FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.318/AA del 14/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POPESCU A.S.D. AUSONIA ACADEMY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 242 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco POPESCU, e della società ASD AUSONIA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO POPESCU, dirigente tesserato per la società A.S.D. AUSONIA ACADEMY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara CITTÀ DI CINISELLO – AUSONIA ACADEMY del 28.9.2024 valevole per il Girone H del campionato Under 16 Provinciale, proferito all’indirizzo dei componenti della squadra A.S.D. AUSONIA ACADEMY a voce alta ed in modo da potere essere udito da tutti i presenti, espressioni di contenuto offensivo e irriguardoso nei confronti dei calciatori della A.S.D. CITTÀ DI CINISELLO; lo stesso Sig. POPESCU, poi, nel corso del conseguente alterco accesosi con il Sig. T.P., calciatore minore e capitano tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI CINISELLO, lo spintonava con violenza ed in modo minaccioso in corrispondenza della parte alta del petto;
A.S.D. AUSONIA ACADEMY, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Francesco POPESCU;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco POPESCU e dalla Sig.ra Serena RUFFALDI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AUSONIA ACADEMY; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco POPESCU, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. AUSONIA ACADEMY;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.