F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0147/TFN – SD del 17 Febbraio 2025 (motivazioni) – Steve Bertin Tchokokam, Maximiliano Ignazio Sosa, ASD Città di Sant’Agata – Reg. Prot. 137/TFN-SD

Decisione/0147/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0137/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Valentina Ramella – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16742/234pf 2425/GC/SA/mg del 15 gennaio 2025, depositato in data 17 gennaio 2025, nei confronti dei signori Steve Bertin Tchokokam e Maximiliano Ignazio Sosa, nonché nei confronti della società ASD Città di Sant’Agata, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto depositato il 17 gennaio 2025 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale:

“1) Sig. Tchokokam Steve Bertin, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Sant’Agata:

- per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Città di S. Agata – A.C. Reggina 1914, valevole per il campionato di Serie D – Girone I, favorito e non impedito – all’interno degli spogliatoi – la condotta violenta posta in essere dal signor Manfrellotti Salvatore, il quale ha colpito - prima con una mazza di legno sulla tempia dx e successivamente con un pugno all’occhio sinistro - il sig. Domenico Girasole, calciatore tesserato per la A.C. Reggina 1914, procurandogli un trauma regione temporale dx con escoriazioni;

2) Sig. Sosa Maximiliano Ignazio, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Sant’Agata:

per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, seconda parte, del C.G.S. per non essersi presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, all’audizione programmata in data 14.10.2024 e in data 30.10.2024 innanzi al Collaboratore della Procura Federale;

3) La società A.S.D. Città di Sant’Agata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Manfrellotti Salvatore e Tchokokam Steve Bertin così come descritti nei precedenti capi di incolpazione e nel merito del presente atto”.

La fase predibattimentale

Il presente procedimento trae origine dalla pubblicazione in data 22 settembre 2024, ore 17.51, di una notizia sul sito “strettoweb” a firma del giornalista Consolato Cicciù dal titolo “Sant’Agata-Reggina, clamorosa aggressione a fine gara: “colpito Girasole alle spalle”. Pergolizzi interrompe l’intervista: “poteva finire peggio”.

In particolare, nel richiamato articolo si rappresentava: “secondo quanto raccontato in diretta radio da Rocco Musolino, il giocatore del Sant’Agata ha “aggredito Girasole, anche con altri mezzi. Cose nauseanti e assurde”, ha commentato il giornalista. A chiarire la situazione è stato poi Praticò: “non è calcio questo, è da stigmatizzare questo comportamento del tesserato del Sant’Agata, che ha colpito alle spalle Girasole con un corpo contundente. Per fortuna il ragazzo sta bene ma ha subito il colpo. Forse anche questo è il dilettantismo, non c’è nulla da commentare se non queste scene. Poteva finire peggio”. Il Sant’Agata si scusa “La società Città di Sant’Agata porge le proprie scuse a tutte le componenti societarie della Reggina 1914, ai loro tifosi, ma soprattutto al giocatore Domenico Girasole vittima di un episodio deprecabile e inaccettabile avvenuto a fine gara. Ci dissociamo dal comportamento del nostro calciatore che dovrà assumersi le proprie responsabilità in merito a quanto accaduto”. Così in una nota il club messinese”.

In ordine all’aggressione il sig. Salvatore Manfrellotti ha ammesso di aver colpito il sig. Domenico Girasole negli spogliatoi seppur con modalità diverse da quelle emerse nel richiamato articolo e nelle audizioni dei tesserati dell’A.S.D. Reggina 2014.

Per quanto concerne, invece, la condotta contestata al sig. Steve Bertin Tchokokam, di aver favorito e non impedito la condotta del compagno di squadra, dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale sono emerse indicazioni non concordanti.

Il sig. Domenico Girasole, vittima dell’aggressione del sig. Salvatore Manfrellotti, si limitava, infatti, ad affermare di aver “ visto un ragazzo che faceva il palo e ha indicato verso lo spogliatoio del Sant’Agata la mia presenza a qualcuno” senza fornire alcuna indicazione ulteriore.

Il sig. Miguel Angel Martinez, compagno di squadra del sig. Domenico Girasole, dichiarava che “ il portiere di colore del Sant’Agata tale Tchokokam lo ha preventivamente informato della presenza del Girasole e quando il Manfrelloti si è chiuso nello spogliatoio lo ha aiutato a chiudere la porta”.

Il sig. Gianfranco Giuliodori, tesserato dell’A.S.D. Reggina 1914, affermava “che prima dell’aggressione un compagno di squadra del Manfrellotti di cui non so dire il nominativo ha aperto la porta del loro spogliatoio e ha chiuso la porta. Il calciatore del Sant’Agata era magro, media altezza e capelli scuri”.

Il sig. Gaetano Musarella, tuttofare dell’A.S.D. Reggina 1914, non dava conto della presenza di alcun facilitatore o palo.

Il sig. Salvatore Manfrellotti, dopo aver ammesso di aver colpito il sig. Domenico Girasole, riferiva soltanto: “ il mio compagno Steve Tchokokam portiere della squadra è stato shiaffeggiato da parte di un giocatore della Reggina di cui non ricordo il nome ma mi è stato riferito che si chiama Racine Ba”.

Nel corso dell’audizione il deferito sig. Steve Bertin Tchokokam rappresentava i fatti oggetto di deferimento come segue: “dopo l’accaduto mentre io ero all’interno dello spogliatoio alcuni giocatori della Reggina volevano entrare dentro il nostro spogliatoio presumibilmente per aggredire Manfrellotti che nel frattempo era rientrato nella stanza. Quando sono uscito dallo spogliatoio ho cercato di bloccare tutte le persone per impedire l’accesso e mi sono preso una manata in volto da tale sig. Racine Ba. […] Preciso che al momento dell’accaduto io ero presente, il fatto si è verificato sul corridoio del piano superiore che porta ad entrambe le stanze degli spogliatoi.

Io ero dentro lo spogliatoio della mia squadra e non posso mai aver avvertito il mio compagno di squadra della presenza di girasole che stava andando via,

Ho solo assistito al formarsi di un campanello davanti la porta del nostro spogliatoio dove io ho subito, come già detto, un colpo al viso da parte di tale Racine Ba”.

Il sig. Francesco Marra Cutrupi, Direttore Generale della A.S.D. Città di Sant’Agata, nell’audizione non ha dato atto di alcuna condotta del deferito limitandosi ad affermare che “quelli della Reggina hanno tentato un contatto fisico dentro lo spogliatoio cercando di accedervi ma gli è stato impedito dai nostri calciatori e dalla nostra dirigenza”.

Il sig. Racine Ba, tesserato dell’A.S.D. Reggina 1914, dopo aver affermato che il sig. Salvatore Manfrellotti avrebbe aggredito il sig. Domenico Girasole senza alcun aiuto o agevolazione ha dichiarato: “dopo aver fatto la doccia sono uscito dal mio spogliatoio e in quel momento ho visto il Manfrellotti Salvatore che con un manico di scopa ha colpito in testa il mio compagno Domenico Girasole e dopo averlo colpito con il bastone gli ha dato velocemente un pugno sempre in testa sulla parte laterale e poi è fuggito e si è chiuso nel suo spogliatoio.

Io l’ho inseguito ma sono stato prontamente fermato all’ingresso del loro spogliatoio da un calciatore del Città di Sant’Agata mio ex compagno in altra squadra di nome Francesco Bova.

Sulla porta dello spogliatoio c’era anche il portiere di colore del Sant’Agata di cui non ricordo il nome che ha cercato di istigare ancora di più gli animi con me cercando uno scontro fisico che io ho evitato per non ingigantire la questione.

Bova Francesco mentre mi tratteneva ha cercato di calmare tutti gli animi compreso il suo compagno e portiere di colore che con me cercava uno scontro fisico che non è mai avvenuto”.

Da ultimo il sig. Antonino Amata, massaggiatore del Città di Sant’Agata, non rappresentava alcun coinvolgimento di soggetti diversi dal sig. Salvatore Manfrellotti.

Il sig. Maximiliano Ignazio Sosa, nonostante sia stato convocato per ben due volte dalla Procura Federale non si presentava all’audizione, senza alcuna giustificazione.

Alla luce delle predette risultanze istruttorie e, in particolare, delle surrichiamate audizioni, la Procura Federale ritenendo comprovata la sussistenza degli illeciti disciplinari e l’ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione alla società A.S.D. Città di Sant’Agata e ai sig.ri Salvatore Manfrellotti, Steve Bertin Tchokokam e Ignazio Sosa Maximiliano, in data 3.12.2024 notificava la comunicazione di conclusione delle indagini.

All’esito della notifica della comunicazione delle indagini il sig. Salvatore Manfrellotti ha formulato proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, attraverso la quale ha definito la propria posizione.

Stante l’assenza di qualsivoglia attività defensionale da parte degli altri deferiti, in data 15.1.2025 la Procura Federale notificava ai soggetti indagati e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.

Con memoria del 31.1.2025 il difensore del sig. Steve Bertin Tchokokam, avv. Federico Schiavoni, contestava che le uniche due audizioni che avrebbero menzionato l’odierno deferito (quelle dei sig.ri Gianfranco Giuliodori e Miguel Angel Martinez) sarebbero “infondate, generiche, da ricondurre ad altro soggetto non identificato, mendaci, contrastanti e riportanti valutazioni soggettive, quindi mere supposizioni, prive di sostegno probatorio”.

In particolare, secondo le difese del deferito il sig. Gianfranco Giuliadori si riferirebbe ad un altro soggetto descritto come “ magro, media altezza e capelli scuri” dal momento che il sig. Tchokokam Steve Bertin è “un ragazzo di “colore””, di grande corporatura (kg. 93), e non certo di media altezza (185 cm).

Anche quanto rappresentato dal sig. Miguel Angel Martinez, si legge nella memoria, sarebbe frutto di un’esasperazione dei fatti e sarebbe contraddetto dalle audizioni degli altri auditi e della stessa vittima, come del resto emergerebbe dalla conversazione intervenuta tra il deferito ed il Martinez in data 30.01.2025 attraverso la piattaforma Instagram ove il Martinez sconfessa la versione risultante nel verbale di audizione e dichiara: “Ho semplicemente detto quello che ho visto…

Ho visto che tu e un altro ragazzo che non so chi è avete chiuso la porta; quindi io non se tu hai fatto da palo e non so cosa hai fatto”.

L’Avv. Federico Schiavoni concludeva per il proscioglimento del sig. Steve Bertin Tchokokam o, in via subordinata, per l’applicazione del minimo della pena con applicazione delle circostanze attenuanti.

Il dibattimento

In sede di discussione era presente l’Avv. Francesco Tropepi, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Federico Schiavoni, in rappresentanza del sig. Steve Bertin Tchokokam, presente anche personalmente. Nessuno è comparso in rappresentanza del sig. Maximiliano Ignazio Sosa e della società ASD Città di Sant’Agata.

La Procura Federale, dopo aver contestato la rappresentazione operata dalla difesa del sig. Steve Bertin Tchokokam del file audio attribuito al sig. Martinez e l’applicabilità di circostanze attenuanti, concludeva riportandosi integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e, per l’effetto, per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Tchokokam Steve Bertin, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- nei confronti del sig. Sosa Maximiliano Ignazio, mesi 2 (due) di inibizione;nei confronti

- della società ASD Città di Sant’Agata, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Il difensore del deferito ribadiva che il deferimento si fonderebbe su dichiarazioni inconsistenti poiché prive di alcun riferimento alle caratteristiche fisiche del suo assistito che permettano di riconoscerlo con certezza. Inoltre, in relazione a quanto emergerebbe dal file audio, il sig. Martinez sconfesserebbe le dichiarazioni rese alla Procura Federale in sede di audizione.

Concludeva chiedendo l’accoglimento delle istanze formulate nell’atto difensivo.

Al termine il Presidente concedeva la parola al sig. Steve Bertin Tchokokam il quale ribadiva di essere completamente estraneo ai fatti contestatigli.

La decisione

In relazione alla posizione del sig. Maximiliano Ignazio Sosa, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Sant’Agata, va affermata la sua responsabilità.

La Procura Federale con comunicazione del 9 ottobre trasmessa all’indirizzo di posta elettronica all’indirizzo indicato dall’A.S.D.Città di Sant’Agata all’atto del censimento della stagione sportiva 23-24 invitava tre tesserati, tra i quali il sig. Maximiliano Ignazio Sosa, a presentarsi il giorno 14 ottobre 2024, presso la delegazione provinciale territorialmente competente della LND al fine di sottoporsi all’audizione in qualità di persona sottoposta ad indagine.

Tutti e tre i soggetti invitati non si sono presentati.

Conseguentemente la Procura Federale, con seconda convocazione del 22 ottobre inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’A.S.D. Città di Sant’Agata all’atto del censimento della stagione sportiva 23-24 invitava a presentarsi il giorno 30 ottobre 2024, presso la sede della delegazione provinciale territorialmente competente della LND al fine di svolgere l’audizione degli stessi in qualità di persona sottoposta ad indagine.

Si presentavano e partecipavano all’audizione due dei soggetti convocati, ad eccezione del sig. Maximiliano Ignazio Sosa, il quale ometteva di giustificare e, a onor del vero, anche solo comunicare la sua assenza.

La contestata violazione risulta dunque per tabulas alla luce delle attestazioni di mancata comparizione depositate dalla Procura Federale.

Del resto, alcun dubbio si può avere in ordine alla correttezza dell’indirizzo pec al quale sono state trasmesse le convocazioni dal momento che da quello stesso indirizzo, in data 6.12.2024, lo stesso sig. Maximiliano Ignazio Sosa chiedeva la trasmissione degli atti del procedimento per poter approntare le proprie difese.

Le violazioni disciplinari contestate al sig. Steve Bertin Tchokokam risultano, invece non provate.

Innanzitutto, non si può fare a meno di evidenziare che la Procura Federale afferma che il sig. Steve Bertin Tchokokam avrebbe fatto da “palo”, ma non ha indicato attraverso quali azioni si sarebbe concretata tale condotta.

In base alla giurisprudenza di legittimità il “palo” ha un contributo causale nell’esecuzione del reato, anche se di importanza minore rispetto a quella degli esecutori materiali del reato, che non può considerarsi minimo, in quanto facilita o può facilitare la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera prestata dai correi, garantendone o potendone garantire l’impunità (Cass. pen., sez. II, 15.01. 1974, n. 71 e 26.05.2021, n. 25900).

In particolare, il “palo” deve considerarsi un cooperatore immediato, in quanto egli, pur senza porre in essere l’intera attività tipica, è perfettamente consapevole dell’attività delittuosa che si va compiendo, e partecipa ad essa in maniera efficace e al momento della perpetrazione (Cass. pen., 4 aprile 1972, n. 2076).

Nel caso di specie la asserita, ma non comprovata, neppure indiziariamente, mera comunicazione della presenza della vittima e la chiusura della porta degli spogliatoi dopo l’aggressione evidentemente non sono idonee a facilitare la realizzazione dell’attività criminosa o a garantirne l’impunità.

Del resto, la Procura non ha neppure rappresentato che il deferito sarebbe stato perfettamente consapevole della volontà del sig. Salvatore Manfrellotti di aggredire il sig. Domenico Girasole.

Mancanza di consapevolezza che non consente neppure di imputare al deferito di non aver impedito la commissione dell’illecito. Nessun elemento è stato infatti offerto in relazione alla consapevolezza di questo ultimo della volontà del sig. Salvatore Manfrellotti di porre in essere un’aggressione.

Tra l’altro, come rilevato dalle difese del deferito, le audizioni non appaiono adeguatamente circostanziate e univoche, sia con riferimento alla partecipazione di un altro soggetto (anche con un contributo minimo) nell’aggressione, sia nell’individuazione del sig. Steve Bertin Tchokokam,

Da un lato, la circostanza che qualcuno avrebbe avvertito l’aggressore della presenza della vittima (l’aver aperto o chiuso la porta degli spogliatoi è circostanza totalmente irrilevante alla quale non può essere attribuito alcun rilievo, neppur minimo) è affermata solo da due audizioni, mentre le altre non danno atto della presenza di alcun “palo”.

Da un altro lato, soltanto il sig. Miguel Angel Martinez individua nel deferito il palo, mentre il sig. Gianfranco Giuliadori rappresentava un soggetto dalle caratteristiche fisiche profondamente diverse al sig. Steve Bertin Tchokokam.

Appare evidente, dunque, che lo standard probatorio richiesto non sia stato raggiunto.

Secondo il constante orientamento della giustizia endofederale “è vero che la giurisprudenza sportiva non segue i criteri di imputazione propri della giurisprudenza penalistica e i principi del processo penale, quali il grado di colpevolezza tale da resistere a qualsiasi dubbio ragionevole. Tale principio, che costituisce espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo riaffermata in modo ancor più deciso con la l. 280 del 2003, implica che, per analoghe fattispecie concrete, la giustizia sportiva si accontenti di un grado di certezza inferiore rispetto a quanto richiesto dalla giustizia ordinaria per pervenire all’accertamento della responsabilità penale, per sua natura insofferente a clausole indeterminate. Si è formata, in ambito sportivo, una giurisprudenza consolidata in forza della quale, l’accertamento dell’illecito e l’affermazione della responsabilità disciplinare richiedono un grado di prova inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ciò non toglie che, nell’accertamento dei requisiti costitutivi dell’illecito, la giurisprudenza sportiva è vincolata al doveroso ossequio alle garanzie di tutela degli incolpati e al rispetto delle fisionomie del “giusto processo”, enunciate all’art. 44 del C.G.S., di cui costituisce espressione la regola che postula che il giudice accerti la sussistenza della condotta illecita sulla base di elementi di prova che consentano di affermare la rilevante probabilità dell’ipotesi accusatoria, che costituisce il grado minimo necessario per l’affermazione della responsabilità disciplinare. In tale prospettiva, il quadro indiziario deve poter offrire elementi sintomatici adeguati a sorreggere, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, il giudizio di responsabilità del deferito, senza possibilità di approdare ad una lettura differenziale degli atti investigativi” (CFA, SS.UU., n. 81, 2024/2025). In altri termini il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (tra le più recenti CFA, SS.UU. n. 2/2023-2024; Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/20202021 e CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024).

Ragionevole certezza e indizi gravi, precisi e concordanti che nel caso di specie difettano.

In ordine alla responsabilità oggettiva della società deve essere configurata soltanto con riferimento alla condotta del sig. Giuliano Manfrellotti, che è stata confermata da tutti i soggetti auditi e ammessa da questo ultimo anche nel corso dell’audizione.

In tale prospettiva si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Maximiliano Ignazio Sosa e dell’ASD Città di Sant’Agata, anche se è imputabile a quest’ultima esclusivamente la responsabilità oggettiva per la condotta del sig. Giuliano Manfrellotti, la cui gravità impone l’irrogazione di una ammenda significativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Steve Bertin Tchokokam.

 Irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Maximiliano Ignazio Sosa, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società ASD Città di Sant’Agata, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Carlo Sica

Depositato in data 17 febbraio 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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