FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.312/AA del 10/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PARISI INSARDI ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 303 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Serena PARISI, Egidio INSARDI, e della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:
SERENA PARISI, all’epoca dei fatti segretaria generale tesserata per la società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa indicato nel modulo di tesseramento per la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso nella stagione sportiva 2024 - 2025 del calciatore minore sig. C.L. la data di scadenza non veridica del 30 giugno 2025 del certificato medico consegnato dal calciatore, anziché quella effettiva del 25 settembre 2024; detto modulo, recante una data di scadenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva non veridica, dopo la sottoscrizione del presidente della società è stato depositato telematicamente perfezionando così il tesseramento del calciatore; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa consentito, e comunque non impedito, al calciatore minore sig. D.M.L. di apporre sul modulo di tesseramento per la A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso la propria sottoscrizione, sebbene minore degli anni tredici, e quella degli esercenti la responsabilità genitoriale sigg.ri D.D.M. e M.M., sebbene non presenti; tale modulo recante la sottoscrizione non veridica degli esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minore d’età sig. D.M.L., poi, all’esito della firma da parte del presidente della società, è stato e depositato telematicamente perfezionando così il tesseramento del calciatore;
EGIDIO INSARDI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto e depositato il modulo di tesseramento nella stagione sportiva 2024-2025 per la società dallo stesso rappresentata del calciatore minore sig. C.L. nel quale è indicata la data di scadenza del certificato medico di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva nel giorno 30 giugno 2025, anziché nel giorno 25 settembre 2024 risultante dal certificato medico consegnato dal calciatore, così perfezionando il tesseramento di tale calciatore; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto e depositato il modulo di tesseramento del calciatore minore sig. D.M.L. recante la sottoscrizione apocrifa degli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso, nonché la firma apposta dallo stesso sig. D.M.L. nonostante fosse minore di anni tredici, così perfezionando il tesseramento del calciatore;
ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Serena Parisi ed Egidio Insardi;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Egidio INSARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, e dalla Sig.ra Serena PARISI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Serena PARISI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Egisio INSARDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.