F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0146/TFN – SD del 17 Febbraio 2025 (motivazioni) – ricorso del sig. Luca Colatriano – Reg. Prot. 113/TFN-SD

Decisione/0146/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0113/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 febbraio 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI del 9 dicembre 2024 proposto dal sig. Luca Colatriano nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri - AIA, la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, dal sig. Luca Colatriano nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri - AIA, con cui il ricorrente ha, in particolare, chiesto la riforma della decisione del Collegio dei Probiviri del 28 novembre 2024, l’accertamento della regolarità e/o validità della propria candidatura alla carica di Presidente della Sezione AIA di Pescara per le elezioni del 9 novembre 2024 e l’annullamento della decisione sull’invalidità della candidatura della stessa parte, adottata dal Presidente dell’Assemblea elettorale della Sezione di Pescara in data 9 novembre 2024.

Il ricorso introduttivo

Il sig. Luca Colatriano ha dedotto che:

- l’Organo Sezionale non ha ammesso la sua candidatura alla carica di Presidente della Sezione AIA di Pescara per asserita mancanza dei requisiti oggettivi, non avendo il ricorrente raggiunto il numero minimo di firme funzionali alla validità della candidatura stessa;

- il Presidente dell’Assemblea ha ritenuto di confermare la decisione dell’Organo Sezionale;

- essendo stata respinta anche la candidatura dell’altro candidato in lizza, il Presidente ha invitato i partecipanti all’Assemblea elettiva a presentare immediatamente la propria eventuale candidatura;

- a tale invito ha risposto il solo ricorrente alle ore 18:40;

- il sig. Gregoris, associato AIA, ha chiesto, alle ore 18:44, di terminare il tempo di attesa, posto che nessun altro si era proposto alla candidatura;

- è intervenuta – secondo l’attorea prospettazione dopo le ore 20:20 – la candidatura dell’associato AIA Gianluca Antonio De Luca, che è poi risultato il Presidente di Sezione eletto.

Lo stesso Colatriano ha evidenziato di aver proposto ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri AIA per i seguenti motivi: - la copia del verbale sarebbe risultata carente, con riguardo all’esclusione della candidatura, nelle motivazioni e nei riferimenti normativi;

- la normativa regolamentare avrebbe imposto di considerare, come base di calcolo delle sottoscrizioni necessarie a supportare la candidatura a Presidente di Sezione, solo gli aventi diritto al voto e non l’intera categoria degli iscritti alla Sezione;

- il ricorrente avrebbe dovuto essere proclamato componente di diritto del CDS avendo conseguito ventisei voti sui novantanove validamente espressi.

Considerata l’avvenuta reiezione, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri AIA, del ricorso, la parte ha fatto valere le proprie doglianze in questa sede, segnatamente lamentando:

- l’avvenuta, irrituale, concessione, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri AIA, della possibilità di sostituire il verbale redatto con uno diverso;

- il mancato riconoscimento del diritto del ricorrente a essere designato Presidente e, comunque, Componente del CDS della Sezione AIA di Pescara.

Il ricorrente ha concluso chiedendo la riforma della decisione del Collegio dei Probiviri del 28 novembre 2024; l’accertamento della regolarità e/o validità della propria candidatura alla carica di Presidente della Sezione AIA di Pescara per le elezioni del 9 novembre 2024; l’annullamento della decisione sull’invalidità della candidatura dello stesso ricorrente, adottata dal Presidente dell’Assemblea elettorale della Sezione di Pescara in data 9 novembre 2024; l’annullamento di tutte le operazioni elettorali; la disposizione della riedizione e/o rinnovazione parziale della tornata elettorale, fermo l’accertamento della validità dell’unica candidatura del ricorrente.

La riunione del 7 gennaio 2025

Alla riunione del 7 gennaio 2025, è comparso l’Avv. Giulio Cerrone, difensore del sig. Luca Colatriano, che si è riportato al proprio ricorso, insistendo per l’accoglimento dei dedotti motivi; nessuno è comparso per l’Associazione Italiana Arbitri - AIA.

Con ordinanza del 7 gennaio 2025, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Gianluca Antonio De Luca, mandando alla Segreteria del Tribunale di provvedere alla notifica del ricorso entro la data del 15 gennaio 2025. Il contraddittorio è stato ritualmente integrato.

La memoria difensiva del sig. Gianluca Antonio De Luca

Si è costituito in giudizio il sig. Gianluca Antonio De Luca, con il patrocinio dell’Avv. Andrea Lacioppa.

Ha, anzitutto, dedotto in punto di inammissibilità del reclamo proposto dal Colatriano innanzi al Collegio dei Probiviri e della stessa candidatura del ricorrente alla carica di Presidente di Sezione.

Ha, in proposito, precisato che, avendo il Colatriano proposto immediatamente reclamo avverso la decisione con cui la Presidenza dell’Assemblea ha dichiarato l’inammissibilità della sua candidatura, il reclamo successivamente interposto innanzi al Collegio dei Probiviri dell’AIA si appaleserebbe inammissibile, ai sensi dell’art. 60 Reg. AIA.

Ha, quindi, argomentato in punto di asserita insussistenza del diritto del ricorrente alla proclamazione nella carica di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Ha, in merito, dedotto che risulterebbero non veritiere:

- la circostanza secondo cui il Presidente dell’Assemblea elettiva avrebbe, in un primo momento, proclamato il Colatriano nella carica di Consigliere, salvo poi precisare, con una comunicazione verbale successiva alla chiusura del verbale di Assemblea, che si sarebbe dovuto operare il conteggio del 25% sul numero degli accreditati e non sul numero effettivo dei votanti;

- l’asserzione secondo cui il Presidente dell’Assemblea elettiva avrebbe fatto sottoscrivere al Colatriano l’accettazione della carica di Consigliere del Consiglio Direttivo, salvo poi toglierla dal verbale di assemblea.

Secondo la prospettazione del De Luca, pur avendo il Colatriano conseguito ventisei voti di preferenza, non avrebbe raggiunto il quorum necessario ai fini della valida proclamazione alla carica di componente di diritto del Consiglio Direttivo.

In definitiva, il Collegio dei Probiviri avrebbe correttamente respinto il reclamo illo tempore interposto, per essere lo stesso infondato e, prima ancora, inammissibile ai sensi dell’art. 60 Reg. AIA, per non avere il Colatriano mai formalizzato al Presidente dell’Assemblea elettiva alcun reclamo, verbale o scritto, avverso la decisione di non procedere alla proclamazione di parte ricorrente nella qualità di Consigliere.

Il sig. De Luca ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, improcedibile e improponibile e, comunque, infondato, con conseguente conferma del provvedimento del Collegio dei Probiviri del 28 novembre 2024. In via istruttoria, ha articolato prova per testi sui capitoli indicati alle pagg. 7-8 della memoria.

La riunione del giorno 6 febbraio 2025

Alla riunione del giorno 6 febbraio 2025 sono comparsi l’Avv. Giulio Cerrone, per il sig. Luca Colatriano, e l’Avv. Andrea Lacioppa, per il sig. Gianluca Antonio De Luca; nessuno è comparso per l’Associazione Italiana Arbitri - AIA. Le parti si sono riportate alle rispettive difese, concludendo come in atti.

I motivi della decisione

L’odierna impugnativa affonda le radici nel dettato dell’art. 30, comma 1, CGS CONI, secondo cui “Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale”; clausola di salvezza che accorda la facoltà di ricorrere al Tribunale Federale per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, allorché, per il relativo fatto, non risulti essere stato incardinato un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

La natura residuale del ricorso de quo lo rende mezzo al fine di quella effettività della tutela che, anche in questa sede, ha da essere preservata.

Né può ritenersi che l’art. 60, comma 1, del Regolamento AIA precluda l’accesso a questo Tribunale. Non può, infatti, negarsi il diritto di tutti i soggetti dell’ordinamento federale di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela di posizioni meritevoli di protezione (nello stesso senso, Corte Federale d’Appello, Sez. I, decisione/0084/CFA-2024-2025).

Nel merito, deve essere accolta la censura dedotta in via principale dal ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della decisione sull’invalidità della propria candidatura, adottata dal Presidente dell’Assemblea elettorale della Sezione di Pescara in data 9 novembre 2024.

Ha, invero, errato l’Organo di Revisione Sezionale allorché ha dichiarato inammissibile la candidatura del Colatriano per asserito difetto dei requisiti, mancando il numero di firme necessario; come ha errato il Presidente dell’Assemblea, quando ha escluso la candidatura dell’odierno ricorrente, confermando la decisione dell’Organo di Revisione. Analogo errore lo ha, di riflesso, commesso il Collegio dei Probiviri, che non ha accolto il reclamo a suo tempo interposto dal Colatriano.

Come chiaramente emerge dall’ordito regolamentare (v. il “Regolamento elettivo dell’Assemblea elettiva Sezionale AIA”), gli associati che intendano candidarsi alla carica di Presidente di Sezione devono presentare, al Presidente o a un componente del Collegio dei Revisori Sezionali, una scheda contenente: il proprio nominativo; i rispettivi dati anagrafici e l’anzianità associativa; una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di elettorato passivo; la presentazione di essa candidatura sottoscritta da associati della Sezione aventi diritto al voto in numero pari alla misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell’anno precedente a quello delle elezioni, con allegata copia della tessera federale o di altro documento di riconoscimento (art. 3, comma 1, di detto Regolamento).

Altrettanto ictu oculi risulta che la percentuale minima del 16% e quella massima del 20% debba essere calcolata sul numero degli aventi diritto al voto, che sono tali se in possesso delle condizioni della maggiore età, dell’associazione alla Sezione alla data di svolgimento dell’elezione, dell’associazione all’AIA alla data del 30 giugno dell’anno pregresso, dell’assenza di provvedimenti di sospensione e del difetto di morosità nel pagamento delle quote sezionali (v. l’art. 3, lett. d), del Regolamento elettivo, che fa testuale riferimento agli “aventi diritto al voto”, da leggersi in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del Regolamento stesso, secondo cui “Hanno diritto al voto nell’Assemblea sezionale elettiva gli arbitri maggiorenni che risultino associati alla Sezione alla data di svolgimento di essa, associati all’AIA alla data del trenta giugno dell’anno precedente a quello in cui si tengono le elezioni e non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali”).

La percentuale compresa tra i valori indicati va, dunque, calcolata sul denominatore dei soli aventi diritto al voto; denominatore cui vanno inevitabilmente sottratti – pena il disconoscimento del tenore positivo del disposto e della logica che il medesimo sottende – i minorenni, i non più associati, i sospesi per motivi disciplinari e i morosi nell’onorare le quote della Sezione.

Come si è detto, al dato testuale, da prediligere in ragione della priorità dell’esegesi letterale, si aggiunge quello sistematico: a una lettura conforme a quanto sostenuto dal ricorrente concorre il generale principio del favor partecipationis, che promuove la presentazione delle candidature alle cariche associative.

Emblematico è, sul punto, il dettato del C.U. n. 9/A FIGC del 15 luglio 2024, involgente modifiche al testo dei “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, ove si legge che “I regolamenti dell’AIA disciplinano le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente Sezionale in maniera tale da favorire la presentazione di un largo numero di candidature” (art. 7, comma 4).

La necessità di favorire la presentazione delle candidature, secondo un principio di democratica apertura coerente con lo spirito associativo (al quale gli articoli 2, 18 e 33 della Costituzione danno linfa), stride con una esegesi restrittiva come quella che ha condotto all’illegittima esclusione del Colatriano.

Deve essere, in definitiva, annullata l’elezione del 9 novembre 2024 svoltasi presso la Sezione AIA di Pescara.

Attesa la priorità logica e giuridica della censura inerente all’ammissibilità della candidatura di parte ricorrente, è assorbita ogni altra questione nel rito e nel merito.

L’assoluta novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'elezione del 9 novembre 2024 svoltasi presso la Sezione AIA di Pescara. Compensa tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                    Carlo Sica

 

 Depositato in data 17 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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