FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.332/AA del 17/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRECO FRANZESE AZ PICERNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 250 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo GRECO, Roberto FRANZESE e della società A.Z. PICERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo GRECO, all’epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società AZ Picerno S.r.l., in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a) delle N.O.I.F. ed in relazione a quanto prescritto dalla circolare n. 16 del 6.11.2023 recante l’addendum all’accordo collettivo tra FIGC – Lega Pro e AIAC per avere unitamente al sig. Roberto Franzese – direttore sportivo - concordato e pattuito con all’allenatore sig. Giuseppe Cirone, un compenso economico per la conduzione della squadra primavera della società AZ Picerno S.r.l per la stagione sportiva 2023-2024, pari ad € 5.000,00 annui e pertanto difforme e contrario al minimo federale stabilito pari ad € 13.937,96 annui lordi e a quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti in data 18.7.2023, nel quale alla voce “retribuzione fissa” era indicato che il compenso annuo lordo fosse pari al minino federale. In virtù di tale pattuizione stabilita oralmente tra le parti, il sig. Cirone, doveva ogni mese restituire la somma di € 500,00 in contanti a fronte dei maggiori compensi che gli venivano regolarmente bonificati dalla società. Le restituzioni avvenivano brevi manu ai sig.ri Domenico Capece, Alessandra Giordano e Rocco Fiatamone;

Roberto FRANZESE, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società AZ Picerno S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) delle N.O.I.F. ed in relazione a quanto prescritto dalla circolare n. 16 del 6.11.2023 recante l’addendum all’accordo collettivo tra FIGC – Lega Pro e AIAC, per avere unitamente al sig. Vincenzo Greco – direttore generale - concordato e pattuito con all’allenatore sig. Giuseppe Cirone, un compenso economico per la conduzione della squadra primavera della società AZ Picerno S.r.l per la stagione sportiva 2023-2024, pari ad € 5.000,00 annui e pertanto difforme e contrario al minimo federale stabilito pari ad € 13.937,96 annui e a quanto indicato nel contratto stipulato tra le parti in data 18.7.2023, nel quale alla voce “retribuzione fissa” era indicato che il compenso annuo lordo fosse pari al minino federale. In virtù di tale pattuizione stabilita oralmente tra le parti, il sig. Cirone, doveva ogni mese restituire la somma di € 500,00 in contanti a fronte dei maggiori compensi che gli venivano regolarmente bonificati dalla società. Le restituzioni avvenivano brevi manu ai sig.ri Domenico Capece, Alessandra Giordano e Rocco Fiatamone;

A.Z. PICERNO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Greco e Roberto Franzese;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Vincenzo GRECO,

Sig. Roberto FRANZESE,

Società A.Z. PICERNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianvito CURCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

di mesi 1 (uno) di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Vincenzo GRECO,

di mesi 1 (uno) di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Roberto FRANZESE,

€ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.Z. PICERNO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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