FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.329/AA del 17/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LEO GIUNTA ASD REGGIO RAVAGNESE 1960

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno LEO, Francesco GIUNTA e della società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno LEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dopo la gara Reggio Ravagnese – Digiesse Praiatortora disputata il 5.1.2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro e della classe arbitrale nel suo complesso, con le seguenti modalità, a mezzo di un’intervista rilasciata in data 5.1.2025 alla testata giornalistica online “Stadioradio”, nonché a mezzo di un “post” pubblicato in data 7.1.2025, alle ore 17.05, sul proprio profilo del social network “facebook"; Francesco GIUNTA, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Reggio Ravagnese 1960, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un “commento” ad un “post” pubblicato in data 8.1.2025 sulla “pagina” della testata giornalistica online denominata “StadioRadio” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara Reggio Ravagnese – Digiesse Praiatortora disputata il 5.1.2025, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria;

A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Bruno Leo e Francesco Giunta;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Bruno LEO,

Sig. Francesco GIUNTA,

Società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide IDA';

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Bruno LEO

di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Francesco GIUNTA

di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it