F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0089/CFA pubblicata il 21 Febbraio 2025 (motivazioni) – Sig. Dario Greco/Procura federale

Decisione/0089/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0086/CFA/2024-2025

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente

Marco Baliva - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sull’istanza di riabilitazione numero 0086/CFA/2024-2025 proposta dal Sig. Dario Greco in data 20.01.2025;

per la riforma della delibera della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA,  n. 10 del 13.10.2014;

Vista l'istanza di riabilitazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 12.02.2025, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco Baliva e uditi l’Avv. Davide Danieli per il Sig. Dario Greco e l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale; è presente altresì il Sig. Dario Greco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con istanza depositata a mezzo PEC del difensore il 20.1.2025, il signor Dario Greco, associato alla sezione AIA di Siracusa, chiede la riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC.

Il richiedente premette di aver ricevuto dalla Commissione di disciplina nazionale una sanzione disciplinare comportante una sospensione dall’attività a far data dal 13.10.2014 fino al 12.04.2016 conseguente ad un comportamento illecito del sig. Greco datato alla fine del 2013, tenuto in occasione di un comizio elettorale tenuto dall’allora Presidente della sezione AIA di Siracusa, Giuseppe Abbate, durante il quale veniva esposta, in violazione dell’art. 40 del Reg. associativo, una bandiera con il vessillo dell’AIA.

In conseguenza di tale comportamento la Commissione di disciplina nazionale sospendeva il sig. Abbate per aver illegittimamente svolto attività di propaganda politica in seno all’Associazione.

Orbene, il sig. Abbate impugnava tale provvedimento dinanzi alla Commissione d’appello e contestualmente produceva delle dichiarazioni sottoscritte da giovani arbitri della sezione di Siracusa, tra cui anche una dichiarazione del sig. Greco, in cui gli stessi si assumevano tutta la responsabilità per la condotta contestata al sig. Abbate (nella specie quella di aver posizionato il vessillo della Sezione di Siracusa sul palco del comizio elettorale tenuto dall’Abbate).

Dopo accurate indagini, la Commissione di disciplina nazionale in appello ha ritenuto inattendibili e non veritiere le dichiarazioni del sig. Greco in quanto “suggerite dall’Abbate agli stessi Caracciolo e Greco nei confronti dei quali godeva di forte capacità di persuasione atteso il ruolo ricoperto di Presidente di Sezione”.

Pertanto, con delibera Commissione di disciplina nazionale n. 10 del 13 ottobre 2014 veniva irrogata all’Arbitro Dario Greco una sanzione disciplinare comportante una sospensione pari a mesi diciotto, a far data dal 13 ottobre 2014 fino al 12 aprile 2016.

Con tale delibera venivano condannati il sig. Giuseppe Abate, vero e proprio artefice della condotta inizialmente sanzionata e i sig.ri Greco e Caracciolo per aver prestato false dichiarazioni innanzi gli organi di giustizia sportiva

Nell’odierna istanza il Greco sottolineava che la stessa la Commissione di disciplina nazionale in appello avesse rimarcato la resipiscenza mostrata dal Greco in merito tale accaduto, facendo emergere le proprie responsabilità. Costui, scontata la sospensione, aveva ripreso ad arbitrare, ottenendo, secondo il suo difensore, ottimi risultati sia sotto il profilo etico che atletico, fino ad arbitrare il calcio a 5 (serie c1) del Lazio, partecipando a numerose partite di prestigio, entrando a far parte di un gruppo arbitrale d’élite. (cfr finale di Coppa Italia C1 di Gennaio 2024).

Ad oggi, il ricorrente ricopre le mansioni di arbitro presso il CRA 5 (Comitato regionale arbitri).

Data la sua condotta impeccabile sia da un punto di vista sportivo che arbitrale, è riuscito a classificarsi in seconda posizione al termine della stagione sportiva 2023/2024, dunque in una posizione idonea al fine di essere proposto nel ruolo della CAN 5 (Categoria arbitrale nazionale di calcio a 5), quindi una categoria superiore rispetto a quella momentaneamente ricoperta.

Orbene, sempre secondo quanto dedotto nell’istanza, nonostante l’altissimo livello raggiunto, il Greco si troverebbe impossibilitato ad accedere alla posizione verticalmente superiore ovvero la CAN5, poiché ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento degli organi tecnici dell’AIA “Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l’adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione di Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da: a) provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi dieci anni dagli organi di giustizia dell’AIA, della FIGC, del CONI, e degli organismi sportivi internazionali riconosciuti;…”.

Da qui la necessità di ottenere la richiesta riabilitazione.

A supporto dell’istanza il Greco assume il decorso di oltre un decennio dai fatti contestati, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art 42 CGS, ovvero a), il Greco non ha mai ricevuto vantaggio economico correlativamente all’evento contestato, inoltre, lettera b), il Greco ha adottato una condotta incensurabile sotto il profilo civile penale e sportivo, comprovata dal una sua autodichiarazione e suffragata anche dalla dichiarazione dell’attuale presidente della sezione AIA di Roma 1 Daniele Doveri. Quanto alla sussistenza della condizione di cui alla lettera c) dello stesso articolo 42, secondo l’istante, risulterebbe palese che la condotta sanzionata all’odierno ricorrente nel 2013 non potrebbe in alcun modo far presumere che l’infrazione possa ripetuta.

Insiste perciò con la richiesta di riabilitazione, al fine di poter finalmente ottenere gratifica alle sue aspirazioni di una possibile ascesa nella carriera arbitrale, in particolare la riabilitazione per poter accedere alla CAN5.

Si è costituita la Procura federale con memoria convenendo sulla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art 42, ma contestando la sussistenza del requisito della lettera c) non suffragato da alcuna prova a supporto.

Controdeduce il Greco con propria memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente deve essere verificata l’ammissibilità dell’istanza in relazione al disposto dell’art. 42, comma 1, CGS, il quale prevede che la richiesta di riabilitazione possa essere presentata trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione.

Nel caso in esame il termine iniziale decorre dal 2014, sicché la richiesta di riabilitazione, presentata il 20 gennaio 2025, è ammissibile.

Ciò premesso, si può passare all’esame di merito e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, CGS per la concessione della riabilitazione: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”.

Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021), per i quali: le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.

Nell’istanza di riabilitazione le condizioni di cui alle lettere a) e b) possono ritenersi soddisfatte, posto che dagli atti e per stessa ammissione dell’interessato non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione. Così come sussiste l’autodichiarazione prescritta dalla lettera b) dello stesso articolo. E la circostanza è anche confermata dalla Procura federale.

Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), occorre ricordare che la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 44/2021-2022).

Si tratta, in effetti, di una potestà riabilitativa attribuita a questa Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, similarmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (CFA, SS.UU, n. 71/2022-2023).

Questa Corte intende dare continuità a tale orientamento.

Occorre però – con tutta evidenza - valutare caso per caso l’applicazione di quei principi, soprattutto se la vicenda, come quella che ci occupa, contenga profili peculiari.

Nella fattispecie che qui ci occupa il sig. Greco è stato sanzionato per violazioni da lui commesse quale tesserato e non quale arbitro e, in esito al procedimento, ha subito la sospensione dal 10 ottobre 2014 al 12 aprile 2016 e non certamente il ritiro della tessera; da ciò consegue che l’organo disciplinare che lo ha giudicato ha certamente ritenuto grave la violazione commessa sospendendolo temporaneamente - ma non così grave dall’inibire nel futuro e per sempre la sua funzione, comunque da impedirgli, all’esito e termine del periodo durante il quale è stata applicata sanzione, di poter riprendere la sua attività di arbitro.

Qualifica, attività e funzione che peraltro, poi e sinora, ha svolto in modo assolutamente irreprensibile, e con competenza tale da essere considerato dal Presidente della locale sezione, candidabile per la promozione alle competizioni di rango superiore del calcio a 5.

Se invero è impossibile formulare una prognosi positiva rispetto all’ipotesi che un arbitro possa commettere nuovamente una violazione nell’ambito dell’esercizio della sua attività arbitrale -  perché la prima violazione denota una disponibilità e predisposizione ad alterare il risultato, sicché l’aspetto prognostico e discrezionale è di fatto inibito - altro è se la violazione, seppur grave e come tale punita, acceda ad un comportamento da tesserato non incidente con il risultato sportivo della competizione arbitrale.

In tal caso la valutazione dell’aspetto prognostico può essere modulata rispetto ai dati oggettivi in possesso della Corte e proporzionalmente alla sanzione che è stata applicata al reclamante.

E’ pertanto evidente che l’organo disciplinare abbia valutato temporalmente la sospensione del Greco dalla attività di arbitro consentendogli già dal 13.4.2016 di riprendere ad arbitrare.

L’assenza di qualsivoglia critica alla sua attività decennale successivamente al decorso della sospensione, e anzi gli encomi del responsabile della sua sezione arbitrale, possono rappresentare gli elementi di quel convincimento prognostico rivolto a ritenere il Greco, immune da altre violazioni tali da impedirne la riabilitazione

Al riconoscimento della sussistenza anche dell’elemento della lettera c) dell’art 42, consegue l’accoglimento della istanza di riabilitazione.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di riabilitazione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Baliva                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it