate, ineriscono a vicende di soggetti terzi estranei alla società sportiva, sulla quale gravava l'obbligo dei pagamenti.
2.5. Quest'ultima doveva precostituirsi la provvista necessaria al pagamento degli emolumenti con il dovuto anticipo, essendosi invece consapevolmente accollata tutti i rischi connessi al reperimento da terzi della provvista necessaria ad estinguere l'obbligazione solo nell'ultimo giorno utile, compresi quelli della propria libera scelta dei soggetti cui affidare la sponsorizzazione ed a cui chiedere un finanziamento, peraltro entrambi estranei all'ordinamento sportivo.
2.6. L'ulteriore circostanza per la quale la società sportiva si è dotata di un modello organizzativo sui rischi sportivi (MORS), deliberato l'1 dicembre 2024, nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, comma 5, Statuto FIGC, non comporta alcuna scriminante o attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS per le condotte antiregolamentari ascritte ai deferiti. Ed invero tale modello ha mostrato per tabulas la sua inefficacia ed inidoneità ad impedire l'inadempimento contestato, non bastando certo il monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dal conto corrente ed il ricorso obbligato a bonifici istantanei come sistema di procedura nel pagamento dei debiti, laddove la criticità derivi, come nel caso di specie, dalla carenza di provvista sul conto corrente sul quale disporre tempestivamente i pagamenti. La mera tempestiva cognizione in capo a Rimini F.C. s.r.l. del mancato accredito di Co.Ge s.r.l. e della scopertura del conto corrente con conseguente impossibilità di effettuare i bonifici per gli emolumenti ha semplicemente consentito alla società sportiva di cercare, infruttuosamente, nel tardo pomeriggio dell'ultimo giorno, altra fonte di finanziamento alternativa.
3. Il deferimento non è scalfitto dalle tesi difensive e va, pertanto, affermata la responsabilità dei deferiti.
3.1. Infatti a mente dell'art. 33, comma 3, CGS "Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti a favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare ... lett. b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica".
3.2. A sua volta l'art. 85, lett. A, par. V, punto 2) secondo capoverso, NOIF prevede che "2 . Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: ...entro il 16 dicembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati ...".
3.3. Entrambe le suddette violazioni comportano e si aggiungono alla contestata violazione degli obblighi generali di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4 comma 1, CGS che certo ricomprende anche quelli di natura contabile ed amministrativa.
4. Infatti il Collegio ribadisce ancora una volta che il mancato pagamento degli emolumenti per i propri dipendenti, anche se dovuto ad un ritardo di un solo giorno, costituisce un illecito connotato da mera condotta omissiva in quanto violativo di un obbligo di un facere, ossia la corresponsione di una determinata somma entro un preciso termine normativamente stabilito, il cui il mancato adempimento è elemento costitutivo della fattispecie di illecito, reclamando l'ordinamento sportivo l'assoluta regolarità dei versamenti ai fini di dimostrare l'affidabilità della società iscritta ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l'indicazione di precisi limiti di scadenza ed obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo ai sensi del combinato disposto degli articoli sopra citati, sanzionandone con severità la violazione.
4.1. La giurisprudenza sportiva (ex multis, CFA, SS.UU. dec. n. 63/2022-2023) afferma che la ratio del sistema amministrativocontabile delle società calcistiche professionistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche tramite un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili principi di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l'arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso. Il rispetto di tale regole, prima fra tutte la prevalenza della sostanza sulla forma e della trasparenza informativa, ha quindi un diretto collegamento con le norme sanzionatorie previste dall'ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, SS. UU. dec. n. 45/2022).
4.2. Così come afferma che il dato letterale dell'art. 33 CGS nello stabilire a carico della società inadempiente l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) "a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica" lascia intendere che il Legislatore sportivo abbia voluto indicare un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, avendo la sanzione una funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche e perché la stessa ha anche un immediato riflesso nei confronti dei competitori (traducendosi in un danno, in termine di classifica, per una squadra e conseguentemente in un vantaggio per le altre) e come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025). In sostanza trova pacificamente applicazione in questa fattispecie il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società calcistiche più volte ribadito (CFA, SS.UU, dec. n. 12/2024-2025).
5. Acclarata l'esistenza delle violazioni addebitate, ai fini della commisurazione della sanzione, il Collegio, richiamando quanto esposto, ritiene obbligata per quel che riguarda la società Rimini F.C. s.r.l., vista la responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS per le condotte tenute dal suo legale rappresentante e quella propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V, punto 2), secondo capoverso, NOIF, l'irrogazione della sanzione minima edittale nella misura di due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella presente stagione sportiva.
6. Per quanto attiene alla posizione della legale rappresentante signora Palma Stefania Di Salvo, tenuto conto delle violazioni ascritte, dell'infruttuoso tentativo operato per reperire la provvista onde adempiere nei termini, dell'intervenuto pagamento degli emolumenti nel giorno successivo alla scadenza regolamentare, il Collegio ritiene equa e proporzionata l'irrogazione della sanzione di soli due mesi di inibizione, essendo possibile, nel determinare le sanzioni a carico delle persone fisiche, tener conto di tutte le circostanze e della personalità dell'agente.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Palma Stefania Di Salvo, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società Rimini FC Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 5 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai