F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0107/CSA pubblicata del 30 Gennaio 2025 – ASD Sarnese 1926
Decisione/0107/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0152/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0152/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Sarnese 1926 in data 07.01.2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 72 del 24.12.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.01.2025, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società ASD Sarnese 1926, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara al calciatore De Nova Ruiz Ivan, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, come da Com. Uff. n. 72 del 24 dicembre 2024, in relazione alla gara Sarnese 1926/C.O.S. Sarrabus Ogliastra, del 22 dicembre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno”.
La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. De Nova Ruiz Ivan, non abbia posto in essere alcuna condotta violenta, ma un comportamento antisportivo, senza l'intenzionalità di arrecare danno al calciatore avversario.
Conseguentemente, la società reclamante ritiene che la sanzione dovrebbe essere ridotta a due giornate effettive di gara, ai sensi dell’art. 39 del c.g.s.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
La sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara irrogata dal giudice sportivo appare corretta, considerato che il calciatore De Nova Ruiz Ivan ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario, alla luce di quanto emerge dal referto arbitrale, che come noto ai sensi dell’art. 61, comma 1, del C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, che testualmente recita: “Colpisce un avversario con un
cazzotto nello stomaco, dopo che lo stesso calciatore avversario si era spossessato del pallone”.
La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S., e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce