F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0106/CSA pubblicata del 30 Gennaio 2025 – A.S.D. Napoli Futsal
Decisione/0106/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0162/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0162/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Napoli Futsal in data 12.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. 425 del 07.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno l 15.01.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 12.1.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società A.S.D. Napoli Futsal ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione di Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 425 del 7.1.2025, con la quale è stata comminata al calciatore proprio tesserato Salas Javier Adolfo la squalifica per tre giornate effettive di gara, perché “espulso per somma di ammonizioni nel corso del 1° tempo nell’abbandonare il terreno di gioco protestava rivolgendo all’arbitro frasi irriguardose. Lo stesso prima della fine del primo tempo usciva dallo spogliatoio e teneva un comportamento offensivo nei confronti dei sostenitori della squadra avversario venendo allontanato dai propri dirigenti. A fine gara, durante la cerimonia di premiazione, faceva nuovamente rientro sul rettangolo di gioco protestando in modo plateale nei confronti della terna arbitrale”.
Episodio occorso durante l’incontro Meta Catania C5 – Napoli Futsal, disputatosi a Catania il 5.1.2025, valevole per la Coppa Italia della serie A di Calcio a 5.
La reclamante sostiene che il calciatore si sarebbe limitato a protestare garbatamente con l’Arbitro per la seconda ammonizione che gli era stata inflitta e che, a seguito dell’espulsione, era uscito dal campo disciplinatamente, nonostante che “lo stesso arbitro già in precedenza aveva avuto episodi sfavorevoli con la ns. società”. Analogo comportamento avrebbe mantenuto il Salas in occasione della premiazione, insistendo con l’Arbitro soltanto per la visione delle immagini del fallo che aveva condotto alla sua seconda ammonizione. Anche in occasione dell’espulsione del fratello Vander Danilo, pur essendo uscito dallo spogliatoio, non avrebbe posto in essere alcun gesto antisportivo.
Rappresentando la lunga carriera del calciatore, sempre contraddistinta da estrema sportività ed invocando alcuni precedenti di questa Corte, la reclamante conclude per un’equa riduzione della squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che la ricostruzione dei fatti come riferita dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara.
L’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo, difatti, risulta correttamente assunto sulla base delle univoche risultanze del referto arbitrale e dei rapporti di ben 3 Commissari di Campo, dai quali risulta: che il calciatore Salas Javier Adolfo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, nella fase di uscita dal terreno di gioco dirigendosi verso gli spogliatoi, aveva rivolto all’indirizzo dell’Arbitro n. 1 alcune frasi del tipo “siete scarsi, non sapete arbitrare, rovinate le partite” ed “altre frasi ingiuriose in
madre lingua”; che in occasione di un violento diverbio tra i tifosi del Meta Catania ed il fratello Salas Vander Danilo (anch’esso nel frattempo espulso), egli era uscito dallo spogliatoio e “indirizzava parole di scherno ed offensive verso i tifosi del Catania”; che al termine della gara, in occasione della premiazione, si era rivolto agli arbitri con espressioni del tipo “siete scarsi, siete scandalosi”.
In siffatto contesto di palese antisportività e di irriguardosità nei confronti del Direttore di gara e tenuto conto della giornata di squalifica rimediata quale automatica conseguenza dell’espulsione per doppia ammonizione (ex art. 9, comma 7, C.G.S.), il provvedimento impugnato deve ritenersi già di per sé scarsamente afflittivo, a fronte della possibile applicazione, in simile fattispecie, della più grave sanzione prevista dall’art. 36 C.G.S..
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce