FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.322/AA del 14/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MANIACI VECA A.S.D. RENZO LO PICCOLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giulietta MANIACI, Dario Luca VECA, e della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIULIETTA MANIACI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Renzo Lo Piccolo Terrasini all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa, nella stagione sportiva 2024 - 2025 a far data quantomeno dal 5.10.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel campionato provinciale Under 17 al Sig. Dario Luca Veca, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;
DARIO LUCA VECA, Dirigente tesserato per la società A.S.D Renzo Lo Piccolo Terrasini all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 quantomeno a far data dal 5.10.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D Renzo Lo Piccolo Terrasini militante nel campionato provinciale Under 17 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione i Sig.ri Giulietta Maniaci e Dario Luca Veca;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giulietta MANIACI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI e dal Sig. Dario Luca VECA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Giulietta MANIACI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Dario Luca VECA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. RENZO LO PICCOLO TERRASINI;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.