F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0112/CSA pubblicata del 11 Febbraio 2025 – Cosenza Calcio S.r.l.

 

Decisione/0112/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0168/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente  

Michele Messina - Componente (relatore)

Franco Granato- Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0168/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. in data 20.01.2025,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 116 del 14.01.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29 Gennaio 2025, l’Avv. Michele Messina e udito l’Avv. Luca Smacchia per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Cosenza Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Comunicato Ufficiale n. 116 del 14 Gennaio 2025, in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Cosenza/Mantova del 12 Gennaio 2025.

Il provvedimento del Giudice di prime cure è così motivato:

“per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”.

La Società reclamante con il ricorso introduttivo, pur non contestando l’accertamento dei fatti come refertati dai collaboratori della Procura Federale, qualifica la decisione del Giudice Sportivo iniqua, ritiene la sanzione comminata, in ogni caso, eccessivamente afflittiva e rivendica il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S. che dovrebbero condurre all’esclusione della responsabilità del Club o quantomeno alla riduzione dell’ammenda.

La Società Cosenza Calcio S.r.l., previa richiesta di suo annullamento o mitigazione, lamenta l’intrinseca contraddittorietà del provvedimento del Giudice di prima istanza ove statuisce che: “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Carrarese, Cesena, Cosenza, Pisa, Reggiana e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente”.

Il Sodalizio ricorrente ritiene, in particolare, essere stata accertata la sussistenza delle attenuanti/scriminanti (ove ricorrenti congiuntamente) di cui alla lett. a), b) e d) dell’art. 29, comma 1, del C.G.S. in riferimento all’introduzione ed utilizzazione del materiale pirotecnico nel proprio settore con contraddittoria esclusione delle altre di cui alle lett. a) e c) in riferimento all’ipotesi del lancio del materiale stesso all’interno del recinto di gioco.

La Società reclamante, contesta nello specifico la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) una volta documentata, a mezzo invio il 14 Gennaio 2025 di relazione indirizzata a Prefetto e Questore, querela sporta in data 13 Gennaio 2025 innanzi alla Questura di Cosenza e consegna alle Autorità competenti il 12 Gennaio 2025 dei video registrati dall’impianto di videosorveglianza dello stadio, la collaborazione con le Forze dell’Ordine per l’individuazione dei responsabili dei sanzionati gesti e la loro identificazione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 29Gennaio 2025, è comparso per la Società ricorrente l'Avv. Luca Smacchia, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per le ragioni che di seguito vengono illustrate.

Il Collegio rileva, in premessa, come la condotta in addebito risulti documentalmente comprovata dal supplemento di rapporto redatto dai delegati della Procura Federale allegata agli atti ufficiali di gara, che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 1C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati.

In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene, quindi, possa dirsi pienamente acquisita la prova relativa all’esplosione di un petardo e al lancio di un fumogeno nel recinto di gioco al minuto 90.

Accertata nei termini che precedono la ricostruzione dei fatti è a questo punto possibile passare, ai fini della loro qualificazione giuridica, all’analisi del quadro normativo che regola la materia e più in dettaglio, alla rilevanza e applicabilità delle ipotesi di cui all’art.29 C.G.S., invocate dalla Società Cosenza Calcio S.r.l..

Questa Corte ritiene, preliminarmente,come la decisione del Giudice Sportivo di cui al ripetuto Comunicato Ufficiale n. 116 del 14 Gennaio 2025 di non adottare nei confronti di numerose Società, tra le quali il Cosenza Calcio S.r.l., provvedimenti sanzionatori in ordine al comportamento dei loro sostenitori perché ricorrenti le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) debba dirsi riferita alla violazione della normativa di cui all’art. 25, comma 3 CGS e così alla sola fattispecie relativa all’introduzione nello stadio di materiale pirotecnico e al suo utilizzo nel proprio settore.

Il Collegio, nell’esegesi della disciplina d’ambito, ritiene, quindi, di non poter condividere l’approdo cui giunge la Società reclamante nella parte in cui assume, con inaccettabile pretesa di automaticità, assorbiti fatti invece giuridicamente riconducibili alle diverse ipotesi disciplinate dall’art. 26, comma 1 C.G.S..

A tale proposito, è incontestabile, e neppure contestato, come il materiale pirotecnico di cui al rapporto dei collaboratori della Procura Federale, sia stato lanciato da tifosi della Società Cosenza Calcio S.r.l. sul terreno di gioco, con ciò integrandosi la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S., che punisce le Società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori…se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica”, come nel caso in esame in effetti determinatosi.

Le azioni descritte nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale appaiono gravi perché potenzialmente lesive dell’integrità fisica di quanti erano presenti nel recinto di gioco.

La Corte, in riferimento alle invocate attenuanti ex art. 29, comma 1 lettera c), evidenzia come il Sodalizio ricorrente, al di là dell’adozione di Modello Organizzativo e della documentata cooperazione prestata alle Forze dell’Ordine e mirata all’individuazione dei responsabili dei sanzionati gesti e alla loro identificazione, nulla abbia invece provato riguardo, il concreto esercizio di azioni finalizzate alla prevenzione di fatti violenti. D'altro canto, rispetto all'attenuante in commento, non risulta allegato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa congruenza degli sforzi attuati (id est idoneità delle immagini estratte dalla video sorveglianza ) ai fini dell'identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni.

Ne consegue, dunque, come le richiamate attenuanti non possano trovare applicazione nel caso in esame.

Tanto osservato, questa Corte ritiene, ancora, come non possa essere accolta neppure la richiesta di riconoscimento della circostanza esimente-attenuante ex art. 29, comma 1, lett. a) C.G.S. in forza del principio, più volte affermato, secondo il quale “l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate”.

La possibile riduzione della sanzione, infatti, presuppone che i modelli organizzativi e gestionali dall’art. 29, comma 1, lett. a) C.G.S. evocati e a tali fini adottati dalle Società, si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. nn. 93 del 2 Dicembre 2021 e 06 del 26 Settembre 2023), evenienza in questo caso non solo non dimostrata, ma addirittura smentita dagli accadimenti in addebito; e ciò vieppiù in considerazione della piena consapevolezza della società reclamante del clima di ostilità verso la proprietà dovuto alla contestazione in atto da parte di una frangia di tifosi.

Il Collegio ritiene, in conclusione, come non ricorrendo congiuntamente tre delle circostanze elencate all’art. 29, comma 1, C.G.S., la Società reclamante debba rispondere dei comportamenti tenuti dai propri tifosi in violazione del richiamato art. 26 comma 1 dello stesso Codice e non sussistano, conseguentemente, le condizioni per ridurre la sanzione irrogata, peraltro, già attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. non può essere accolto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                  IL VICE PRESIDENTE                                                                                                         

Michele Messina                                                      Umberto Maiello

                                                                                                                                                   

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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