F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0140/TFN – SD del 7 Febbraio 2025 (motivazioni) – SS Turris Calcio Srl + altri – Reg. Prot. 129-130/TFN-SD
Decisione/0140/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0129/TFNSD/2024-2025
Registro procedimenti n. 0130/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 gennaio 2025, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 15678/537pf2425/GC/blp e 15680/538pf24-25/GC/blp del 31 dicembre 2024, preliminarmente riuniti, nei confronti dei sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, nonché nei confronti della società SS Turris Calcio Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 15678/537pf24-25/GC/blp del 31 dicembre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. Piedepalumbo Antonio, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l. per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al versamento:
a) delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024;
b) delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di settembre ed ottobre 2024; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Antonio Piedepalumbo nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 97/TFNSD-2024-2025 del 21.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale;
2) il sig. Capriola Ettore, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 dicembre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
Segnatamente, per aver dichiarato che la società S.S. Turris Calcio s.r.l., alla data del 16 dicembre 2024, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di settembre ed ottobre 2024;
3. la società S.S. Turris Calcio s.r.l. per rispondere:
a) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, rispettivamente amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza e dirigente, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società S.S. Turris Calcio nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 107/TFNSD-2024-2025 dei 21-28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale.
Con separata nota Prot. 15680 /538pf24-25/GC/blp in pari data, i medesimi soggetti, nella qualità di cui sopra, sono stati attinti da ulteriore deferimento e chiamati a rispondere:
1) il sig. Piedepalumbo Antonio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. b), d l Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) secondo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento:
a. di quota parte degli emolumenti netti dovuti in favore di n. 28 tesserati, per le mensilità di settembre ed ottobre 2024;
b. delle rate degli incentivi all’esodo in scadenza nel mese di settembre 2024 dovuti a n. 4 tesserati;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata al sig. Antonio Piedepalumbo nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 97/TFNSD-2024-2025 del 21.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale;
2) il sig. Capriola Ettore, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 dicembre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.
Segnatamente, per aver dichiarato che la società S.S. Turris Calcio s.r.l., alla data del 16 dicembre 2024, ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti per le mensilità di settembre ed ottobre 2024; 3) la società S.S. Turris Calcio s.r.l.:
a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo ed Ettore Capriola, rispettivamente amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza e dirigente, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e la sanzione irrogata alla società S.S. Turris Calcio nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 305pf24-25, definito con decisione n. 107/TFNSD-2024-2025 dei 21-28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale.
La fase istruttoria
I procedimenti hanno avuto origine da due distinte segnalazioni della Co.Vi.So.C. e risultano entrambi iscritti nel registro della Procura Federale in data 20/12/2024:
- quello iscritto sub 537pf24-25 (n. 129/TFN-SD/2024-2025), dalla “Segnalazione … in ordine al mancato versamento … entro il termine del 16 dicembre 2024, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF”;
- quello iscritto sub n. 538pf24-25 (n. 130/TFN-SD/2024-2025) dalla “Segnalazione … in ordine al mancato pagamento … entro il termine del 16 dicembre 2024, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF”;
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: segnalazione ed accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alle note prot. n. 5530/2024 e n. 5526/2024 del 20 dicembre 2024; fogli censimento della società S.S. Turris Calcio s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2024 -2025; visura camerale della società S.S. Turris Calcio s.r.l. e, con riferimento al proc. sub n. 537pf24-25, nota di richiesta istruttoria alla Covisoc del 20.12.2024 e riscontro in pari data.
Ritualmente notificate in data 20.12.2024 le corrispondenti Comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno chiesto di essere ascoltate, né svolto altra attività difensiva.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 28.1.2025, tutti gli incolpati, con separate e distinte memorie a ministero degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi inviate per ognuno dei due procedimenti, hanno contestato la sussistenza degli addebiti.
In particolare, quanto al procedimento sub n. n. 537pf24-25 (n. 129/TFN-SD/2024-2025), i deferiti hanno dedotto che i MOD F24 sarebbero stati ritualmente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate il 16.12.024 tramite il portale ENTRATEL; che in quel momento sul c/c dedicato intestato alla società vi era la necessaria disponibilità, ma che la banca presso cui era in essere il c/c non aveva proceduto alla contabilizzazione perché, quale terzo debitore, tra il 17 ed il 18 dicembre successivi era stata attinta da atti di pignoramento che avevano fatto venire meno la provvista necessaria al pagamento; che il mancato pagamento doveva pertanto attribuirsi ad una impossibilità oggettiva di adempiere estranea alla volontà del debitore; che da tanto derivava anche la veridicità della dichiarazione sottoscritta dal dirigente Capriola.
In via principale, hanno quindi concluso per il proscioglimento da ogni incolpazione; in via subordinata, per l’irrogazione di una inibizione contenuta in misura ritenuta equa e di giustizia nei confronti delle persone fisiche e di una ammenda in misura ritenuta equa e di giustizia nei confronti della società nonché, quanto a quest’ultima, in via estremamente subordinata, per l’irrogazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione.
Quanto al procedim nto sub n. n. 538pf24-25 (n. 130/TFN-SD/2024-2025), hanno dedotto l’avv nuto p gamento per ntero d gli stipendi di ottobre e la corresponsione di acconti per il mese di settembre 2024; hanno ammesso il mancato pagamento della rata dell’incentivo all’esodo per il solo mese di settembre 2024 e, con particolare riferimento alla posizione del dirigente Capriola, hanno evidenziato come questi non ha contrassegnato con alcuna spunta (cd. flag: nds) i riquadri previsti dalla dichiarazione inviata alla COVISOC, essendosi invece limitato a segnalare, con riferimento alle retribuzioni del solo mese di settembre, l’avvenuto pagamento di acconti.
In via principale, hanno quindi concluso per il proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, per l’irrogazione di una inibizione contenuta in misura ritenuta equa e di giustizia nei confronti delle persone fisiche e di una ammenda in misura ritenuta equa e di giustizia nei confronti della società nonché, quanto a quest’ultima, in via estremamente subordinata, per l’irrogazione della sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione e di un’ammenda di € 8.000,00, ovvero di un’ammenda nella diversa maggiore o minore misura ritenuta equa e di giustizia.
Il dibattimento
All’udienza del giorno 28.1.2025, svoltasi in modalità video conferenza, previamente disposta la riunione dei due procedimenti, hanno preso parte il Sostituto procuratore federale avv. Alessandro D’Oria, gli avv.ti Chiacchio e Pandolfi per i deferiti e il dott. Ettore Capriola.
L’avv. D’Oria, con riferimento al proc. sub n.129/2024-2025, richiamata la decisione di questo Tribunale n. 44/2024-2025, confermata dalle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello con la decisione n. 40/2024-2025, ha eccepito l’assenza della invocata forza maggiore in ragione della prevedibilità degli eseguiti pignoramenti presso terzi, di norma preceduti dalla notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e, contestata la rilevanza della dichiarazione rilasciata dalla banca presso cui era in essere il conto corrente “dedicato”, ha insistito per la sussistenza della recidiva. Quanto al proc. sub n. 130/2024-2025 ha dedotto che, contrariamente all’assunto difensivo, dall’informativa della Co.Vi.So.C., per il mese di ottobre risultano essere stati corrisposti unicamente degli acconti, come del resto evincibile dall’e/c al 31.12.2024 versato in atti dalla stessa società, anche in questo caso insistendo per la sussistenza della recidiva.
Riportatosi agli atti di deferimento, il Sostituto Procuratore Federale ha quindi chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- per le incolpazioni di cui al procedimento sub n. 129/TFN-SD/2024-2025: inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 2.500,00 per la contestata recidiva per il sig. Piedepalumbo Antonio; inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Ettore Capriola; punti 2 (due) di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 5.000,00 per la S.S. Turris Calcio Srl, di cui € 2.500,00 per la responsabilità oggettiva ed € 2.500,00 per la contestata recidiva;
- per le incolpazioni di cui al procedimento sub n. 130/TFN-SD/2024-2025: inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 2.500,00 per la contestata recidiva per il sig. Piedepalumbo Antonio; inibizione di mesi 6 (sei) per il sig. Ettore Capriola; punti 2 (due) di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 5.000,00 per la S.S. Turris Calcio Srl, di cui € 2.500,00 per la responsabilità oggettiva ed € 2.500,00 per la contestata recidiva.
L’avv. Pandolfi, per i signori Capriola e Piedepalumbo, riportatosi alle memorie in atti e alle conclusioni ivi rassegnate, ha dedotto che alla data del 16.12.2024 il conto corrente dedicato era capiente, donde la veridicità della dichiarazione del dott. Capriola in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e, per gli stessi motivi, l’assenza di responsabilità in capo al sig. Piedepalumbo. Nel resto, ha ribadito l’assenza di dichiarazione del sig. Capriola in ordine al pagamento degli emolumenti e delle rate degli incentivi all’esodo, avendo questi dato atto solo dell’avvenuto versamento di acconti per gli emolumenti del mese di settembre.
L’avv. Chiacchio, per la Società, associatosi alle deduzioni dell’avv. Pandolfi ed eccepita la genericità della contestazione riferita al mancato pagamento di quota parte degli emolumenti dovuti per il periodo settembre-ottobre in favore di 28 tesserati non meglio specificati, in via istruttoria ha chiesto procedersi alla loro specifica individuazione.
Il dott. Ettore Capriola ha specificato le modalità con cui il 16.12.2024 sono stati inseriti telematicamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate n. 12 Modelli F24, compresi i due riferiti alle ritenute IRPEF non contabilizzati dall’istituto bancario per il pignoramento sopraggiunto il successivo 17 dicembre, circostanza che a suo dire escluderebbe ogni responsabilità propria e della società, tanto che la stessa società avrebbe già esercitato l’azione civile nei confronti dell’istituto bancario.
In replica alle deduzioni delle parti, l’avv. D’Oria ha ribadito che la trasmissione telematica dei Modelli F 24 sul portale dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza di effettivo addebito dei relativi importi sul c/c, non integra gli estremi dell’avvenuto pagamento.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Nel procedimento n. 537pf24-25 (n.129/TFN-SD/2024-2025) si discute del mancato pagamento delle ritenute IRPEF dovute dalla società riferite agli emolumenti e alle rate degli incentivi all’esodo del bimestre settembre-ottobre 2024 da eseguirsi entro la scadenza del 16.12.2024, termine entro il quale la società avrebbe dovuto anche dichiarare l’avvenuto e tempestivo adempimento. La materia è regolata dal combinato disposto dell’art. 33, comma 4 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva ( 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tnute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica) e dell’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F. ( Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: - entro il 16 dicembre l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati).
La norma di cui all’art 85 NOIF è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive. La violazione del termine perentorio è poi presidiata dall’art. 33 del C.G.S., il quale sanziona il mancato adempimento con la penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti (cfr. Decisione/0012/CFA-2024-2025).
Per ottemperare all’anzidetto adempimento, il giorno 16.12.2024, alle ore 18:39, la società procedeva al deposito telematico, presso il portale dell’Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel, con un unico file avente protocollo n. 241216189395739604, di dodici Modelli F 24. Due degli anzidetti modelli, rispettivamente contrassegnati con il progressivo n. 10 e n.12, erano riferiti alle ritenute IRPEF degli emolumenti e delle rate di acconto degli incentivi all’esodo di che trattasi.
I due modelli sono stati versati in atti privi delle relative quietanze.
La società sostiene che, nel momento in cui sono stati inviati, il conto corrente “dedicato” presentava la necessaria liquidità (v. e/c in atti) e che la banca non aveva proceduto alla loro contabilizzazione perché attinta, il giorno successivo, da un pignoramento presso terzi, onde il mancato adempimento sarebbe da ascrivere ad una impossibilità oggettiva “estranea alla volontà del debitore”.
La tesi non è condivisibile.
L’invio telematico dei Modelli F24 tramite il canale Entratel, come noto anche alle difese, non costituisce, di per sé, prova dell’avvenuto pagamento, rappresentando unicamente l’autorizzazione alla banca di pagare all’Agenzia delle Entrate, su richiesta di questa, gli importi indicati nel Modello F24.
L’Agenzia delle Entrate, poi, ha un termine di cinque giorni per effettuare il prelievo e fino a quella data il contribuente ha l’obbligo di mantenere la provvista nella disponibilità dell’Ader.
Tanto, perché con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente all'Agenzia delle Entrate, la si autorizza a richiedere alla banca che detiene il conto l'accredito in proprio favore degli importi previsti dai modelli F24 e si autorizza la Banca ad effettuarne il prelievo.
Siamo in presenza, a ben vedere, di un ordine di addebito sul proprio conto a favore dell’Agenzia delle Entrate rivolto dal contribuente alla banca (praticamente, una sorta di "bonifico virtuale").
Se le indicazioni fornite in merito al conto corrente sono errate, o il conto risulta incapiente, l’operazione non può andare a buon fine. In questo caso viene notificata al contribuente una ricevuta di scarto del modello F24.
Ne discende, all’evidenza, che solo nel momento in cui l’addebito viene contabilizzato con l’effettiva traditio - anche se non necessariamente materiale - degli importi in favore dell’Agenzia delle Entrate potrà essere rilasciata in favore del contribuente la relativa quietanza.
Se così non fosse, del resto, a provare l’avvenuto pagamento sarebbe sufficiente la sola ricevuta telematica dell’avvenuto invio delle deleghe, circostanza per vero non sostenuta nemmeno dai deferiti (non a caso in possesso delle quietanze - versate in atti riferite alle altre deleghe inviate con l’unico file), che hanno invece invocato l’esimente della impossibilità oggettiva “estranea alla volontà del debitore (e quindi il caso fortuito o forza maggiore)” in ragione del sopravvenuto pignoramento.
Come già ritenuto da questo Tribunale (dec. n. 44/2024-2025) con decisione condivisa dalla CFA (dec. n. 40/2024-2025), però, “l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata (cioè il pignoramento) non è una circostanza anomala o estranea alla sfera volitiva del debitore”; salva l’ipotesi della esenzione dal rispetto del termine (art. 482 cpc), è di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto di pagamento, “ed è piuttosto conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele volte ad eseguire per tempo gli adempimenti effettivamente dovuti, senza appunto giungere ad un momento in cui le pretese di terzi possano rendere difficile o non più possibile l’adempimento”.
La mancata adozione delle opportune cautele esclude, pertanto, che nella vicenda in scrutinio possa ravvisarsi la ricorrenza della forza maggiore e/o del caso fortuito, “pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo e per esso invincibili” (CFA-SU, dec. n. 40/2024-2025). Deve infatti trattarsi “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla volontà del debitore” (CFA-SU, dec. n. 12/2024-2025). “Ma ove una tale forza maggiore non sia configurabile la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla bas della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’ver omesso l pagam nto nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA n. 55/2023-2024)” (così in motivazione CFA n. 40/2024-2025).
Quanto precede, induce a ritenere provata con ragionevole certezza la responsabilità del sig. Antonio Piedepalumbo, legale rappresentante del sodalizio, cui accede la responsabilità della SS Turris Calcio Srl, oltre che a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS, anche a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, quelli di cui all’art. 33, comma 4, lett. b), CGS e all’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), secondo capoverso delle N.O.I.F., posti in modo diretto anche a carico delle società.
Deve di contro escludersi, sempre con riferimento al procedimento sub n. 129/TFN-SD/2024-2025, la responsabilità del dott. Ettore Capriola. Questi ha sottoscritto la dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. solo perché precedentemente inibito il legale rappresentante della società.
È pertanto verosimile ritenere che abbia incolpevolmente fatto affidamento sulle risultanze dell’e/c e che, in assenza, in assenza di dolo e/o colpa, così come richiesti dall’art. 5, co. 1, CGS ai fini dell’attribuzione della responsabilità delle persone fisiche soggette all’ordinamento federale, abbia in buona fede sottoscritto la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF.
Anche con riferimento al procedimento sub n.130/TFN-SD/2024-2025 questo Collegio ritiene accertata la responsabilità disciplinare limitatamente alle posizioni del sig. Antonio Piedepalumbo e della S.S. Turris Calcio Srl.
L’ambito normativo di riferimento rimane quello di cui agli artt. 33 CGS e 85 delle NOIF, con la differenza che qui trattasi, per il medesimo bimestre, del mancato pagamento degli emolumenti e delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo [art. 33, co. 3, lett. b) del CGS e art. 85, lett. A), par. V, punto 2) secondo cpv. delle NOIF], onde valgono anche qui le considerazioni di carattere generale di cui sopra inerenti alla funzionalità della normativa, i tempi e le modalità di adempimento, la sanzione minima edittale prevista a carico delle società.
Per il bimestre in oggetto, la Co.Vi.So.C. ha verificato che a 28 tesserati non risulta essere stata versata quota parte degli emolumenti del bimestre di riferimento, nonché il mancato pagamento, per il medesimo periodo, delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riferite a 4 tesserati.
Il mancato pagamento delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo risulta per tabulas e non è stato oggetto di contestazione da parte dei deferiti.
Risulta, per tabulas, anche il parziale pagamento degli emolumenti, onde non può essere accolta la tesi difensiva della genericità della contestazione e dell’avvenuto integrale pagamento degli emolumenti del mese di ottobre.
Premesso che, in applicazione del principio della vicinanza della prova, incombeva sui deferiti la prova dell’avvenuto adempimento, ovvero di eventuali fatti estintivi o impeditivi, infatti, si osserva che con la dichiarazione del 16.12.2024 a firma del dott. Ettore Capriola si dà atto dell’avvenuto pagamento di meri acconti unicamente per il mese di settembre, come del resto risulta anche dall’e/c versato in atti.
Anche con riferimento agli emolumenti di ottobre, da ultimo, dal medesimo e/c in atti risulta il pagamento di soli acconti con la causale “acconto stipendio ottobre 2024”, nel mentre non risulta alcun pagamento con la causale “saldo stipendio ottobre 2024” ovvero semplicemente “stipendio ottobre 2024”, onde anche sotto tale profilo la tesi difensiva non può essere accolta e, pertanto, deve ritenersi accertata con ragionevole certezza la responsabilità disciplinare del sig. Antonio Piedepalumbo e della società di cui è legale rappresentante che, anche in questa ipotesi, ne risponde in proprio.
Va invece prosciolto dall’incolpazione il dott. Ettore Capriola.
In ragione della menzionata inibizione del legale rappresentante del sodalizio, con la nota inviata alla Co.Vi.So.C. il 16.12.2024, il dott. Capriola, quale dirigente della stessa, si è limitato a dichiarare e a dare atto dell’avvenuto pagamento di acconti per il solo mese di settembre, senza nulla dichiarare in merito agli emolumenti di ottobre e agli incentivi all’esodo, di talché non risultano attestate circostanze non veridiche.
In punto sanzioni, come richiesto dalla Procura Federale, deve tenersi conto della contestata recidiva sia nei confronti del sig. Antonio Piedepalumbo, che della SS. Turris Calcio Srl.
Pur tuttavia, sul punto parzialmente dissentendo da quanto richiesto, questo collegio ritiene che l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva (art. 18, co. 1, CGS), debba essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto.
Fatta applicazione di tale principio, al sig. Antonio Piedepalumbo va irrogata la sanzione della inibizione di mesi 4 e giorni 15 per le incolpazioni di cui al primo procedimento (pena base mesi 3, aumentata di mesi 1 e giorni 15 per la recidiva), ed in eguale misura per le incolpazioni di cui al secondo procedimento, per un totale di mesi 9 (nove) di inibizione.
Nei confronti della SS Turris Calcio Srl, alfine, come visto chiamata a rispondere delle incolpazioni contestate a titolo di responsabilità diretta e propria, in coerenza con quanto testé esplicitato, la sanzione minima di almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva con riferimento ad ognuno dei due procedimenti, va aumentata di punti 1 per ognuno dei due procedimenti, per un totale di punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Ettore Capriola.
Irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Antonio Piedepalumbo, mesi 9 (nove) di inibizione;
- per la società SS Turris Calcio Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 7 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai