FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.320/AA del 14/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TORRESE NOCERINA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 249 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo TORRESE, e della società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO TORRESE, Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della SSD Nocerina Calcio 1910 Srl all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 2.2.2024, depositato ed utilizzato nell'ambito del procedimento n. 34-111 del Collegio Arbitrale LND, una quietanza liberatoria dell'allenatore Sig. Silvio Somma non veridica, in quanto recante una firma apocrifa del predetto tecnico, al fine di evitare il pagamento delle spettanze dovute al Sig. Somma da parte della SSD Nocerina Calcio 1910 Srl;
S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Paolo Torrese, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della predetta società, così come riportati nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TORRESE e dal Sig. Raffaele STELLA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Paolo TORRESE, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società S.S.D. NOCERINA CALCIO 1918 SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.