FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.337/AA del 20/02/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARCHERI SSD ONEGLIA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 554 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Stefano CARCHERI, e della società SSD ONEGLIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano CARCHERI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD Oneglia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Oneglia Calcio – Albissole 1919 del 15.12.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro di tale incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso le dichiarazioni offensive rilasciate in un post pubblicato sul sito online “Tuttocampo.it.” in data 15.12.2024 ;
SSD ONEGLIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Stefano Carcheri ;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Stefano CARCHERI,
Società SSD ONEGLIA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentate Sig. Alessandro BRANCATELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano CARCHERI,
€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD ONEGLIA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.