F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0088/CFA pubblicata il 20 Febbraio 2025 (motivazioni) – PFI/A.S.D. Vittsangiacomo – Sig. Pietro Ossi
Decisione/0088/CFA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0087/CFA/2024-2025
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Giuseppe Castiglia – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0087/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura Federale interregionale in data 21.01.2025,
contro
A.S.D. Vittsangiacomo e il Sig. Pietro Ossi,
per la riforma della decisione del Tribunale federale regionale presso il C.R. Veneto, di cui al Com. Uff. n. 64 del 14.01.2025;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti di causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.02.2025, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante e l’Avv. Gianmaria Daminato per la società A.S.D. Vittsangiacomo e per il Sig. Pietro Ossi; sono presenti altresì il Sig. Pietro Ossi e il Sig. Elvi Minet;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto che ha dato avvio al presente contenzioso, la Procura federale interregionale ha deferito avanti al Tribunale territoriale il sig. Pietro Ossi all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società la A.S.D. Vittsangiacomo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, attribuito al sig. Salvatore Vienna il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato provinciale Esordienti 2011, pur essendo lo stesso sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico.
Contestualmente la Procura ha deferito la società A.S.D. Vittsangiacomo a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Ossi così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Nel corso del giudizio la Procura ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Pietro Ossi mesi sei di inibizione e per la società ammenda di euro 800.
Con la decisione oggetto di impugnazione il Tribunale ha invece prosciolto gli incolpati, rilevando che la società – avendo tesserato quale responsabile degli esordienti un allenatore munito di adeguata qualifica UEFA – si era puntualmente adeguata alla previsione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore tecnico il quale, alla lettera Ga, richiede alle società che svolgono attività nelle categorie di base di tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria.
La decisione di primo grado è stata impugnata con il reclamo all’esame dalla Procura la quale ne chiede l’integrale riforma.
A sostegno dell’impugnazione la reclamante osserva che il mero dato formale del tesseramento di un allenatore qualificato UEFA non soddisfa i requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento del Settore tecnico ove tale allenatore, di fatto, ometta di svolgere personalmente il suo delicato compito, delegandolo in toto ad altro soggetto non qualificato.
Si sono costituiti il sig. Pietro Ossi e la ASD Vittsangiacomo, insistendo per il rigetto del gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non è fondato.
Al fine di precisare il quadro normativo sotteso alla presente controversia si ricorda che l’art. 39 del regolamento del Settore tecnico federale così dispone, per quanto di interesse, alle lettere Ga) e Gb):
“Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;
Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base”.
In fatto risulta che, come rilevato dal Tribunale, la ASD Vittsangiacomo si fosse adeguata alle trascritte previsioni, avendo tesserato per la stagione 2023/2024 due allenatori UEFA B di cui uno quale responsabile tecnico e uno (sig. Michielon) specificamente addetto alla categoria di base degli “esordienti”, la quale, come è noto, comprende adolescenti dagli 11 ai 13 anni di età.
Peraltro, come osservato dalla Procura, in quella stagione la società ha suddiviso (probabilmente in base all’età) i suoi calciatori della categoria “esordienti” in più di una squadra.
Il problema interpretativo che si pone è dunque quello di stabilire se la società avesse l’obbligo di tesserare un distinto allenatore UEFA per ciascuna squadra di “esordienti”.
Dal punto di vista formale – e salvo quanto poi si osserverà – le norme sono chiare nel ritenere sufficiente il tesseramento di un allenatore UEFA per ciascuna categoria di base (appunto: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), indipendentemente dal numero delle squadre in cui la società suddivida gli atleti di ciascuna categoria.
Ciò risulta con evidenza – come eccepito dalla Difesa dei deferiti - dal raffronto con le previsioni del Regolamento del Settore tecnico relative all’attività agonistica giovanile (propria delle successive categorie dei Giovanissimi e degli Allievi) secondo le quali invece “la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico” (art. 39 lettera Gb).
In sostanza, il quadro regolamentare appare chiaro nello stabilire che per le categorie di base è sufficiente il tesseramento di un allenatore titolato UEFA per ciascuna categoria.
Invece per l’attività agonistica giovanile propriamente detta (svolta dalle categorie dei Giovanissimi e degli Allievi) ogni squadra deve essere affidata ad un allenatore UEFA, in considerazione ovviamente dei più gravosi impegni formativi che l’attività agonistica intrinsecamente comporta.
Tanto chiarito, è però nel giusto la Procura allorché rileva che alla previsione dell’obbligo di “tesseramento di un tecnico qualificato” per la categoria di base non può essere attribuita una valenza meramente e puramente formale, al punto da ritenere che sarebbe sufficiente la presenza nell’ organigramma della società di un allenatore qualificato, indipendentemente poi da chi nei fatti svolge il ruolo ed i compiti di allenatore di ciascuna squadra della categoria stessa.
In armonia con i fini educativi e formativi che improntano l’attività sportiva di base nel gioco del calcio e al fine di garantire i valori cardine della sicurezza e della salute dei giovanissimi atleti, in un contesto volto a promuoverne l’inclusione e la crescita sociale, è evidente infatti – come esattamente sostiene la Procura - che la funzione di allenatore non può che essere concretamente affidata ad un tecnico debitamente qualificato.
Questi dovrà pertanto – anche qualora si avvalga in concreto del supporto e dell’aiuto di preparatori non titolati come nei fatti sembra frequentemente avvenire nell’ambito delle categorie di base - avere la personale responsabilità e il diretto controllo di ogni fase degli allenamenti, nonché della guida di ogni squadra in eventuali percorsi di approccio all’attività agonistica, proprio perché la tutela dei giovanissimi atleti presuppone che la loro corretta attività sportiva sia responsabilmente supervisionata in ogni sua fase da un soggetto in possesso dei titoli idonei.
Ciò premesso, e tornando al caso in esame, la tesi della Procura è nel senso che la ASD Vittsangiacomo – pur avendo tesserato un allenatore UEFA per gli esordienti - avesse poi in realtà affidato in toto nella stagione 2023-2024 la funzione di allenatore di una delle squadre di tale categoria ad un esperto ex giocatore (il sig. Salvatore Vienna) tesserato come “dirigente-allenatore” ma obiettivamente sfornito di adeguato titolo UEFA.
Senonché, a giudizio di questa Corte, il materiale probatorio acquisito dalla Procura nel corso dell’istruttoria non vale a dimostrare che effettivamente la società abbia inteso aggirare il disposto normativo, delegando integralmente ad un soggetto non titolato le funzioni di allenatore di una delle squadre degli esordienti.
In tal senso deve innanzi tutto evidenziarsi che l’istruttoria – significativamente originata da un esposto presentato dalla stessa società nei confronti del sig. Vienna – ha in prevalenza avuto ad oggetto la presunta attività di indebito proselitismo messa in atto dal sig. Vienna stesso al momento del suo passaggio ad altra società: di talché gli elementi comprovanti il pregresso ruolo del predetto nell’organizzazione societaria risultano acquisiti in via incidentale, cioè nel contesto di audizioni e indagini essenzialmente finalizzate ad un diverso obiettivo investigativo, e quindi non adeguatamente approfonditi.
Certamente gli atleti ascoltati e i loro genitori attribuiscono costantemente al sig. Vienna il titolo di “mister” e lo stesso interessato si è qualificato a più riprese come tale.
E tuttavia è documentamene accertato che la ragione del passaggio del Vienna ad altra società dilettantistica al termine della stagione 2023-2024 risiede proprio ed essenzialmente nell’insofferenza del predetto per il metodo di conduzione degli allenamenti prescelto dall’allenatore Uefa sig. Michielon, il quale aveva imposto che tutti gli esordienti tesserati dalla Vittsangiacomo dovessero allenarsi insieme (“a stazioni”) indipendentemente dalla squadra di appartenenza.
Circostanza, quest’ultima, che depone chiaramente nel senso di una funzione di sostanziale responsabilità e di costante supervisione dell’attività di tutti gli esordienti esercitata dall’allenatore titolato, contro le pretese di autonomia avanzate dal suo collaboratore.
A fronte di un quadro probatorio non univocamente orientato, manca dunque il presupposto fattuale per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti.
Vero è che nel processo sportivo possono essere fatti valere elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (cfr. per tutte CFA, Sez. Unite, n. 14/2023-2024).
In altri termini, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito.
Fermo quanto sopra, la giurisprudenza ha però evidenziato che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell’ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. (cfr. per tutte CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).
Nel caso in esame, come sopra si è analiticamente osservato, gli elementi probatori acquisiti dalla Procura nel corso dell’istruttoria risultano invece discordanti e non consentono pertanto, a giudizio di questa Corte, di affermare che la società abbia effettivamente posto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché teso alla sostanziale elusione della normativa di riferimento.
Il reclamo va pertanto respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce