F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0157/TFN – SD del 3 Marzo 2025 (motivazioni) – Santolo Nappi e Giacomo Polverino – Reg. Prot. 112/TFN-SD
Decisione/0157/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0112/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 febbraio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14436/169pf24-25/GC/GR/ff del 9 dicembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Santolo Nappi e Giacomo Polverino, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato il 9 dicembre 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:
1. il sig. Santolo Nappi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Mariglianese Calcio oggi ASD Football Club Ercolanese, per rispondere: "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. nonché all’art. 39 comma 1 lettera D) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giacomo Polverino – benché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico e tesserato come dirigente accompagnatore- di svolgere dal mese di settembre 2023 fino al mese di febbraio 2024, l’attività di allenatore di fatto, sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società A.S.D. Mariglianese Calcio per la categoria Eccellenza benché privo della relativa qualifica abilitativa. Il sig. Polverino è stato immesso nei ruoli del Settore Tecnico solo in data 17 gennaio 2024 conseguendo la qualifica di UEFA C, qualifica che non lo abilitava comunque alla conduzione della squadra di Eccellenza;";
2. il sig. Giacomo Polverino, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore della società ASD Mariglianese Calcio oggi ASD Football Club Ercolanese, per rispondere: "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. nonché agli artt. 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera D) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere dal mese di settembre 2023 sino al mese di febbraio 2024 – benché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico e tesserato come dirigente accompagnatore – svolto di fatto l’attività di sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della società A.S.D. Mariglianese Calcio per la categoria Eccellenza benché privo della relativa qualifica abilitativa. Il sig. Polverino è stato immesso nei ruoli del Settore Tecnico solo in data 17 gennaio 2024 conseguendo la qualifica di UEFA C, qualifica che non lo abilitava comunque alla conduzione della squadra di Eccellenza;";
3. la società ASD Mariglianese Calcio oggi ASD Football Club Ercolanese "a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Santolo Nappi e Giacomo Polverino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Il presente procedimento trae origine da quanto emerso, con riferimento all’attività di allenatore svolta dal sig. Giacomo Polverino in favore della società ASD Mariglianese Calcio nel corso della stagione sportiva 2023/2024, nel corso dell’audizione del sig. Ciro Barone, svolta dalla Procura Federale nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto una doppia attività di questo ultimo tecnico che, seppur tesserato per la società ASD Mariglianese, ha svolto nella medesima stagione sportiva attività anche per la società ASD Quagliano Calcio.
In particolare, il sig. Giacomo Polverino nel corso della predetta audizione ha affermato di aver “collaborato con prima squadra solo perché l’allenatore, Giacomo Polverino, in quel periodo era impegnato per il corso di allenatore” e a conferma di ciò esibiva una foto dell’11 luglio 2023 estrapolata dalla pagina social dell’ASD Mariglianese Calcio nella quale era indicato come mister “riconfermato” della prima squadra Giacomo Polverino.
Ha, altresì, aggiunto “per quanto riguarda la prima squadra, risultavo allenatore solo dalle distinte perché come già detto, il loro mister Polverino all’epoca non era abilitato. Alla fine nonostante il ruolo di allenatore indicato in distinta mi limitavo a dare l’attività da magazziniere. Il mister Polverino era comunque inserito in distinta ma con altro ruolo non avendo, come già detto, l’abilitazione”.
Conseguentemente, la Procura Federale avviava le indagini nel corso delle quali, oltre a raccogliere le distinte delle gare della ASD Mariglianese Calcio della stagione 2023/2024, gli articoli di testate on line che davano atto sia dell’esonero il 24 febbraio 2023 del sig. Giacomo Polverino da allenatore della società, sia di sue interviste rilasciate in qualità di allenatore della prima squadra e gli atti federali dai quali si desume che solo a partire da gennaio 2024 il sig. Giacomo Polverino era iscritto nei ruoli con qualifica “Uefa C”, procedeva all’audizione di molteplici tesserati.
Il sig. Massimo Psicopo, all’epoca dei fatti contestati giocatore della ASD Mariglianese Calcio, dichiarava quanto segue: “D: Ricorda chi era alla guida tecnica dell’ASD Mariglianese nella stagione 2023/2024?
R: L’allenatore era Giacomo Polverino, poi c’era l’allenatore dei portieri Pietro Casillo. Poi a febbraio, l’allenatore Giacomo Polverino è stato esonerato dal Presidente insieme al direttore sportivo e l’intero staff tecnico.
D: Mi sa dire perché in distinta veniva indicato come allenatore il sig. Ciro Barone mentre il sig. Giacomo Polverino figurava come dirigente accompagnatore?
ADR: Non saprei, posso ipotizzare che tanto accadeva perché il mister Polverino non aveva ancora il patentino, ed infatti stava facendo il corso per ottenerlo.
Poi ad un certo punto, il sig. Barone non venne più ed al suo posto veniva indicato come allenatore il mister Casillo e tuttavia il mister Polverino continuava ad essere il ns. allenatore, seppur insieme al mister Casillo e tanto sino all’esonero di febbraio di sui ho detto prima”.
Il sig. Terracino Bacio, anch’esso all’epoca dei fatti contestati giocatore della A.S.D. Mariglianese Calcio, rispondeva alle medesime domande come segue:
“L’allenatore era Giacomo Polverino, che nella stagione precedente, in serie D, era il secondo di mister Pasquale Sena. Quando quest’ultimo venne esonerato Polverino divenne il responsabile della prima squadra. Nella stagione seguente, quindi quella del 2023-24, in eccellenza, mister Polverino era il responsabile della prima squadra sino a quando, a febbraio del 2024, venne esonerato insieme al direttore sportivo e l’intero staff tecnico. […] Devo ritenere perché il mister Polverino non aveva ancora la licenza. Mi risulta infatti che stava frequentando il corso di allenatori”.
Lo stesso Presidente dell’Associazione, il deferito sig. Santolo Nappi, nel corso dell’audizione confermava: “Sì, in effetti l’allenatore di fatto era il sig. Giacomo Polverino che era inquadrato come dirigente accompagnatore. Poi a dicembre ottenne il patentino ma poco dopo venne esonerato”.
Da ultimo, anche l’altro deferito, sig. Giacomo Polverino confermava di aver allenato la prima squadra (si legge: “ agli allenamenti eravamo presenti entrambi anche se lo dirigevo io” e “ho sostanzialmente svolto il ruolo di allenatore insieme a Barone Ciro prima e Casillo Pietro dopo sino a quando il 3 marzo 2024 si è interrotto il rapporto con la società”).
Alla luce delle predette risultanze istruttorie e, in particolare, delle surrichiamate audizioni, la Procura Federale ritenendo comprovata la sussistenza degli illeciti disciplinari e l’ascrivibilità delle condotte oggetto di contestazione alla società ASD Mariglianese Calcio (oggi ASD Football Club Ercolanese) e ai sig.ri Santolo Nappi e Giacomo Polverino, in data 16 ottobre 2024 notificava la comunicazione di conclusione delle indagini.
Stante l’assenza di qualsivoglia attività defensionale da parte dei deferiti, in data 9 dicembre 2024 la Procura Federale notificava ai soggetti indagati e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.
Successivamente la Procura Federale e l’ASD FC Ercolanese presentavano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS.
All’udienza del 7 gennaio 2025, alla quale partecipava esclusivamente la Procura Federale, questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, “non definitivamente pronunciando, rilevato che non vi è prova che l'avviso di convocazione per l'odierna udienza sia stato notificato ai sigg.ri Santolo Nappi e Giacomo Polverino rispettando il termine di comparizione, ritenuto di mantenere l'unitarietà del presente procedimento, lo rinvia all'udienza del 20 febbraio 2025, ore 10:45, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza”.
Il dibattimento
In sede di discussione, era presente l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza dei deferiti.
Preliminarmente il Presidente dava atto che il Tribunale, letta la proposta di accordo relativa alla società ASD FC Ercolanese, riteneva la qualificazione dei fatti e la sanzione concordate dalle parti corrette e congrue.
Proseguiva la trattazione per gli altri deferiti, in relazione ai quali la Procura Federale, riportandosi integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Santolo Nappi, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- nei confronti del sig. Sosa Giacomo Polverino, mesi 5 (cinque) di squalifica.
La decisione
Le condotte contestate sono ampiamente comprovate dalle risultanze istruttorie e sono state sostanzialmente ammesse dagli stessi deferiti.
L’assenza in capo al sig. Giacomo Polverino di idoneo titolo e di iscrizione nel ruolo emerge per tabulas dalla documentazione federale.
Nonostante ciò, la stessa società sui social all’inizio della stagione qualificava il sig. Giacomo Polverino come allenatore della prima squadra.
Gli articoli di testate on line allegati dalla Procura Federale danno atto di dichiarazioni dello stesso Polverino e di comunicati della società nel corso dei quali questo ultimo è qualificato come allenatore della prima squadra.
Tutti i calciatori auditi hanno affermato che il sig. Giacomo Polverino aveva svolto nella stagione 2023/2024, fino all’esonero di febbraio, il ruolo di allenatore.
Gli stessi deferiti hanno ammesso che questo ultimo sostanzialmente svolgeva il ruolo di allenatore e che era indicato come dirigente accompagnatore in quanto privo di tesseramento.
Per quanto concerne le sanzioni si ritengono congrue l’inibizione del sig. Santolo Nappi per mesi quattro e la squalifica del sig. Giacomo Polverino per mesi tre, in quanto, ferma restando la gravità degli illeciti contestati (che in molteplici precedenti del Collegio ha determinato l’applicazione di sanzioni pari a quelle richieste dalla Procura Federale, ex multis n. 117/TFN-SD/20242025), gli stessi si sono concretizzati in un arco di tempo limitato, poco più di metà della stagione, e, soprattutto, i deferiti hanno nel corso delle audizioni sostanzialmente ammesso le condotte contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Santolo Nappi, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Giacomo Polverino, mesi 3 (tre) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Carlo Sica
Depositato in data 3 marzo 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
