F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0144/TFN – SD del 13 Febbraio 2025 (motivazioni) – ricorso dei sigg.ri Salvatore Pitronaci, Luca Naselli, Matteo Cardona, Tommaso Alberto Vazzano e Salvatore Marco Giuseppe Testai – Reg. Prot. 134/TFN-SD

Decisione/0144/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 febbraio 2025, sul ricorso proposto dai sigg.ri Salvatore Pitronaci, Luca Naselli, Matteo Cardona, Tommaso Alberto Vazzano e Salvatore Marco Giuseppe Testai avverso la delibera nr. 06 emessa dal Collegio Nazionale dei Probiviri in data 11 dicembre 2024 con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dagli istanti, al fine di ordinare il rinnovo totale dell’Assemblea elettiva della Sezione AIA di Catania, la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025 i sigg.ri Salvatore Pitronaci, Luca Naselli, Matteo Cardona, Tommaso Alberto Vazzano e Salvatore Marco Giuseppe Testai, tutti arbitri appartenenti alla sezione A.I.A. di Catania, contestavano la decisione emessa dal Collegio Nazionale dei Probiviri dell’A.I.A. in data 11 dicembre 2024, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dagli stessi ricorrenti, al fine di ordinare il rinnovo totale dell’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. di Catania.

Il ricorso era notificato all’A.I.A., alla sezione A.I.A. di Catania e all’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto.

A fondamento del ricorso, i ricorrenti deducevano che:

- in data 16 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Regolamento A.I.A., veniva convocata per giorno 12 novembre 2024 l’assemblea elettiva della sezione A.I.A. di Catania;

- in data 11 novembre 2024, i ricorrenti venivano però avvertiti per le vie brevi che l’assemblea era stata rinviata al giorno 20 novembre 2024 a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile;

- l’assemblea elettiva si teneva dunque in data 20 novembre 2024, alle ore 19.00, in seconda convocazione senza ulteriori comunicazioni;

- il Collegio Nazionale dei Probiviri dell’A.I.A., con la decisione gravata, avrebbe erroneamente respinto il reclamo proposto ritenendo valida l’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. di Catania nonostante l’irregolare convocazione in violazione dell’articolo 60, comma 2, del Regolamento A.I.A.; invero in estrema sintesi: i) la comunicazione di rinvio del 11 novembre 2024 non poteva ritenersi una regolare convocazione assembleare difettando dell’indicazione dei punti all’ordine del giorno e del luogo dell’assemblea; ii) l’erronea convocazione assembleare non avrebbe comunque raggiunto lo scopo prefisso in quanto non avrebbe consentito ai ricorrenti di partecipare all’assemblea del 20 novembre 2024; iii) l’allerta meteo diramata non risultava comunque motivo idoneo e condivisibile per rinviare l’assemblea elettiva già convocata per il 12 novembre 2024, non comportando, tra l’altro, alcun obbligo di chiusura dei locali della sezione AIA di Catania; iv) la mancata partecipazione dei ricorrenti all’assemblea elettiva dello scorso 20 novembre risultava in ogni caso determinante per l’esito elettorale, potendo cambiare il risultato della votazione.  

La mancata costituzione dei resistenti

Nessuno si costituiva in giudizio per la parte resistente.

L’atto di rinuncia al procedimento

Con atto del 5 febbraio 2025 i ricorrenti dichiaravano di voler rinunciare al procedimento in oggetto, in quanto con altre pronunce di questo Tribunale e della Corte d’Appello Federale era stato comunque ottenuto l’effetto desiderato dell’annullamento dell’assemblea elettiva della sezione di Catania. Pertanto, non avendo alcun altro interesse alla prosecuzione del presente giudizio i ricorrenti chiedevano l’archiviazione del procedimento senza alcun ulteriore effetto.

L’udienza del 6 febbraio 2025

All’udienza del 6 febbraio 2025 nessuno compariva.

I motivi della decisione

Alla luce dell’espressa rinuncia dei ricorrenti comunicata in data 5 febbraio 2025 ed in considerazione della mancata costituzione della parte resistente, deve dichiararsi l’estinzione del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il procedimento per intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 13 febbraio 2025.

 

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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