FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.310/AA del 10/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SASSO ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 254 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Stefano SASSO e della società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SASSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Renato Curi Delfino Folgore, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all’allenatore sig. Alessandro Blasioli, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo prot. n. 2324.36 del 2.7.2024, comunicato alla società ASD Renato Curi Delfino Folgore a mezzo pec dell’8.7.2024;

ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Stefano Grasso ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SASSO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SASSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD RENATO CURI DELFINO FOLGORE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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