F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0128/CSA pubblicata del 19 Febbraio 2025 – S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l.

Decisione/0128/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0184/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro - Componente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0184/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l. in data 28.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 102/DIV del 21.01.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.02.2025, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il Segretario Generale Dott. Luca Espinosa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La GIUGLIANO CALCIO 1928 SRL ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra GIUGLIANO CALCIO e AUDACE CERIGNOLA del 17/01/2025, è stata inflitta al calciatore OYEWALE SULAIMAN la squalifica per tre gare effettive: “per avere, al 42’ minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva violentemente in pieno volto con il braccio destro disteso e con la mano aperta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell’avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre giornate a due ha dedotto alcuni motivi fondati sulla riqualificazione della condotta in gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento del calciatore OYEWALE SULAIMAN non dovesse configurarsi come condotta violenta, ma come condotta gravemente antisportiva, in reazione al colpo subito da parte di un calciatore avversario e, pertanto, ha chiesto la riduzione della squalifica a due gare effettive.

La Corte, sulla base del referto dell’Arbitro e dell’assistente dell’Arbitro n. 2, ritiene che il comportamento del Sulaiman debba essere qualificato come condotta violenta in quanto avvenuto a gioco fermo con una sbracciata violenta che prendeva in pieno volto il giocatore avversario Achik Ismail.

E comunque i motivi del reclamo si basano esclusivamente su prove inopponibili o inammissibili.

Ritiene pertanto doversi respingere il ricorso.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                  Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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