F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0139/TFN – SD del 6 Febbraio 2025 (motivazioni) – Luca Zorzutti – Reg. Prot. 108/TFN-SD
Decisione/0139/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0108/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Andrea Fedeli - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13900/206pf2425/GC/GR/ff depositato il 4 dicembre 2024 nei confronti del sig. Luca Zorzutti, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. 13900/206pf24-25/GC/GR/ff del 29 novembre 2024, depositato il successivo 4 dicembre 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Luca Zorzutti, all’epoca dei fatti Allenatore della squadra femminile della società U.S. Isera, iscritta al campionato di eccellenza per la stagione 2023-2024, per rispondere:
- "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori nei confronti della calciatrice sig.ra Alessia Bertè al fine di emarginare e colpire la predetta calciatrice. In particolare, in data 12 maggio 2024 consegnava alle calciatrici le magliette celebrative per la vittoria del campionato riportanti i nominativi delle partecipanti da egli stesso fatti stampare, omettendo volutamente quello della calciatrice sig.ra Alessia BERTÈ, inoltre, in data 20 maggio 2024 postava sulla chat della squadra un messaggio dileggiante la calciatrice Alessia Bertè, riferito alle magliette celebrative su cui alcune atlete avevano posto con pennarello il nome mancante della calciatrice sig.ra Alessia BERTÈ, chiedendo se le magliette fossero sporche di pennarello, inoltre in data 22 maggio 2024 in occasione di un allenamento, riuniva tutta la squadra negli spogliatoi attaccando verbalmente la calciatrice sig.ra Bertè, affermando di essere contento di non aver inserito sulla maglietta il nominativo della sig.ra Bertè, inoltre, in data 26 maggio 2024 in occasione della premiazione per la vittoria del campionato riuniva la squadra intorno a se chiedendo di schierarsi apertamente con “suo figlio” e non con la calciatrice sig.ra Bertè, procedendo alla premiazione solo quando la calciatrice sig.ra Bertè abbandonava il terreno di giuoco, inoltre, dopo la premiazione di cui sopra, inviava alla calciatrice sig.ra Bertè messaggi derisori con foto e video di compagne di squadra mentre sono al bar per i festeggiamenti con la dicitura mobbing in corso, e successivamente altro video con la dicitura mobbing 2.0".
La fase istruttoria
In data 30.08.24, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 206 pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della società U.S. ISERA in ordine alla condotta del tecnico Luca ZORZUTTI posta in essere nei confronti di alcune tesserate”.
Il procedimento traeva origine da un esposto, trasmesso alla Procura Federale, dal sig. Alberto Sordo, Presidente della società U.S. Isera, nel quale venivano segnalati comportamenti “non corretti ed offensivi” serbati dall’allora allenatore sig. Luca Zorzutti nei confronti della calciatrice Alessia Bertè. Riferiva Il Presidente che, a seguito di un diverbio intercorso, durante un allenamento, tra la suddetta calciatrice ed alcune compagne, la Berté avrebbe abbandonato il campo per poi essere posta fuori rosa dall’allenatore Zorzutti. Successivamente a tale accadimento, quest’ultimo avrebbe omesso di far stampare il nome della Bertè sulle maglie celebrative della vittoria del campionato, pubblicando altresì sulla chat della squadra dei messaggi derisori nei confronti della calciatrice. In risposta a tali messaggi, la Berté avrebbe postato sulla chat in questione un messaggio con un emoticon di un bambino, con chiaro riferimento alla perdita, da parte dell’allenatore e della moglie, anch’ella calciatrice della squadra, del proprio figlio al termine della gravidanza. A seguito di tale episodio, in occasione di una riunione con la squadra ed alla presenza della Vice Presidente Spagnoli, il sig. Zorzutti avrebbe “attaccato duramente” la Berté, per poi impedirle, di fatto, di partecipare alla premiazione per la vittoria del campionato. Riferiva infine di una presunta appropriazione, da parte dello Zorzutti, della coppa ritirata in occasione della premiazione, che veniva consegnata alla società, lo stesso giorno, solo dopo aver minacciato di sporgere querela.
Nel corso dell’attività istruttoria, oltre all’acquisizione della documentazione di rito, veniva disposta l’audizione della Vice Presidente, sig.ra Luisa Spagnoli, delle calciatrici Alessia Berté e Maira Bertolini, nonché dell’odierno deferito.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 11.11.24, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la comunicazione di conclusione indagini.
Il sig. Zorzutti, a mezzo del proprio difensore, Avv. Pinamonti, faceva pervenire memoria difensiva, con la quale, nell’evidenziare lacune ed incongruenze nelle prove dichiarative, peraltro contrastanti con le evidenze documentali versate in atti nel corso della disposta audizione, sottolineava l’infondatezza delle condotte violative allo stesso contestate.
Nella memoria venivano dettagliatamente illustrate le circostanze che avevano determinato i dissapori tra l’allenatore e la calciatrice sig.ra Berté, con la quale, fino ai fatti di cui in contestazione, il deferito aveva sempre intrattenuto “un rapporto
calcisticamente profondo, dato che la stessa aveva iniziato la propria carriera sportiva proprio con lui come allenatore”. Secondo la ricostruzione difensiva, nel corso della stagione 23-24, nonostante i buoni risultati ottenuti sul campo, la squadra viveva alcune difficoltà di organico tanto da richiedere il coinvolgimento di alcuni elementi della squadra Juniores. Dall’inizio della stagione, peraltro, la squadra aveva dovuto rinunciare anche alla capitana, moglie dell’odierno deferito, atteso il suo stato di gravidanza, purtroppo poi terminato con il decesso perinatale del bambino. Attese le difficoltà di organico, la sig.ra Menconi, nonostante il grave lutto patito, si rendeva disponibile, verso il finale di stagione, a rientrare in campo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi auspicati, laddove, per quanto sostenuto in memoria, la sig.ra Bertè mostrava un vistoso calo dell’impegno e del suo rendimento, del quale non forniva alcuna motivazione allo staff tecnico. Si sarebbero susseguite numerose assenze, non giustificate, il mancato pagamento delle relative ammende previste dal regolamento interno, nonché il repentino abbandono di un allenamento a seguito di un richiamo tecnico da parte di due compagne di squadra. Atteso il disinteresse per le sorti della squadra mostrato dalla Berté, l’allenatore si determinava ad escluderla dalle magliette celebrative della vittoria del campionato. A seguito di tale evento, la calciatrice comunicava via whatsapp che non avrebbe più presenziato agli impegni della squadra. In tale contesto, in risposta ad alcuni messaggi ritenuti derisori per l’esclusione dalla maglietta celebrativa, la sig.ra Bertè scriveva sulla chat una frase, seguita da un emoticon, alludente all’evento tragico vissuto dal deferito.
Tale messaggio, censurato nell’immediatezza anche da alcune compagne, sarebbe stato stigmatizzato dall’allenatore nel corso della riunione del 22.5.24, causando altresì l’esclusione della Bertè, per volere del deferito e di alcune compagne, dalla cerimonia di premiazione. Successivamente il deferito avrebbe pubblicato sul suo “stato” di whatsapp alcune immagini dei festeggiamenti, replicando, a suo dire, all’accusa di mobbing mossa dal Presidente Sordo.
La Procura Federale, ritenute le argomentazioni addotte in memoria non idonee ad escludere la responsabilità del tesserato, notificava l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale e l’udienza del 12.12.24
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 12.12.24, il deferito, preliminarmente, chiedeva il rinvio della trattazione del procedimento, atteso un preesistente ed improcrastinabile impegno professionale.
Nei termini di rito, faceva altresì pervenire memoria difensiva, a firma dell’Avv. Pinamonti, con la quale, oltre a ribadire, nel merito, le stesse argomentazioni della precedente memoria già versata in atti, in via istruttoria, chiedeva, oltre all’audizione personale, l’escussione di numerosi tesserati, in relazione ai quali articolava i relativi capitoli di prova.
All’udienza del 12.12.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2024 del Presidente del Tribunale, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’Avv. Gianluca Pinamonti per la parte deferita Luca Zorzutti.
Il Tribunale, preliminarmente, ritenendo legittimo l’impedimento addotto dal deferito, in accoglimento dell’istanza difensiva rinviava la trattazione del procedimento all’udienza del 30.01.25, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. c), CGS CONI.
Il dibattimento
All’udienza del 30.01.25, svoltasi in videoconferenza, partecipavano, per la Procura Federale, l’Avv. Lorenzo Giua, nonché la parte deferita personalmente, sig. Zorzutti, assistita dal proprio difensore, Avv. Pinamonti.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della seguente sanzione:
- per il sig. Luca Zorzutti mesi 6 (sei) di squalifica.
Prendeva la parola l’Avv. Pinamonti il quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella memoria difensiva versata in atti, ribadiva l’infondatezza delle violazioni contestate nell’atto di deferimento, chiedendo il proscioglimento del proprio assistito. In estremo subordine chiedeva l’applicazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali. Chiedeva altresì di intervenire il sig. Zorzutti il quale, nel riportarsi a quanto dedotto dal proprio difensore, sottolineava il totale disinteresse della calciatrice nei confronti della squadra già in epoca antecedente ai fatti contestati.
La decisione
Preliminarmente il Tribunale rileva l’irrilevanza delle prove testimoniali richieste dall’Avv. Pinamonti nella memoria difensiva, peraltro non espressamente reiterate in sede di conclusioni.
Come è noto il processo sportivo, attese le esigenze di celerità ed il criterio di informalità cui è improntato, si svolge sulla base delle prove precostituite, delle evidenze documentali e delle deduzioni difensive delle parti, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, un’eccezione.
A conferma di tale assunto soccorre il dato letterale dell’art. 60 CGS laddove chiarisce che “ la testimonianza.. può essere disposta ..su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando dal materiale acquisito emerga la necessità di provvedere in tal senso”.
Nel caso di specie, le prove testimoniali invocate dalla Difesa si rivelano superflue, sia perché finalizzate a provare circostanze, in parte, incontestate, sia perché comunque ́ inidonee a modificare il quadro probatorio del presente giudizio.
Tanto premesso sotto i il profilo istruttorio, nel merito, il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità del deferito nei limiti appresso indicati.
Il presente procedimento trae origine dall’esposto, trasmesso alla Procura Federale, dal sig. Alberto Sordo, Presidente della società U.S. Isera, nel quale, inter alios, venivano segnalati atteggiamenti “non corretti ed offensivi” da parte dell’allenatore della squadra, sig. Zorzutti, il quale avrebbe usato “violenze psicologiche” e sottoposto a mobbing una tesserata del club.
Occorre preliminarmente osservare che i presunti “comportamenti aggressivi e persecutori”, nonché le violenze psicologiche lamentate dall’esponente ed integralmente recepite nell’odierno capo di incolpazione non hanno però trovato conferma alcuna nelle evidenze istruttorie, le quali, piuttosto, hanno dato contezza dell’incrinato rapporto tra l’allenatore e la calciatrice, nonché di alcuni atteggiamenti inopportuni e sconvenienti dell’odierno deferito.
Come pacificamente ricostruito da tutti i tesserati sentiti in audizione, la sig.ra Bertè è sempre stata convocata per tutte le partite di campionato, alle quali ha regolarmente partecipato, quando non impedita per motivi personali; la stessa tesserata ha riferito inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nell’esposto, di non essere mai stata posta fuori rosa, ma di aver comunicato al tecnico l’intenzione di lasciare la squadra dopo aver visto che il suo nome non era stato riportato sulle magliette celebrative.
Sotto tale profilo, il sig. Zorzutti ha giustificato l’esclusione della Bertè dalla maglietta celebrativa alla luce dello scarso impegno dalla stessa mostrato nel corso della stagione, motivazione peraltro espressa alla stessa interessata e da costei confermata in audizione “nel corso del colloquio avuto con il tecnico mi faceva presente che i motivi per i quali non sono stata inserita nella maglia celebrativa erano da ricondursi a mancati allenamenti ed in conseguenza del mio comportamento assunto a decorrere dal 24.04.24”. Non può non rilevarsi come la sig. Bertè nel riportare le motivazioni addotte dal tecnico, lungi dal contestarle, si sia limitata a ritenerle “inidonee per escludermi dalla maglietta celebrativa”.
In ordine ai fatti accaduti in data 24.4.24, data dalla quale le parti riconducono il deteriorarsi dei loro rapporti, la sig.ra Bertolini, calciatrice all’epoca dei fatti della US Isera, ha riferito in sede di audizione che, in occasione di un allenamento, la sig.ra Bertè “è stata richiamata da Nicol Pellegrini e da Laura Menconi, ma si trattava di un richiamo di gioco che avviene normalmente”; nonostante la “normalità” del richiamo, la sig.ra Bertè ha riferito “durante la partita di allenamento ho sbagliato un passaggio e sono stata richiamata dalla Menconi in modo che non tollero. Era anche una giornata no per me e quindi ho deciso di abbandonare l’allenamento”.
Tale atteggiamento, incompatibile con i doveri di ogni tesserato, unitamente all’assenza ingiustificata dagli allenamenti, restata incontestata, conferma le doglianze mosse dal tecnico in ordine al disinteresse della sig.ra Bertè nei confronti della squadra. Nonostante l’episodio del 24.4.24, il tecnico ha comunque continuato a convocare regolarmente la calciatrice; come si evince dalla documentazione versata in atti (Estratto chat Whatsapp del 3.5.24), a seguito della comunicazione di assenza dall’allenamento quotidiano per un leggero malore (“mal di testa”), il tecnico tentava di spronarla a partecipare all’attività della squadra “magari da qui a stasera stai meglio, mancano 6 ore. Fammi sapere verso le 19 come va”, senza però ottenere alcun riscontro.
A seguito di tali episodi, il sig. Zorzutti si determinava, senza interpellare sul punto la società, ad escludere il nominativo della Bertè e di un’altra calciatrice della squadra dalla maglietta celebrativa, a suo dire, per motivi disciplinari.
Non può non rilevarsi come tale decisione, seppur assunta per motivi disciplinari, non sia mai stata condivisa con la proprietà e, soprattutto, non appaia conforme, nelle sue modalità esecutive, ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l’agire di ogni tesserato; occorre infatti ricordare che, per il ruolo rivestito, l’allenatore dovrebbe sempre costituire un esempio di disciplina e correttezza sportiva e, nell’esercizio delle sue funzioni, latu sensu educative, tentare, con ogni mezzo, di ricomporre eventuali contrasti con (e tra) i propri atleti, piuttosto che esacerbarli.
Sotto tale profilo il Tribunale, pur valutando, ai fini sanzionatori, la tenuità della compromissione dei principi di lealtà e correttezza sportiva, ritiene che l’ impropria condotta del sig. Zorzutti vada ricondotta nell’alveo della fattispecie violativa contestata. Diversamente deve dirsi per gli ulteriori comportamenti contestati nel capo di incolpazione che, in parte, non hanno trovato conferma nelle evidenze istruttorie, quantomeno nella loro interpretazione, e, nel resto, devono essere valutati alla luce dell’esecrabile condotta serbata dalla calciatrice.
Non può infatti non rilevarsi che a seguito del messaggio Whatsapp inviato dallo Zorzutti nella chat della squadra in cui ironizzava sull’aggiunta a penna del nome della Berté sulle magliette celebrative (qualificato come “battuta” dalla calciatrice Bertolini in audizione), la Berté replicava postando una frase ed un emoji con l’evidente intento di ferire il tecnico, con riferimento al traumatico e tragico evento che lo ha colpito.
La inequivoca volontà di colpire l’allenatore con il suddetto riferimento si evince anche dalla circostanza che, ancor prima di scrivere tale messaggio sulla chat di squadra, la Bertè lo aveva preannunciato al Presidente Sordo; né tantomeno siffatto messaggio può qualificarsi “difensivo” nei confronti del tecnico, come dichiarato in audizione dalla Bertolini, in quanto la gravità dei suoi contenuti, del tutto inappropriati, sono stati avvertiti dall’intero gruppo squadra, come si evince dalla replica di una compagna “hai
cagato fuori dal vaso, prima di scrivere certe robe pensaci un attimo vala’’.
In tale contesto, quanto accaduto all’interno della riunione di squadra del 22.5.24, in assenza della Bertè, durante la quale si è stigmatizzato il suo comportamento, (ma la stessa Bertolini non ricorda un attacco verbale), nonché in occasione della successiva premiazione, alla quale la Berté si era presentata nonostante quanto accaduto e dopo aver già comunicato di voler abbandonare la squadra, seppur non commendevoli, non sono tali da integrare una violazione disciplinarmente rilevante.
Infine, in ordine alla contestazione sui festeggiamenti della squadra qualificati come “derisori” e sui messaggi con la dicitura “mobbing in corso”, la piattaforma istruttoria ne ha rivelato l’assoluta inconsistenza, oltre a non essere in alcun modo riconducibili, per stessa ammissione della Berté, alla diatriba intercorsa tra la suddetta ed il suo allenatore.
Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale, accertata la responsabilità del deferito nei limiti sopra precisati, ritiene congruo irrogare la sanzione minima di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Luca Zorzutti la sanzione dell'ammonizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Pierpaolo Grasso
Depositato in data 6 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai