F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0119/CSA pubblicata del 11 Febbraio 2025 – Sig. Andrea Rota

 

Decisione/0119/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0191/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 0191/CSA/2024-2025, proposto con procedura d’urgenza dal Sig. Andrea Rota in data 03.02.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.02.2025, l’Avv. Andrea Galli e sentita l'Avv. Francesca Auci, in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Andrea Rota, tesserato della Caravaggio Srl, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 85 del 28.01.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone C, Mestre / Caravaggio del 26.01.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore Andrea Rota per 4 giornate effettive di gara “Per avere al termine della gara, rivolto gesti irriguardosi nei confronti del Direttore di gara, ponendo nella circostanza le mani sul petto del Direttore di gara, nel tentativo di evitare contatto con un proprio dirigente”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata, deducendo che il contatto descritto dal Direttore di Gara non è mai stato volto ad aggredire alcuno, ma solo a proteggere l’Arbitro da eventuali comportamenti irriguardosi nei suoi confronti, in occasione di una protesta levata dai tesserati del Caravaggio al termine della gara, sancita, secondo gli stessi, prima del termine convenuto. In tale circostanza il Sig. Rota si era semplicemente interposto fisicamente tra un proprio dirigente e l’arbitro, tenendosi “a muro” verso il suo collega e distanziandosi dall’arbitro con il braccio teso. Lo spazio tra il dirigente del Caravaggio e l’Arbitro, via via ridotto, determinava il contatto tra la sua mano e il petto dell’Arbitro, il quale gli intimava di non toccarlo. Al che nell’allontanarsi, senza proferire parola, il Sig. Rota aveva sollevato il braccio dal petto del Direttore di Gara verso l’alto e quindi l’Arbitro lo aveva sanzionato. L'Allenatore tentava di spiegare all’Arbitro le ragioni del suo gesto, ma accettava la sanzione scusandosi sia al momento dell’accaduto che al termine della gara. Il reclamante ha chiesto in via principale di applicare le circostanze attenuanti nella misura ritenuta di giustizia, in relazione all’eccessiva gravosità e severità della sanzione e in via subordinata di rideterminare la sanzione in 3 giornate effettive di squalifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 7 febbraio 2025, per il reclamante è comparsa l'Avv. Francesca Auci, in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, per il reclamante, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della squalifica inflitta al tesserato Rota.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue: ESPULSIONE DIRIGENTI, CARAVAGGIO SRL, 2 Tempo Regolamentare 45 + 4' Allenatore - ROTA ANDREA: “Al triplice fischio, con l'apparente intenzione di venirmi in 'aiuto', mi pone le mani al petto per allontanarmi da un suo dirigente. Al mio diniego verbale perentorio su un simile gesto, mi manda a quel paese con un palese gesto col braccio in modo estremamente visibile. Subito dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicina consapevole dell'errore per sincere scuse, che rinnova anche a fine gara.”

Questa Corte ritiene che dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dal reclamante, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta all’Allenatore Rota. Dal referto emerge, infatti, come lo stesso Direttore di Gara abbia dedotto che l’apparente intenzione del tesserato era quella di andare in suo aiuto, ponendogli le proprie mani sul petto solo allo scopo di allontanarlo da un dirigente del Caravaggio, che evidentemente non stava tenendo un comportamento disciplinarmente corretto, per poi allontanarle con un gesto ritenuto irriguardoso dall’Arbitro medesimo. La condotta dell’Allenatore, correttamente interpretata, deve, piuttosto, essere inquadrata e collocata in un contegno complessivo privo dello scopo di recare qualsivoglia coercizione verso l’Ufficiale di Gara, seppur posto in essere con un contatto fisico, seguito da un gesto di evidente stizza al diniego dell’Arbitro di accettare un simile contatto. Tale condotta, disciplinarmente rilevante, seppur non nei termini di gravosità ritenuti dal Giudice Sportivo, connotata anche dalle scuse che il Sig. Rota ha rivolto all’Arbitro sia nell’immediatezza che al termine della gara, deve essere valorizzata anche in termini di applicazione delle attenuanti invocate dal reclamante.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Rota può essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it