F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0120/CSA pubblicata del 12 Febbraio 2025 – Brescia Calcio S.p.A.
Decisione/0120/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0175/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Vice Presidente
Lorenzo Attolico – Componente
Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0175/CSA/2024-2025, proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. in data 17.01.2025;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 116 del 14.01.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.01.2025, l’Avv. Paolo Del Vecchio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società BRESCIA Calcio s.p.a. la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 in relazione alla gara Brescia/Sampdoria disputatasi il giorno 12 gennaio 2025...”…per avere i suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, a causa
di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo veniva effettuato l’annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l’8% dei tifosi presenti nel settore”.
Quindi il Giudice sportivo riporta che nell’immediato vi è stato l’annuncio, immediatamente dopo la sospensione, e che il “dimensionamento” e la percezione del fenomeno è rimasto “contenuto” in una percentuale minima di tifoseria.
Ha applicato, quindi, la sanzione dell’ammenda prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia sportiva FIGC (di seguito CGS)
Propone reclamo la soc. Brescia Calcio S.p.a. chiedendo la riduzione dell’ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato.
Nel reclamo la società si difende dichiarandosi essa stessa vittima di una corposa parte di tifosi del gruppo “Ultras” della curva Nord di Brescia che da due stagioni si rende protagonista di episodi di carattere antisportivo, discriminatorio e talvolta connotati da vera violenza, come nel caso dell’1 giugno 2023 nella partita contro il Cosenza, quando la tifoseria bresciana diede vita ad una vera e propria guerriglia. A seguito di tali fatti si rese necessaria l’installazione dinanzi alla curva delle cd. reti anti lancio (oggi ancora presenti).
A ciò hanno fatto seguito l’episodio delle “scritte minacciose” contro la proprietà comparse il 30 novembre 2024 sui muri dello stadio e l’episodio del 29 dicembre 2024, quando prima della partita Brescia - Cremonese i tifosi bresciani misero in atto una vera guerriglia, tanto da ricevere la sanzione del divieto di trasferta per tre gare.
Pur tuttavia tali episodi non possono costituire attenuanti o addirittura esimenti per la società (che si troverebbe nel “mirino” di una tifoseria, la quale avrebbe lo scopo di far mutare la governance societaria), in quanto la società è tenuta secondo quanto prevede il Codice di giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 25, a prevenire i fatti violenti.
E ne risponde se non vi riesce.
Secondo il comma 3 dell’art. 25, infatti, “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi, o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono responsabili altresì, per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.
Emerge con nitore che i fatti in esame sono stati inquadrati dal Giudice sportivo di prime cure nell’ambito dell’art. 25, probabilmente anche per la contenuta rilevanza (8%) nella diffusione (e percezione) tra i tifosi, applicando poi la sanzione dell’ammenda prevista nel successivo comma 4, che a sua volta richiama il comma 1, in cui si prevede la sanzione da € 6.000 a € 50.000 per le società di serie B.
E si è ritenuto di mantenere la sanzione su un importo leggermente superiore al minimo, ma comunque ben lontano dal massimo edittale (€ 50.000), probabilmente sia per la ridotta entità del fenomeno tra i tifosi che per l’annuncio intervenuto subito dopo.
In ogni caso, non si è fatta applicazione dell’art. 28, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, ai sensi del quale, in caso di prima violazione di “…cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione” si prevede “...la sanzione minima di cui all’art. 8, comma1, lett. d)…” ( e cioè “obbligo di disputare uno o più gare con uno o più settori privi di spettatori”).
Tale previsione avrebbe portato ad una sanzione ben più grave per la reclamante.
Tale inquadramento, unitamente alle valutazioni sulla quantificazione sopra riportate, fa ritenere assolutamente congrua la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 inflitta.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Paolo Del Vecchio Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce