FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.321/AA del 14/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZANGARI ISOLAN SOSO MASIERO USD BONAVIGO 1961 USD ATLAS VR 83

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo ZANGARI, Nicola ISOLAN, Denis SOSO, Sandro MASIERO, e delle società U.S.D. BONAVIGO 1961 e U.S.D. ATLAS VR 83, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO ZANGARI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Bonavigo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores provinciali Under 19 al Sig. Nicola Isolan, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

NICOLA ISOLAN, Dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Bonavigo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Bonavigo militante nel campionato Juniores provinciali Under 19, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DENIS SOSO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Atlas 83 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores provinciali Under 19, al Sig. Sandro Masiero nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SANDRO MASIERO, Dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Atlas 83 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 - 2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Atlas 83 militante nel campionato Juniores provinciali Under 19, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. BONAVIGO 1961, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Angelo Zangari e Nicola Isolan; U.S.D. ATLAS VR 83, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Denis Soso e Sandro Masiero;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola ISOLAN e Sandro MASIERO, dal Sig. Angelo ZANGARI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. BONAVIGO 1961, e dal Sig. Denis SOSO, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ATLAS VR 83;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo ZANGARI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola ISOLAN, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Denis SOSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro MASIERO, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. BONAVIGO 1961, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. ATLAS VR 83;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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