F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0143/TFN – SD del 10 Febbraio 2025 (motivazioni) – Paolella Pietro e ASD Team Nuova Florida 2005 – già ASD Ardea NF Calcio – Reg. Prot. 121/TFN-SD

Decisione/0143/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0121/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Serena Callipari – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Monica Coscia - Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15023/196pf2425/GC/SA/mg, depositato il 18 dicembre 2024, nei confronti del sig. Paolella Pietro e della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. n. 15023/196pf24-25/GC/SA/mg del 16 dicembre 2024 e depositato il 18 dicembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale:

- il sig. Paolella Pietro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 (già ASD ARDEA NF CALCIO), per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, consentito e comunque non impedito che, ad opera di soggetti riconducibili alla società di cui era presidente, allo stato non individuati, venisse prodotta una dichiarazione liberatoria datata 29.06.2023 e riferita al calciatore sig. Luca Moretti la cui sottoscrizione sarebbe risultata apocrifa, nonché per avere consentito e comunque non impedito che tale dichiarazione liberatoria venisse prodotta alla Commissione Accordi Economici adita dal calciatore sig. Luca Moretti, per contestarne le legittime richieste poi riconosciute dalla C.A.E.;

- la società ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, già ASD ARDEA NF CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Paolella Pietro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione inviata alla Procura Federale in data 31 luglio 2024 dalla Lega Nazionale Dilettanti - Commissione Accordi Economici (di seguito C.A.E.), che trasmetteva la propria decisione in ordine ad una controversia fra il calciatore Luca Moretti e l’odierna deferita per il mancato pagamento della somma di euro 6.500,00 a titolo di saldo di quanto pattuito nell’accordo economico inter partes, relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

La C.A.E., nell’accogliere la domanda del calciatore - sulla scorta di alcuni screenshot di messaggi telefonici scambiati tra lo stesso ed il Presidente della Società - nel prendere atto che la società aveva presentato a propria difesa una dichiarazione liberatoria firmata dal calciatore, disconosciuta dallo stesso innanzi alla Commissione, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per la presunta falsità della firma.

La Procura, svolta l’attività di indagine, riteneva apocrifa la firma apposta sulla dichiarazione liberatoria sulla base del disconoscimento effettuato in fase di indagine dal calciatore, nonché sulla scorta – citando testualmente il deferimento – di una “semplice comparazione con le altre firme del calciatore presenti sugli atti e documenti acquisiti”.

La memoria difensiva

La Società si costituiva per mezzo del proprio legale, depositando memoria difensiva con la quale, dopo aver fermamente sostenuto che la firma è stata apposta dal calciatore in presenza di due testimoni e dopo aver contestato le conclusioni della Procura Federale, che ha sostenuto la falsità della firma senza aver proceduto ad alcun accertamento in ordine alla sostenuta apocrifia della stessa, ha chiesto il proscioglimento, formulando contestualmente istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta ex art. 214 cpc.

Il dibattimento

All’udienza del 9 gennaio 2025, l’avv.  Leonardo Mennella, in rappresentanza della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ANR NF Ardea Calcio), formulava istanza di rinvio della trattazione del procedimento per informare la società degli oneri economici – che il Presidente del Tribunale ha informato essere a totale carico della società deferita - per l’eventuale effettuazione della verificazione e per valutare una proposta di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS.

La trattazione del deferimento veniva rinviata al 30 gennaio 2025; in detta data l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, concludeva chiedendo il rigetto della richiesta istruttoria di verificazione avanzata dalla difesa della società, ritenendo sufficiente quanto emerso dall’attività di indagine svolta dalla Procura e, per l’effetto, chiedeva applicarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Pietro Paolella, ed euro 700,00 (settecento/00) di ammenda nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 (già ASD Ardea NF Calcio). L’Avv. Leonardo Mennella, per la Società, rappresentava preliminarmente che la stessa non aveva inteso concludere alcun accordo ex art.127 CGS, e, riportandosi agli atti difensivi, chiedeva in via principale la chiusura del procedimento per mancanza di prove, e in via subordinata reiterava la richiesta istruttoria di verificazione.

La decisione

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene non potersi affermare la responsabilità dei deferiti per le motivazioni che seguono.

Negli atti della Procura viene affermato che la non autenticità della firma del calciatore Luca Moretti emergerebbe sia dal disconoscimento dello stesso in sede di svolgimento delle indagini, sia dalla semplice comparazione con le altre firme del calciatore presenti sugli atti e documenti acquisiti, ritenendo, sufficiente, quindi, porre a fondamento della propria incolpazione, tale analisi visivo-comparativa.

La società nella propria memoria difensiva ha insistito nel sostenere l’autenticità della firma, resa in presenza di due testimoni e nel chiedere, così come nel procedimento innanzi alla CAE, la verificazione della firma.

Orbene ritiene questo Tribunale che la Procura Federale non abbia fornito sufficienti prove per dimostrare la sostenuta apocrifia della firma.

Infatti la stessa muove le proprie doglianze sulla scorta della dichiarazione di disconoscimento resa dallo stesso deferito, nonché sulla scorta di una semplice comparazione visiva fra la dichiarazione liberatoria e non meglio altri precisati documenti presenti in fascicolo.

Orbene, sotto il primo profilo appare evidente che il disconoscimento della firma ad opera del giocatore audito, anche in ragione del suo indiretto coinvolgimento nella vicenda, avrebbe dovuto avere un riscontro – quantomeno indiziario – più approfondito e solido.

Invero, in sede di indagini la Procura si è limitata ad ascoltare il calciatore e non ha acquisito alcun ulteriore elemento idoneo a comprovare l’asserita apocrifia.

Il formulato giudizio “visivo” posto a fondamento del deferimento mal si concilia, quindi, con i principi cardine dell’onere della prova che, nel caso di specie, non può intendersi raggiunta.

Al contrario, ritiene il Tribunale che, sulla scorta dello stesso identico “metro visivo” utilizzato dall’inquirente, la firma apposta sulla liberatoria non apparirebbe macroscopicamente differente rispetto a quelle apposte dal calciatore sugli ulteriori atti depositati, di guisa che le divergenze comunque riscontrabili avrebbero dovuto essere supportate da un più compiuto accertamento in sede istruttoria quantomeno in termini di principio di prova idoneo a corroborare la tesi accusatoria (cfr Corte Fed. App, IV Sez. 6 novembre 2020, n.44).

Tale considerazione metagiuridica appare utile a comprendere, in assenza dei prefati elementi, l’incertezza, allo stato degli atti ed a fronte anche della ferma difesa del sodalizio societario deferito, della sussistenza della sostenuta apocrifia.

Appare superfluo procedere alla richiesta di verificazione, strumento che il codice di procedura civile pone a tutela di chi vuole utilizzare in giudizio una scrittura privata disconosciuta.

Non sembra che, nel caso di specie si possa rientrare nella fattispecie di cui all’art. 216 cpc in quanto la parte deferita non intende avvalersi in giudizio della scrittura privata disconosciuta; al contrario la società deferita in questa sede è chiamata a difendersi dall’accusa di aver utilizzato un documento che la Procura ritiene essere falso, circostanza che, tuttavia, questo Tribunale ritiene non sufficientemente e ragionevolmente provata.

Sotto altro profilo, pur a voler ammettere l’apocrifia della sottoscrizione, non appare in alcun modo provata, in assenza dell’individuazione del soggetto materialmente ed asseritamente responsabile, la conseguente responsabilità del Presidente del sodalizio societario al quale è stata imputata una condotta omissiva che presupporrebbe la sua personale consapevolezza - in alcun modo non dimostrata, ma neanche sostenuta in giudizio dalla Procura Federale - della falsità della firma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 10 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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