F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0129/CSA pubblicata del 20 Febbraio 2025 – A.S.D. Nuova Igea Virtus

Decisione/0129/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0179/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0179/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Nuova Igea Virtus in data 27 gennaio 2025,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21 gennaio 2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 7 febbraio 2025, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l' Avv. Filippo Marra Cutrupi per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Nuova Igea Virtus, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Konate Dramane dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21 gennaio 2025, in relazione alla gara ENNA Calcio/nuova Igea Virtus del 21 gennaio 2025.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”.

La società A.S.D. Nuova Igea Virtus, ammette il fatto storico e, quindi, la condotta sanzionata dal giudice sportivo, evidenziando però, una sproporzione della sanzione in relazione alla gravità della condotta posta in essere e la mancata valutazione delle numerose circostanze attenuanti presenti nel caso in esame.

Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa.

Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv Filippo Marra Cutrupi per la reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Si rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, cosi testualmente recita: "Dopo averlo ammonito si rivolge a me platealmente dicendomi <<Ma che cazzo fai coglione>>”.

Alla luce del referto, non v'è dubbio che la condotta del calciatore Konate Dramane sia stata gravemente irriguardosa nei confronti

dell'arbitro e che la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara sia congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a, C.G.S., e vada quindi confermata.

Il Collegio non ravvisa infatti elementi idonei alla concessione delle attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it