F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0131/CSA pubblicata del 20 Febbraio 2025 – A.S.D. Cassino Calcio 1924
Decisione/0131/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0181/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Agostino Chiappiniello - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0181/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Cassino Calcio 1924 in data 27.01.2025,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 81 del 21.01.2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 7.02.2025, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Michele Cozzone per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 27.1.2025, a seguito di rituale preannuncio, la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 81 del 21.1.2025, con la quale è stata comminata al proprio tesserato Lazazzera Alessio la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
L’episodio, occorso durante l’incontro A.S.D. Cassino Calcio – A.S.D. Atletico Lodigiani disputatosi a Cassino il 19.1.2025 e valevole per il campionato nazionale di serie D, Girone G, è stato così refertato dall’Arbitro: “entra con forza in una mass confrontation e quindi a gioco fermo, dando una gomitata ad un calciatore avversario”.
La reclamante sostiene che l’Arbitro erroneamente avrebbe attribuito al calciatore Lazazzera una gomitata inferta ai danni di un avversario (Lancioni), posto che i due calciatori, pur nell’ambito di un capannello che si era creato attorno al Direttore di gara, si erano a malapena sfiorati e che il Lancioni era caduto in terra per avere da solo perso l’equilibrio, simulando di essere stato colpito.
A conforto di quanto rappresentato, la reclamante produce alcuni fotogrammi che dimostrerebbero inequivocabilmente l’assenza di alcun contatto tra i due calciatori, la cui produzione ai fini probatori risulterebbe ammissibile anche al di fuori dei ristretti limiti imposti dall’art. 61 C.G.S., invocando a fondamento la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018 (U.S. Città di Palermo / FIGC / Frosinone Calcio).
In via subordinata, la reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione, ritenuta eccessivamente afflittiva alla stregua delle numerose attenuanti non considerate, quali lo stato di estrema tensione, l’assenza di conseguenze fisiche per l’atleta asseritamente colpito, la mancanza di precedenti disciplinari e l’accettazione dell’espulsione, ancorchè erroneamente comminata. Lamenta inoltre l’ingiusta disparità di trattamento rispetto al calciatore Lancioni, contemporaneamente espulso perché “a gioco fermo colpisce da terra un calciatore avversario con un calcio”, ma sanzionato con la squalifica di sole due giornate.
Infine, in sede di discussione, la difesa della reclamante ha rilevato che il Giudice Sportivo, nel disporre la squalifica per tre giornate, avrebbe qualificato il gesto siccome violento proprio sul presupposto che la gomitata sarebbe stata sferrata al volto, laddove invece il referto arbitrale riporta una semplice gomitata: comportamento che questa Corte Sportiva, in una precedente decisione (n. 158/CSA/2024-2025 – A.S.D. Sassari Calcio Latte Dolce), aveva ritenuto di qualificare come meramente antisportivo ex art. 39 C.G.S. e come tale passibile della più blanda sanzione di due giornate di squalifica Conclude pertanto la reclamante: in via principale per l’annullamento della sanzione; in via subordinata per la limitazione al presofferto; in via ulteriormente gradata per la riduzione da tre a due giornate di squalifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il calciatore Lazazzera è stato evidentemente sanzionato dal Giudice Sportivo in applicazione dell’art. 38 C.G.S. (condotta violenta), il reclamo non è meritevole di accoglimento e deve conseguentemente essere respinto.
Con riferimento alla pretesa ammissibilità, a fini probatori, dei fotogrammi prodotti della reclamante (indipendentemente dalla loro rilevanza), è agevole osservare che proprio quei fotogrammi, oltre a non smentire affatto il referto arbitrale, dimostrano come con sia invocabile neppure in astratto il noto arresto del Collegio di Garanzia dello Sport (n. 56/2018), ove l’esigenza di non escludere a priori la prova fotografica/televisiva viene appunto riferita alla “individuazione di fatti che ben possono sfuggire ai direttori di gara
o agli ispettori di campo, soprattutto se commessi fuori dal terreno di gioco o lontano dal terreno di gioco”.
Ebbene, proprio quei fotogrammi dimostrano che, in occasione del fatto contestato, l’Arbitro si trovava addirittura a pochi centimetri di distanza e di fronte ai calciatori Lazazzera e Lancioni, e che, pertanto, non può non avere avuto percezione diretta e precisa di quanto si svolgeva al suo cospetto.
Nulla lascia ipotizzare, dunque, perché anzi risulta dimostrato esattamente il contrario, un errore di refertazione.
Neppure ricorre alcuna delle attenuanti invocate dalla reclamante, trattandosi di circostanze che da un lato sono insite nell’usuale agonismo di ogni gara, dall’altro attengono ai normali comportamenti che, sul piano sportivo, devono necessariamente contraddistinguere i calciatori e che, come tali, non legittimano alcun trattamento premiale.
Quanto al diverso trattamento sanzionatorio riservato al calciatore avversario Lancioni, il merito di tale provvedimento non costituisce oggetto del giudizio di questa Corte.
Infine, quanto al (per vero evidente) travisamento del referto arbitrale da parte del Giudice Sportivo, il quale ha attribuito al Lazazzera una inesistente gomitata “al volto”, piuttosto che una semplice gomitata, tale circostanza non appare idonea a consentire una riduzione della sanzione, posto che la violenza del gesto, con conseguente ricorrenza della fattispecie prevista e punita dall’art. 38 C.G.S., è comunque desumibile dalla caduta a terra dell’avversario così colpito.
Né appare sostenibile l’invocata autorità del precedente di questa sezione (n. 158/CSA/2024-2025), in quanto riferito ad altro e ben diverso episodio. In quel caso, difatti, la violazione disciplinare era stata rapportata al comportamento antisportivo ex art. 39 C.G.S., piuttosto che alla condotta violenta ex art. 38 C.G.S., a fronte della decisiva circostanza che solo apparentemente il comportamento falloso (gomitata al corpo) si era sviluppato “a gioco fermo”, laddove invece il contatto tra i due contendenti era avvenuto nel tentativo di guadagnare la posizione migliore in occasione della battuta di un fallo laterale e nel tentativo dell’uno di svincolarsi dalla stretta marcatura dell’altro.
Nell’episodio oggi scrutinato, invece, il calciatore “entra con forza in una mass confrontation” (quindi ad ogni effetto a gioco fermo) ed in tale occasione colpisce l’avversario, al di fuori di qualsivoglia contesto agonistico.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce