FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.317/AA del 14/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VACCHIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 273 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio VACCHIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO VACCHIANO, all’epoca dei fatti Osservatore Arbitrale appartenente alla sez. AIA di Lamezia Terme, in violazione degli artt. 42 n. 1 e n. 4 lett. a) del Regolamento AIA per aver, in assenza di una deroga espressa del dirigente della Sezione, arbitrato in data 21.08.2024 l’incontro amichevole Vigor Lamezia-Vibonese, non autorizzato dalla FIGC, in violazione del divieto disposto dall’art. 42 n. 4 lett. a) del regolamento AIA che vieta agli appartenenti alla classe arbitrale di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio VACCHIANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Antonio VACCHIANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.