FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.333/AA del 17/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MALCESINE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 301 pfi 24-25 adottato nei confronti della società MALCESINE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MALCESINE CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Mazzuchello Cechella Bruno, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Malcesine Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 15.7.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Malcesine Calcio, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Società MALCESINE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simeone CASELLA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MALCESINE CALCIO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.