F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0145/TFN – SD del 17 Febbraio 2025 (motivazioni) – Davide Londrillo – Reg. Prot. 109/TFN-SD
Decisione/0145/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0109/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Gianfranco Marcello – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14252/181pf24-25 GC/SA/ep del 4 dicembre 2024, depositato in data 5 dicembre 2024, nei confronti del sig. Davide Londrillo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 4 dicembre 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Londrillo Davide, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A., per rispondere:
- della violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso utilizzato la divisa ufficiale A.I.A. in occasione del Torneo non autorizzato della F.I.G.C. denominato “Talent League” disputato nelle date del 24, 25 e 27 giugno 2024 presso l’impianto sportivo “Country Club” di Alba Adriatica (TE), il quale si è svolto secondo regole goliardiche estranee al regolamento del giuoco del calcio, in tal modo prestando la propria attività di ufficiale di gara per fini estranei alle finalità associative, in assenza di preventiva autorizzazione da parte degli Organi competenti.
Fase istruttoria
In data 22 luglio 2024, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Abruzzo segnalava alla Procura Federale il comportamento dell’associato, sig. Londrillo Davide, con funzione di arbitro di prima categoria, per il mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 42 del Regolamento A.I.A., per avere diretto una gara per la quale non era stato autorizzato.
La Procura acquisiva in sede istruttoria i documenti ed il verbale di audizione del deferito, dimostrativi della violazione contestata: - segnalazione pervenuta in data 22.7.2024 da parte del Comitato regionale Arbitri Abruzzo unitamente agli allegati: nota di accompagno alla relazione relativa alla gara MSG Rieti – Ellera Calcio del 29.11.2023; documentazione video relativa al Torneo non autorizzato della F.I.G.C. denominato “Talent League” disputato nella data del 24, 25 e 27 giugno 2024 presso l’impianto sportivo “Country Club” di Alba Adriatica (TE);
- locandina di Torneo non autorizzato “Talent League” disputato nella data del 24, 25 e 27 giugno 2024 estratta dalla pagina “instagram” della Talente League Abruzzo;
- comunicazione pec pervenuta in data 9.9.2024 da parte del Comitato Regionale Abruzzo;
- estratto storico di tesseramento del sig. Carlo Bruni;
- estratto storico di tesseramento del sig. Emiljano Bulku;
- verbale di audizione del sig. Davide Londrillo, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Teramo, del 5.9.2024.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 7 gennaio 2025 per la discussione del deferimento e in tale udienza compariva personalmente il sig. Davide Londrillo, in modalità videoconferenza, il quale chiedeva un rinvio della trattazione al fine di poter formulare una proposta di accordo, ex art. 127 CGS. Il Tribunale in accoglimento della richiesta rinviava la trattazione del procedimento alla data del 6 febbraio 2025, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. c CGS CONI.
Il giorno 5 febbraio 2025, il nominato difensore del sig. Londrillo depositava memoria nella quale eccepiva l’inammissibilità del deferimento per la mancata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’avv. Giulia Conti e l’avv. Francesco Tropepi in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Donato Di Gabriele per il deferito Davide Londrillo.
La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto ed alle conclusioni dell’atto di deferimento, pur confermando che effettivamente la notifica della C.C.I. non era andata a buon fine, e chiedeva l’irrogazione nei confronti del deferito della sanzione di mesi due di sospensione.
L’avv. Donato Di Gabriele si riportava preliminarmente alla eccezione di cui alla memoria, rispetto alla quale il Presidente del Tribunale rilevava trattarsi di memoria tardiva con conseguente irricevibiltà dell’eccezione di rito, e comunque sosteneva la buona fede del Londrillo Davide in quanto a suo dire, trattandosi di un torneo goliardico, lo stesso non era a conoscenza che necessitasse di autorizzazione da parte dell’A.I.A., e chiedeva quindi il rigetto del deferimento.
La decisione
Il deferimento è nullo.
In via preliminare si rileva la circostanza dell’omessa notifica dell’avviso di conclusione indagini del 30 ottobre 2024 all’odierno deferito, come pacificamente ammesso all’odierna udienza dagli stessi rappresentanti della Procura Federale, che hanno affermato la mancata notifica dell’avviso in quanto inviato ad un indirizzo errato.
Tale omissione implica la nullità del deferimento.
Al riguardo è sufficiente richiamare la decisione n. 39/2023-2024 della CFA-Sezioni Unite, con la quale la Corte ha statuito “che l’avviso di conclusioni indagini ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare - ove rivestano carattere esimente – il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazione della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase”.
Ne consegue che la violazione dell’art. 123, comma 1, C.G.S., per la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione indagini, come nella fattispecie, comporta la nullità del deferimento, rilevabile anche d’ufficio, né tale violazione può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio dell’incolpato, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagini che mira, eventualmente, a impedire l’instaurazione stessa della fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara nullo il deferimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gianfranco Marcello Carlo Sica
Depositato in data 17 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai