F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0114/CSA pubblicata del 6 Febbraio 2025 – Cjarlins Muzane SSD a rl

 

Decisione/0114/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0170/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Antonino Tumbiolo - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0170/CSA/2024-2025, proposto dalla società Cjarlins Muzane SSD a rl in data 20.01.2025;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. N. 78 del 14.01.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.01.2025, l'Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 20.1.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società Cjarlins Muzane S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 78 del 14.1.2025, con la quale è stata comminata al proprio allenatore Zironelli Mauro la squalifica per quattro giornate effettive di gara “per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

L’episodio,  occorso durante l’incontro A.C. Mestre – Cjarlins Muzane disputatosi a Venezia Mestre il 12.1.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone C, è stato così refertato dall’Assistente n. 1: “al 47 ST segnalavo al collega arbitro che l’allenatore della società Cjarlins Muzane sig. Zironelli Mauro a seguito di un contrasto di gioco entrava sul TDG per circa 5 metri e diceva all’arbitro fischia il rigore testa di cazzo. Finita la partita il Zironelli si scusava con il sottoscritto e il collega arbitro per il comportamento tenuto”.

La reclamante sostiene che il sig. Zironelli aveva sì protestato in modo plateale, facendo ingresso sul terreno di gioco, ma che aveva solo imprecato con una frase colorita, non diretta, tuttavia, al Direttore di gara. In ogni caso subito dopo, al termine della gara, il medesimo Zironelli si era scusato sia con l’arbitro che con l’assistente per il suo comportamento.

Conclude pertanto per un’equa riduzione della sanzione, anche in applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 13, 1° comma, lett. e), C.G.S., avendo ammesso la propria responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato con riferimento alla ricorrenza dell’invocata circostanza attenuante.

Premesso che non vi è dubbio circa la portata irriguardosa e per certi offensiva della condotta del Zironelli, come dettagliatamente riportata nel referto di gara (con conseguente applicazione dell’art. 36 C.G.S.), risulta tuttavia dal medesimo referto che costui, appena conclusa la gara (cioè dopo pochi minuti) si è recato a porgere le sue scuse sia all’Arbitro che all’Assistente, così riconoscendo il proprio eccesso comportamentale.

Tale circostanza, soprattutto con riferimento all’immediatezza delle scuse, integra l’attenuante di cui all’art. 13, 1° comma, lett. e), C.G.S. e legittima la riduzione della sanzione anche al di sotto del minimo edittale di quattro giornate di squalifica previsto dal suddetto art. 36.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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