F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0113/CSA pubblicata del 11 Febbraio 2025 – Hellas Verona FC S.p.A – Sig. Ondrej Duda
Decisione/0113/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0183/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello -Vice Presidente
Lorenzo Attolico - Componente
Michele Messina - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0183/CSA/2024-2025, proposto dalla società Hellas Verona FC S.p.A. e dal calciatore Ondrej Duda in data 24.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 150 del 21.01.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.01.2025, l’Avv. Michele Messina e udito l'Avv. Stefano Fanini per i reclamanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Hellas Verona FC S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A al tesserato Sig.r Ondrej Duda, di cui al Comunicato Ufficiale n. 150 del 21Gennaio 2025, in relazione alla gara Verona-Lazio del 19Gennaio 2025, il cui provvedimento è così motivato: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.”.
La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, illustrati i fatti occorsi durante la partita e proceduto alla ricognizione degli eventi sanzionati dal Giudice di prima istanza, ha diffusamente dedotto in ordine all’assenza di intenzionalità offensiva per essere state le espressioni, a suo dire, solo inopportune e comunque, conseguenza della eccessiva severità delle decisioni disciplinari assunte dall’Arbitro
La Società Hellas Verona FC S.p.A., una volta richiamati il principio della giusta commisurazione della sanzione alla condotta posta in essere in un unico contesto di tempo e di luogo, l’accertata correttezza curricolare del calciatore reclamante, l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione, la contestuale, immediata, resipiscenza e la sproporzione della sanzione in ragione sia dell’effettiva portata dei fatti che dei precedenti della giustizia sportiva in casi analoghi, sollecitata l’applicazione delle circostanze attenuanti regolate dall’art. 13 C.G.S., ha chiesto, in via principale, la riforma della sanzione inflitta al calciatore Sig. Ondrej Duda da 3 (tre) a 2 (due) giornate effettive di gara e in via subordinata, la riduzione della squalifica a 2 (due) giornate di gara con commutazione della terza, residua, in ammenda nella misura ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 29Gennaio 2025, è comparso per la Società ricorrente l'Avv. Stefano Fanini, il quale, previa espressa rinuncia ai termini di cui all’art. 72 secondo comma C.G.S. e dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.
Il Collegio considera, in premessa, come la condotta in contestazione risulti essere documentalmente comprovata dal referto dell’arbitro che, per costante avviso di questa Corte, assume, ai sensi dell’art. 61 comma 2 C.G.S., forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati e ai comportamenti riportati, posto che il ricorrente ha indirizzato nei confronti del direttore di gara parole la cui valenza è da considerarsi, oltre che irrispettosa e non soltanto inopportuna, secondo il comune sentire sicuramente irriguardosa.
La natura insultante dell’espressione in addebito, rende il comportamento tenuto dal tesserato obiettivamente censurabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S. così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, prevede la sanzione minima dell’inibizione “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
Nel referto viene, in realtà, indicato come il Sig. Ondrej Duda alla notifica del provvedimento di espulsione, si girava verso l’arbitro e urlava al suo indirizzo la volgare espressione ivi precisamente riportata, la cui portata lesiva, in ragione anche della sua reiterazione, proprio perché dal direttore di gara direttamente e distintamente percepita, in assenza, altresì di contributi utili a confutare gli eventi come descritti negli atti ufficiali di gara, non potrebbe a nessun titolo intendersi affievolita.
Non di meno, il disappunto e la denunciata contrarietà conseguenti alle decisioni dell’Arbitro non concorrono, a parere del Collegio, ad alleggerire la posizione del tesserato e quindi a configurare una diversa e più tenue ipotesi disciplinare poiché dette circostanze piuttosto che un fattore fortuito, imprevedibile ed inevitabile, rappresentano un dato ordinario e costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile.
Secondo questa Corte, a nulla, pertanto, valgono le invocate richieste di attenuazione che la Società reclamante pone a fondamento dell’istanza di diminuzione della sanzione inflitta al suo tesserato, nella specie peraltro non dimostrate, a fronte di un episodio che obiettivamente travalica i limiti della continenza verbale.
Le articolazioni difensive della Società Hellas Verona FC S.p.A., pertanto, non avendo trovato in questa sede adeguato riscontro, non possono che essere recessive rispetto agli elementi di prova fin qui raccolti nel rispetto del disposto di cui all’art. 36 comma 1 lettera a C.G.S..
Le circostanze richiamate nel ricorso a conforto della richiesta riduzione e segnatamente afferenti precedenti arbitrali, l’eccessiva severità dei provvedimenti disciplinari del Direttore di gara, la necessità di giusta commisurazione della sanzione alla condotta posta in essere in un unico contesto di tempo, l’evocata e peraltro, non dimostrata immediata resipiscenza (quale non può definirsi la sola, rapida, uscita dal terreno di gioco), il profilo curriculare del reclamante e l’assenza di precedenti nella corrente stagione, non appaiono conferenti in assenza di qualsivoglia richiamo a fatti specifici o generici riconducibili all’art. 13 C.G.S. che potrebbero indurre ad una valutazione attenuata della sanzione prevista da ripetuto art. 36 comma 1 lettera a C.G.S. per la condotta del Sig.r Ondrej Duda.
La giurisprudenza richiamata nel ricorso a conforto della richiesta riduzione non appare conferente, anche perché in larga parte formatasi sotto un previgente e diverso regime normativo e la condotta al ricorrente ascritta risulta, in ogni caso, esaustivamente ricostruita con l'effetto di escludere, in apice e per le ragioni sopra evidenziate, il costrutto difensivo su cui poggia il ricorso del Sodalizio reclamante.
Il contesto in cui è maturato l'addebito, risulta, del resto, adeguatamente ponderato dal Giudice di prime cure nella valutazione dosimetrica della sanzione irrogata.
Tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto non può essere revocata indubbio l’equità ( rectius mitezza) della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che, evidentemente valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha già contenuto la reazione punitiva nella sanzione della squalifica per tre giornate, laddove il minimo edittale previsto dal C.G.S. per episodi di condotta irriguardosa è pari a quattro giornate.
Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Società Hellas Verona FC S.p.A., nell’interesse del suo tesserato Sig.r Ondrej Duda deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Michele Messina Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce