F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0138/TFN – SD del 5 Febbraio 2025 (motivazioni) – Mariachiara Rispoli – Reg. Prot. 97/TFN-SD
Decisione/0138/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0097/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11802/57pf24-25 GC/PM/mg del 6 novembre 2024, depositato il 7 novembre 2024, nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6 novembre 2024, depositato il 7 novembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la sig.ra Mariachiara Rispoli, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l., per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022 per avere la stessa fatto in modo che la società S.S. Brindisi F.C. S.r.l., per la stagione sportiva 2023 - 2024, nonostante gli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023 – 2024, non rispettasse l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile ovvero non ponesse in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9.11.2022, Manuale Licenze Nazionali Serie C 2023 2024, Titolo III), lett. A), punto 1), sub f).
La fase istruttoria
In data 10.7.2024 la Procura Federale, a seguito di segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, iscriveva nel relativo registro il procedimento n. 57 pf 24-25, avente ad oggetto “Inosservanza della società SS Brindisi FC degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023/2024”.
In particolare, la Commissione rilevava a carico della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l. l’inosservanza degli impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023 - 2024 e, nello specifico, la violazione delle norme previste dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, lettera A), al punto 1), sub e) ed f) riguardanti l’impegno a tesserare, entro il termine del 1°febbraio 2024, almeno 20 calciatrici Under 12, nonché l’impegno a partecipare al Campionato U15 femminile.
Con la suddetta segnalazione, inoltre, la Commissione trasmetteva: la nota prot. 30652/SS 23-24 del Settore Giovanile e Scolastico, la dichiarazione di impegno rilasciata il 15.6.2023 dalla società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. e i fogli censimento della società S.S. Brindisi F.C. S.r.l. per le stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025.
Nella valutazione delle violazioni contestate con la comunicazione di conclusione delle indagini, la Procura ha precisato di aver tenuto in considerazione quanto previsto dalla disciplina sopravvenuta in materia di Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, approvata dal Consiglio Federale con Comunicato 140/A del 21 dicembre 2023, ovvero della circostanza che la nuova disciplina non contempla più, tra gli adempimenti imposti alle società richiedenti la Licenza Nazionale, l’obbligo di tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, confermando, invece, l’obbligo di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile e introduce alla lett. f) nuovi impegni.
La Procura Federale ha precisato, inoltre, il Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 prevede espressamente l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura Federale con riferimento al Sistema delle licenze nazionali 2023 – 2024.
Veniva, dunque, disposta la comunicazione di conclusioni delle indagini nei confronti della sig.ra Mariachiara Rispoli, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società S.S. Brindisi F.C. s.r.l., nonché alla società stessa per responsabilità diretta.
La società S.S. Brindisi FC S.r.l. conveniva con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
La Procura Federale, ritenuto di non dovere disporre l’archiviazione del procedimento relativamente alla condotta della sig.ra Mariachiara Rispoli, depositava il deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 3 dicembre 2024. Parte deferita non depositava scritti difensivi.
Il dibattimento
All’udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparsa l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per la deferita.
Il Tribunale, rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza risultava pervenuto alla deferita in data non compatibile con il termine di comparizione, rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 16 gennaio 2025, ore 10:45, con abbreviazione dei termini a giorni 10 (dieci), in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza.
All’udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, era presente l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale, mentre per la deferita non era presente nessuno.
Preliminarmente l’Avv. Debora Bandoni, rilevato che non risultava notificato l’atto di deferimento alla sig.ra Mariachiara Rispoli, ha formulato istanza di rimessione in termini per un errore scusabile da parte detta Società di ultimo tesseramento, la quale, nel comunicare alla sig.ra Rispoli l’avviso di fissazione udienza, ha dimenticato di allegare anche l’atto di deferimento.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, non ravvisando nella dimenticanza rappresentata l’errore scusabile.
L’Avv. Bandoni, alla luce del mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, ha formulato istanza di rinvio per la rinotifica dell’atto di deferimento.
Il Tribunale ha, pertanto, rinviato la trattazione all’udienza del 4 febbraio 2025 ore 10:30, in modalità videoconferenza, con abbreviazione dei termini di comparizione, onerando la Procura Federale alla notifica dell’atto di deferimento e dell’ordinanza alla sig.ra Mariachiara Rispoli, con salvezza dei diritti di prima udienza.
La deferita non ha esperito alcuna attività difensiva.
All’udienza del 4 febbraio 2025 è comparsa l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale, la quale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. Nessuno è comparso per la deferita.
La decisione
Il Tribunale ritiene che il deferimento vada dichiarato irricevibile per i motivi di seguito specificati.
Dirimente appare, infatti, alla luce di una completa disamina degli atti depositati in giudizio, è la circostanza che la Procura Federale ha comunicato alla sig.ra Mariachiara Rispoli la comunicazione di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata della S.S. Brindisi Football Club S.r.l. in data 25 settembre 2024, specificando esclusivamente l’obbligo per la società di comunicare il deferimento ad un proprio tesserato ritenendo, implicitamente, applicabile la fattispecie di cui all’art. 53, comma 5, lett. a), n. 1 CGS FIGC.
Tuttavia, alla data del suddetto adempimento, la sig.ra Mariachiara Rispoli era cessata dalla carica sin dal 23 giugno 2024 e, quindi non era più tesserata per il sodalizio societario.
Nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 CGS FIGC secondo il quale, nel caso di procedimento nei confronti di soggetto non più tesserato, la Società di ultimo tesseramento ha l’obbligo di trasmettere tali comunicazioni all’interessato, onde garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati per garantirgli il diritto ad una regolare difesa.
Nel caso di specie la disposizione codicistica prevede che la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, dandone prova all’organo procedente, che a sua volta è tenuto ad acquisirla. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l’impossibilità, in assenza di costituzione del deferito, di ritenere regolarmente perfezionata la notifica dei predetti atti e, quindi, la regolare instaurazione del contraddittorio.
Sul punto la giurisprudenza endofederale sia di primo (cfr. Sez. Disc. 24 novembre 2023, n. 88) che di secondo grado ha chiarito che “Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si
perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima” (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n. 67 del 21 febbraio 2022).
Vero è che nel caso di specie la società ha dimostrato di aver attivato motu proprio – contrariamente a quanto avvenuto per l’atto di deferimento allorquando la Procura federale, nella mail accompagnatoria al predetto, ha espressamente onerato la società di procedere ex art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 CGS FIGC - l’iter di comunicazione della notifica della comunicazione di conclusione indagini alla deferita mediante invio della CCI all’indirizzo di residenza della Rispoli; tuttavia la notifica non può ritenersi perfezionata in assenza di prova, quantomeno del tentativo di consegna, della raccomandata nei confronti della deferita.
In assenza della prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, il conseguente deferimento deve essere dichiarato irricevibile, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine di ritenere perfezionate le notifiche della CCI (con conseguente successivo decorso del termine per depositare memoria o essere ascoltato).
Né, nel caso di specie, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per rimettere in termini la Procura Federale, analogamente a quanto previsto nel precedente giurisprudenziale sopra indicato, in quanto dagli atti depositati appare evidente che la società non abbia fornito la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica, avendo depositato esclusivamente il modulo di invio della raccomandata, ed escludendo quindi la sussistenza di un errore scusabile.
Deve ritenersi, inoltre, che il profilo qui esaminato sia rilevabile d’ufficio, atteso che i termini e i diritti di cui all’art. 123 CGS sono posti a garanzia della posizione dell’incolpato e del suo inviolabile diritto di difesa, con conseguente dichiarazione di irricevibilità del deferimento, non potendo ammettersi che un soggetto possa essere oggetto di sanzione disciplinare senza che sia a conoscenza dell’esistenza del relativo procedimento.
Considerato, in conclusione, che il termine di quindici giorni assegnato in fase preprocedimentale è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni.
In assenza di suo decorso il deferimento deve essere dichiarato irricevibile essendo tale fase propedeutica all’avvio del procedimento ovvero alla sua archiviazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il deferimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Pierpoalo Grasso
Depositato in data 5 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai