F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0117/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2025 – ASD Brian Lignano Calcio
Decisione/0117/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0159/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0159/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Brian Lignano Calcio in data 10.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 74 del 07.01.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.01.2025, l'Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Nicola Paolini per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Brian Lignano Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Guido Variola dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 74 del 07.01.2025), in relazione alla gara CALVI NOALE - BRIAN LIGNANO CALCIO del 05/01/2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato Guido Variola per quattro giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: " Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”.
Nel referto di gara, l’arbitro ha così descritto la condotta del calciatore: “Durante l'ammonizione per proteste al mister ospite, e la conseguente situazione di caos nella panchina della società Brian Lignano Calcio, mi avvicino alla panchina per la notifica del provvedimento. Successivamente alla notifica (al mister) il calciatore n. 4 Variola Guido si alza in piedi in maniera aggressiva urlando: 'E' mano, devi fischiare, ti devi svegliare, svegliati'”.
La reclamante, pur reputando il contegno del Variola stigmatizzabile sul piano giuridico sportivo, reputa eccessivamente afflittiva la sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nelle circostanze per cui è causa.
Deduce, la reclamante, che la condotta del calciatore andrebbe collocata nell’ambito delle mere proteste e che la frase proferita all’indirizzo dell’arbitro sarebbe priva di qualsivoglia connotato di offensività; chiede, pertanto l’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13, comma 2, CGS.e la riduzione della squalifica al presofferto (al momento della decisone) o alla diversa misura ritenuta di giustizia.
Alla riunione, svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 23 gennaio 2025, è comparso, per la reclamante, l’Avv. Nicola Paolini, il quale, richiamato l'atto di reclamo, ha ribadito l’eccessiva severità della sanzione e ha insistito per le conclusioni rassegnate in atti.
All’esito della discussione, il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della squalifica inflitta al tesserato Variola.
Dal referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, emerge la conferma della violazione contestata al sig. Variola.
Tuttavia, questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla società reclamante, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al calciatore Variola, il quale, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non merita un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo.
A giudizio di questa Corte, seppur l’espressione proferita dall’Atleta sia disciplinarmente rilevante in quanto ha assunto toni eccessivi e, pertanto, sicuramente sanzionabili, non riveste carattere di particolare irriguardosità.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla reclamante può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe, e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce