FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.331/AA del 17/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MELLA ASD SARONE 1975 2017
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco MELLA, e della società A.S.D. SARONE 1975-2017, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco MELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sarone 1975 – 2017, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. dall’art. 37 del Regolamento della LND per avere organizzato il torneo “20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Sarone nei giorni dall’11 al 18 settembre 2024, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali al quale hanno preso parte le squadre delle società A.S.D. Polcenigo Budoia ed A.S.D. Calcio San Leonardo militanti rispettivamente nel campionato di Terza Categoria Girone e di Prima del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia; in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonchè dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato il torneo “20° Torneo Bocchese – 1° Trofeo Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio”, svoltosi presso l’impianto sportivo di Sarone nei giorni dall’11 al 18 settembre 2024, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali al quale ha preso parte la squadra della società A.S.D. Calcio Aviano militante nel campionato Under 19 della Delegazione Provinciale di Pordenone del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;
A.S.D. SARONE 1975-2017, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti il Sig. Marco MELLA;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Marco MELLA,
Società A.S.D. SARONE 1975-2017, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco MELLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MELLA,
di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SARONE 1975-2017;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.