F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0115/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2025 – Sig. Ivan Pedrelli
Decisione/0115/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0163/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0163/CSA/2024-2025, proposto dal sig. Ivan Pedrelli in data 14 gennaio 2025,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 74 del 7 gennaio 2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 gennaio 2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Alessandro Calcagno per il reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il sig. Ivan Pedrelli ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 74 del 7 gennaio 2025, in relazione alla gara Sasso Marconi/Progresso del 5 gennaio 2025.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.
Il reclamante, sig. Ivan Pedrelli, sostiene di non aver profferito alcuna espressione offensiva nei confronti all’arbitro, ma di aver manifestato il suo disappunto per una decisione arbitrale che, a suo giudizio, non era corretta, senza avere avuto nessuna intenzione di offendere il direttore di gara e senza porre in essere alcuna condotta violenta, minacciosa, ingiuriosa o irriguardosa nei suoi confronti.
La sanzione sarebbe pertanto eccessivamente severa e, in ogni caso, il reclamante chiede l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 del c.g.s.
Conclusivamente il reclamante chiede l’annullamento della sanzione e, in subordine la riduzione della stessa.
Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv Alessandro Calcagno, per il reclamante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada rigettato.
Il sig. Ivan Pedrelli, allenatore della squadra Sasso Marconi, sostiene di non aver profferito alcuna espressione offensiva nei confronti all’arbitro, ma di aver manifestato il suo disappunto per una decisione arbitrale che, a suo giudizio, non era corretta, espressione di una semplice valutazione negativa sull’operato dell’arbitro.
Il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Il Pedrelli dissente contro una mia decisione urlando ”Che cazzo fischi”, ”Sei scarso”, “Come cazzo fai a fischiare sto fallo?!”. Una volta notificato il provvedimento, uscendo dal TDG continuava ad urlare “Non capisci un cazzo”, “Fai schifo”.
Da detta ricostruzione della condotta posta in essere, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara, inflitta all’allenatore Ivan Pedrelli, nessun dubbio potendo sussistere sulla estrema irriguardosità delle espressioni proferite dal Pedrelli.
A parere del Collegio non sussistono elementi idonei alla concessione delle attenuanti di cui all’art. 13 del c.g.s., così che la sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett, a, C.G.S., e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce