F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0141/TFN – SD del 7 Febbraio 2025 (motivazioni) – Marco Serra e SS Chieti FC 1922 – Reg. Prot. 116/TFN-SD
Decisione/0141/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0116/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Valeria Ciervo – Componente
Monica Coscia - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14573/195pf2324/GC/PM/fm del 9 dicembre 2024, depositato l’11 dicembre 2024, nei confronti del sig. Marco Serra e la società SS Chieti FC 1922, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 9 dicembre 2024, depositato l’11 dicembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1. il sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento della somma dovuta al sig. Matteo Pizii in forza del lodo arbitrale irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo assunto e notificato dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. in data 24.6.2024 a seguito del ricorso presentato dal predetto tecnico in data 7.5.2024 - Vertenza N. 2324 (N.2324.15);
2. la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento da parte della società SS Chieti 1922 delle somme dovute al tecnico Matteo Pizii nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”, veniva avviata a seguito di segnalazione trasmessa in data 31.7.2024 dal Dipartimento Interregionale unitamente al Lodo arbitrale irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo assunto e notificato dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. in data 24.6.2024 a seguito del ricorso presentato dal tecnico sig. Matteo Pizii, con il quale la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. era stata condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 5.788,76 - Vertenza N. 2324 (N.2324.15).
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti, oltre alla suddetta segnalazione, i seguenti documenti: la comunicazione pec del 24.6.2024 attestante l’avvenuta notifica alla società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. del lodo arbitrale irrituale inappellabile ed immediatamente esecutivo del 24.6.2024; i fogli censimento della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. per le stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025; gli organigrammi della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. relativi alle stagioni sportive 2023 – 2024 e 2024 – 2025.
La Procura Federale comunicava la conclusione delle indagini e, in data 12 novembre 2024, la S.S. Chieti F.C. 1922 srl depositava memoria difensiva con la quale venivano prodotti: copia dei bonifici comprovanti il pagamento delle spettanze del Pizzi, con primo acconto di €. 3.000,00 versato il 14/08/2024 e il saldo il 10/10/2024; copia della liberatoria rilasciata dal sig. Matteo Pizii; copia della pec attestante l’invio delle copie dei bonifici e della liberatoria del sig. Pizii in data 11/09/2024; copia del certificato Camerale del Chieti FC.
Successivamente, la stessa società chiedeva di essere sentita al fine di verificare la possibilità di un accordo e, in data 11.12.2024, rinunciava alla richiesta di audizione avendo esposto nelle memorie difensive le ragioni a sostegno della propria richiesta di archiviazione.
La Procura Federale, quindi, ritenendo sussistenti le violazioni contestate nonostante le difese svolte, notificava il deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 9 gennaio 2025. Nella serata precedente, parte deferita procedeva al deposito di una memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza 9 gennaio 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale e l’Avv. Antonio Pimpini per la difesa della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L. Il Presidente ha preliminarmente rilevato che in data 8 gennaio 2025 l’Avv. Antonio Pimpini aveva trasmesso, presso la PEC del Tribunale, memoria difensiva nell’interesse della società SS Chieti 1922. L’Avv. Antonio Pimpini ha rappresentato di aver provveduto al deposito su PST della memoria prima dell’udienza. L’Avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale, ha rilevato di non essere a conoscenza della memoria difensiva depositata dall’Avv. Pimpini e, conseguentemente, ha formulato istanza di rinvio per poter esaminare la memoria depositata nell’interesse della SS Chieti F.C. 1922 S.R.L.. Il Tribunale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, accertata la regolarità della notifica dell’avviso di fissazione udienza al sig. Marco Serra, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 30 gennaio 2025, ore 11:15, in modalità videoconferenza e con salvezza dei diritti di prima udienza. All’udienza del 30 gennaio 2025 è intervenuto l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi per il sig. Marco Serra, mesi 6 (sei) di inibizione e per la società SS Chieti FC 1922, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica. Per la deferita S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L è comparso l’avv. Antonio Pimpini, il quale, riportandosi alle memorie depositate ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene provata sia la responsabilità del sig. Marco Serra, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, sia della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.R.L.
Non vi è dubbio alcuno, come confermato dalla documentazione prodotta con memoria difensiva dalla deferita, che il pagamento della somma prevista dal Lodo sia stato eseguito oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C., avvenuta in data 24.6.2024.
La Società deferita ha riproposto in dibattimento le argomentazioni già contenute nella memoria difensiva prodotta in fase di indagini, non contestando di aver effettuato i due versamenti (il primo di €. 3.000,00, in data 14/08/2024, e il secondo di €. 2.788,76 in data10/09/2024), oltre il termine perentorio di trenta giorni.
La responsabilità dei deferiti risulta, dunque, per tabulas.
Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C.. integra una chiara violazione di quanto previsto dall’art. 94-ter, comma 5 delle NOIF. secondo il quale: il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, co. 1, CGS e l’applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica (art. 31, co. 6, CGS).
A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il sig. Marco Serra era tenuto ad effettuare il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la LND entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Secondo l’orientamento costante della Corte Federale d’Appello (Decisione/0072/CFA-2024-2025) il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento –come nel caso in esame – sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che «è irrilevante che l’obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)» (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021- 2022).
Al contempo, la giurisprudenza federale ha precisato che “al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo status soggettivo - quale l’assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto” CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024).
Ne consegue anche la responsabilità della Società, che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023).
Sotto il profilo sanzionatorio, deve essere applicato nella fattispecie il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società calcistiche (CFA, SS.UU, dec. n. 12/2024-2025) in quanto, per l’ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, come tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti edittali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n.
89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025),
Nello specifico, l’art. 31, comma 6, CGS, sia per imperatività (“comporta”), sia per l’esatta quantificazione del minimo edittale della sanzione (“penalizzazione di uno o più punti in classifica”) non consente margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto al minimo previsto.
Difatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Federale d’Appello, per quanto riguarda le sanzioni previste a carico della società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 131/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 101/2022/2023; CFA, SS.UU., n.78/20222023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020).
Non possono, pertanto, trovare accoglimento i motivi e le richieste di cui alle memorie difensive della società deferita, anche quelle formulate in via subordinata, di applicazione dell’ammenda o dell’ammonizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Marco Serra, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società SS Chieti FC 1922, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Pierpaolo Grasso
Depositato in data 7 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai