F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0121/CSA pubblicata del 13 Febbraio 2025 – A.P.D. Sammichele 1992

Decisione/0121/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0176/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 0176/CSA/2024-20245, proposto dalla società A.P.D. Sammichele 1992 in data 20.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 458 del 15.01.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2025, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.P.D. Sammichele 1992 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato Sig. Perez Lozano Juan dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (cfr. Com. Uff. n. 458 del 15.01.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 Calcio a 5, girone D, gara Sammichele / Audace Monopoli a R.L. del 11.01.2025. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il tesserato Perez per 4 giornate effettive di gara “Perché, benché non in distinta ma riconosciuto dagli arbitri, all'inizio della gara sostava sul terreno di gioco e invitato a uscire, usava un linguaggio ingiurioso nei confronti degli arbitri”.

 

La reclamante ha sostenuto che l’Arbitro, ad inizio gara, allontanando due soggetti che indossavano il giubbotto con il logo societario, ne identificava uno nella persona di Perez Lozano Juan, laddove, al contrario, non vi sarebbe certezza che il soggetto allontanato fosse proprio il tesserato poi squalificato, perché non identificato dagli ufficiali di gara né dalle forze dell’ordine e da nessun altro soggetto. Inoltre, il soggetto sostava in un’area adiacente alla tribuna stampa, situata al di sopra degli spogliatoi e quindi oggettivamente fuori dal terreno di gioco, peraltro, un’area sopraelevata di oltre 3 metri rispetto al campo. A ciò aggiungasi la scarsa comprensione delle parole dette dal tesserato ovvero una errata o travisata traduzione. La società Sammichele conclude chiedendo, in via principale, di annullare, previa sospensione, la squalifica, e, in via subordinata, di ridurla.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 gennaio 2025 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Durante il primo tempo, il signor Perez Lozano Juan tesserato del Sammichele 1992 non presente in distinta ma da noi riconosciuto in quanto indossava la tuta con i simboli della squadra a seguito della richiesta dell'arbitro di non sostare in zona a ridosso delle panchine mentre abbandonava tale posizione inveiva nei nostri confronti dicendo in lingua spagnola - sei i soliti figli di puttana -”.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, da considerarsi squalifica a tempo e non di inibizione in quanto il tesserato riveste la qualifica di calciatore, deve essere integralmente confermata, poiché, da un lato il Direttore di Gara non ha avuto dubbio alcuno nell’identificare il Perez, seppur non presente sul campo, ma a ridosso delle panchine ove sostava indebitamente come descritto nel referto, dall’altro lato l’espressione da lui proferita, chiaramente percepita dall’Arbitro, riveste connotazione indubbiamente irriguardosa, se non offensiva, non qualificabile neppure alla stregua di una semplice protesta all’indirizzo di una decisione tecnica assunta dall’Ufficiale di Gara, in quanto, per il suo inequivocabile tenore letterale, risulta rivolta direttamente verso la terna arbitrale o comunque all’indirizzo della classe arbitrale, anche a smentita della difforme ricostruzione offerta dalla reclamante.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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