FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.327/AA del 17/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAZZA SSD SANSOVINO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo MAZZA, e della società SSD SANSOVINO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Lorenzo MAZZA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSD Sansovino srl, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024 al termine della gara Pienza - Sansovino valevole per il girone C del campionato Promozione Toscana, colpito con una testata al volto il sig. Valerio Bonari, calciatore tesserato per la Polisportiva Pienza ASD, provocandogli un trauma cranico e del massiccio facciale, con contusione della piramide nasale;
SSD SANSOVINO SRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Lorenzo Mazza;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Lorenzo MAZZA,
Società SSD SANSOVINO SRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro IACOMONI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo MAZZA,
di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD SANSOVINO SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.