FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.335/AA del 17/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DMALTA DE VINCENZO ASD NEW CARPEDIEM
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 302 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco DIMALTA, Stefano DE VINCENZO e della società A.S.D. NEW CARPEDIEM, avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco DIMALTA, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. New Carpediem, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso nei mesi di settembre ed ottobre 2024, unitamente al sig. Stefano De Vincenzo dirigente tesserato per la A.S.D. New Carpediem, ripetutamente richiesto e poi ricevuto dai calciatori minori sigg.ri A.G.Z. e D.S. il pagamento dell’importo di euro 100,00 cadauno, riferendo agli stessi che tale somma sarebbe stata necessaria per ottenere la liberatoria da parte della società per la quale erano precedentemente tesserati e per poter così perfezionare il tesseramento per la A.S.D. New Carpediem, nonché per avere lo stesso manifestato al calciatore sig. A.G.Z. la propria contrarietà alla segnalazione dallo stesso trasmessa alla Procura Federale, provvedendo poi in data 18.11.2024 alla restituzione delle somme ai calciatori;
Stefano DE VINCENZO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. New Carpediem, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nei mesi di settembre ed ottobre 2024, unitamente al sig. Marco di Malta vice presidente della A.S.D. New Carpediem, ripetutamente richiesto e poi ricevuto dai calciatori minori sigg.ri A.G.Z. e D.S. il pagamento dell’importo di euro 100,00 cadauno, riferendo agli stessi che tale somma sarebbe stata necessaria per ottenere la liberatoria da parte della società per la quale erano precedentemente tesserati e per poter così perfezionare il tesseramento per la A.S.D. New Carpediem, nonché per avere lo stesso inoltrato via whatsapp al calciatore sig. A.G.Z, prima e durante l’audizione resa da quest’ultimo dinanzi al rappresentante della Procura Federale, messaggi tali da porre in essere comportamenti volti ad influenzare le dichiarazioni rese dal tesserato agli Organi di Giustizia Sportiva;
A.S.D. NEW CARPEDIEM, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Marco Dimalta e Stefano De Vincenzo;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Marco DIMALTA,
Sig. Stefano DE VINCENZO,
Società A.S.D. NEW CARPEDIEM, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Damiano DIMALTA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marco DIMALTA
6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Stefano DE VINCENZO
€ 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NEW CARPEDIEM;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.