F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0118/CSA pubblicata del 7 Febbraio 2025 – A.S. Roma S.r.l. – calciatrice Valentina Giacinti
Decisione/0118/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0171/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero n. 0171/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S. Roma S.r.l. e dalla calciatrice Valentina Giacinti in data 17.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, di cui al Com. Uff. n. 53 DAF del 14.1.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.1.2024, il dr. Antonino Tumbiolo.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S. Roma S.r.l e la calciatrice Valentina Giacinti hanno proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta a quest'ultima, in relazione alla gara di Campionato di Serie A Femminile eBay, Roma s.r.l. - Internazionale Milano del 12.01.2025 (cfr. Com. Uff. n. n. 53 DAF del 14.1.2025).
Il Giudice Sportivo ha inflitto alla calciatrice Valentina Giacinta la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per aver colpito con un calcio la gamba di una calciatrice avversaria, volontariamente e a gioco fermo, non in un'azione di gioco con eccesso agonistico, con condotta avulsa da qualunque azione di gioco configurando una condotta violenta".
La società A.S. Roma S.r.l e la calciatrice Valentina Giacinti fondano il loro reclamo su una ricostruzione della dinamica del fatto contestato basata su un filmato televisivo e su alcuni fotogrammi tratti dallo stesso (allegati al reclamo), nonché su una lettura del referto arbitrale diversa da quella datane dal Giudice sportivo; elementi questi che condurrebbero a ritenere che la calciatrice non abbia agito con violenza, ma nel contesto di un'azione di gioco, caratterizzata da eccesso agonistico.
Si tratterebbe, a dire dei reclamanti, di condotta antisportiva, caratterizzata, tutt'al più, da negligenza, imprudenza e soprattutto da mancanza di intenzionalità e volontarietà diretta a produrre danni fisici o a porre in pericolo l'integrità fisica dell'avversario. Alla luce degli argomenti addotti, i reclamanti hanno richiesto:
- in via principale, la riduzione della squalifica da tre gare ad una gara, anche in considerazione delle circostanze attenuanti;
- in via subordinata: a) la riduzione della squalifica nella misura ritenuta più congrua dalla Corte; b) in luogo di una o più giornate di squalifica, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 23 gennaio 2025, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, che così descrive la condotta della calciatrice: " Al minuto 23 del 1°tempo regolamentare GIACINTI VALENTINA nr. 9 perché, dopo un mio intervento tecnico, quindi a gioco fermo, colpiva con un calcio di media intensità un’avversaria all’altezza della gamba. Quest’ultima dopo le cure mediche proseguiva a giocare senza conseguenze."
Premesso che, nella presente fattispecie, non può trovare ingresso la c.d. "prova televisiva", non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 61 C.G.S., il reclamo deve essere deciso alla stregua delle sole risultanze del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., riveste valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
La Corte, pertanto in forza di tale principio, non ritiene di accogliere le argomentazioni della società reclamante, in ordine alla ricostruzione del fatto contestato, ma, pur tuttavia, in considerazione della qualificazione, fatta dall'arbitro, dell'intensità del contatto, che evidenzia una mancanza di intenzionalità e volontarietà diretta a produrre danni fisici o a porre in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, ritiene di qualificare diversamente la condotta della calciatrice, riconducendola alla fattispecie prevista dall'art. 39 del CGS, piuttosto che a quella prevista dall'art. 38 CGS.
P.Q.M
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce