FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.313/AA del 10/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TRIDICO ANDREINI ASD GALCIANESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 261 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniel TRIDICO, Andrea ANDREINI, e della società ASD GALCIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
DANIEL TRIDICO, all’epoca dei fatti arbitro effettivo associato A.I.A. Sezione di Prato, in violazione dell’art. 42 commi 1 e 4, lettera b) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023, svolto il ruolo di allenatore dei portieri nel Campionato di Promozione Toscana Girone A della squadra femminile della SSD Galcianese, nonostante rivestisse il ruolo di arbitro effettivo Associato A.I.A della Sezione di Prato;
ANDREA ANDREINI, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società SSD Galcianese, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito al sig. Tridico Daniel di esercitare, nella s.s. 22/23, il ruolo di allenatore dei portieri della squadra femminile militante nel Campionato di Promozione Toscana Girone A, nonostante il predetto rivestisse il ruolo di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Prato;
ASD GALCIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di presidente e legale rappresentante il sig. Andreini Andrea;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea ANDREINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GALCIANESE, e dal Sig. Daniel TRIDICO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Daniel TRIDICO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD GALCIANESE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.