F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0127/CSA pubblicata del 19 Febbraio 2025 – U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
Decisione/0127/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0172/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Maurizio Greco - Componente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 172/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in data 24.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 116 del 14.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5 febbraio 2025, il Dott. Alberto Urso e uditi per il reclamante gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Filippo Pandolfi, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica, nonchè il Segretario Generale dott. Massimiliano Dibrogni.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 116 del 14.01.2025) con cui è stata irrogata al proprio calciatore Tello Munoz Andres Felipe la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara “per avere, al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all’atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il Direttore di gara”, nell’ambito della gara del 12 gennaio 2025 disputata contro il Sassuolo.
Deduce la reclamante l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta, tenuto conto dell’effettivo svolgimento dei fatti.
Nella specie, il comportamento tenuto dal Tello Munoz dovrebbe qualificarsi come "meramente irriguardoso", non già come minaccioso, essendosi concretato in manifestazioni di dissenso per richiamare l’attenzione del Quarto Ufficiale a seguito di una decisione arbitrale non condivisa; in tale contesto, anche il riferito “schiaffo sulla mano” dovrebbe ritenersi in realtà quale semplice gesto diretto a toccare la mano per attirare l’attenzione dell’interlocutore che non aveva notato un determinato evento. Di qui l’integrazione di una condotta meramente scorretta o antisportiva.
Sempre in ottica di attenuazione della sanzione, la reclamante invoca la continuazione dell’illecito, alla luce dell’unitarietà del contesto in cui gli atteggiamenti del calciatore si sono esplicati.
A ciò dovrebbero aggiungersi anche altri fattori attenuanti, quali il naturale stato di tensione caratterizzante gli ultimi minuti della partita, nel corso dei quali il fatto è accaduto, nonché la mancanza di precedenti in capo allo stesso tesserato.
Concludendo in conformità, la reclamante chiede la riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, e, in subordine, la medesima riduzione della squalifica con commutazione di una giornata in ammenda di € 5.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta equa.
All’udienza del 5 febbraio 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La condotta per la quale il Tello Munoz è stato sanzionato è così descritta nel rapporto arbitrale, che si richiama alla segnalazione del Quarto Ufficiale (cfr. in tal senso anche l’annotazione sub “varie ed eventuali”): “Al 47’del IIt richiamavo il Direttore di gara per far espellere il calciatore di riserva della società ospitante SALERNITANA n° 70 TELLO… perché mi si avvicinava con fare minaccioso e da breve distanza mi colpiva con uno schiaffo sulla mano in senso di dissenso e protesta nei confronti il Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento, applaudiva in maniera plateale la decisione del Direttore di gara”.
Il fatto non è in sé contestato dalla reclamante, ed è da ritenersi in ogni caso provato in ragione della fede privilegiata attribuita ai rapporti degli ufficiali di gara a norma dell’art. 61, comma 1, C.G.S.
Quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 36, comma 1, C.G.S. dispone la qualifica “ a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”.
Nel caso in esame, anche a voler far riferimento alla più tenue fattispecie di cui alla lett. a) - senz’altro integrata dal calciatore - la stessa si declina nella specie in una duplice azione offensiva e gravemente irrispettosa commessa dal Tello Munoz, consistita dapprima nell’avvicinarsi con fare minaccioso al Quarto Ufficiale toccandolo sulla mano in segno di protesta, successivamente nell’applaudire la decisione arbitrale di conseguente espulsione.
In tale contesto, la gravità del primo gesto - consistito nell’essersi avvicinato fisicamente al Quarto Ufficiale con fare minaccioso, addirittura toccandolo sulla mano, seppur al di fuori di un’intenzione lesiva - e la prosecuzione dell’azione con un secondo comportamento offensivo, quale l’avere platealmente applaudito alla decisione arbitrale di espulsione, con fare evidentemente canzonatorio, inducono a ritenere nel complesso corretta la sanzione della squalifica per cinque giornate. La stessa ben esprime del resto, anche nell’ottica della continuazione, il grado di disvalore della condotta posta in essere dal Tello Munoz, e non merita perciò alcuna riduzione.
Per le suesposte ragioni, il reclamo va dunque respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce